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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 31064/2022

Testo disponibile della fonte

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16699/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101.. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 35/2021, pubblicato il 19.1.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’indennizzo ex L. 89/2001 per l’irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Perugia.

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 328/2018, il giudice distrettuale ha liquidato € 1150,00 per il danno non patrimoniale, oltre ad € 210,00 per spese processuali.

La pronuncia è stata cassata con ordinanza n. 24920/2019 relativamente alla statuizione sulle spese processuali.

Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio ha nuovamente quantificato le spese in € 915,00 per il giudizio di merito e in € 893,00 per quello di legittimità, compensando quelle del giudizio di rinvio.

La cassazione del decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di rico rso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., assumendo che la compensazione delle spese del giudizio di rinvio sia stata disposta in totale assenza dei presupposti giustificativi di legge, non potendo ritenersi che il fatto che l’amministrazione non si fosse opposta alla domanda integrasse i gravi ed eccezionali motivi richiesti dalla norma.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. nonché dei DD.MM. 55/2014 e 37/2018, contestando alla Corte di merito di non aver liquidato alcun compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, pur avendo il ricorrente proceduto all’esame degli scritti difensivi del Ministero, costituitosi in giudizio, non potendosi comunque riconoscere importi inferiori ai minimi tabellari.

Va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, che è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.

3. asserendo che il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere anche il rimborso delle spese per la fase istruttoria del giudizio di merito, che comprende l’esame degli scritti difensivi del Ministero, costituitosi con memoria, non potendo inoltre liquidare importi inferiori ai minimi.

Il motivo è parzialmente fondato.

Il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 55 /2014 , che comprende anche la fase istruttoria(Cass. 16770/2019; Cass. 38477/2021).

Quest’ultima include, con elencazione non tassativa, le attività indicate dall’art. 4, lettera c), e quindi l’esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell’istruttoria, delle acquisizioni documentali (Cass. 38477/2021) , dei provvedimenti del giudice da cui possa desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (tra i quali, in un giudizio di opposizione a provvedimento monitorio, si è ritenuto ad es. compreso l’esame del decreto opposto: Cass. 20993/2020).

La fase istruttoria non poteva considerarsi “inesistente”: lo stesso riconoscimento e la quantificazione dell’indennizzo richiedeva l’esame degli atti del giudizio presupposto in funzione probatoria.

Con riferimento ai valori espressi nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non è invece predicabile un principio di assoluta inderogabilità dei minimi, da cui il giudice può discostarsi dando conto in motivazione delle ragioni che giustificano un compenso inferiore (Cass. 89/2021; Cass. 2386/2017; Cass. 29606/2017).

L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass.19989/2021; Cass. 89/2021 ed altre).

E’ accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, e non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, con condanna al pagamento dell’ulteriore importo di € 200,00 a titolo di compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, nonché al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, non sussistendo i presupposti per la loro compensazione, oltre che del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di ulteriori € 200,00 a titolo di compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, nonché al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in €. 100,00 per esborsi ed € 915,00 per compenso, e delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 800,00 per compenso, il tutto oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16699/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101.. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 35/2021, pubblicato il 19.1.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’indennizzo ex L. 89/2001 per l’irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Perugia. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 328/2018, il giudice distrettuale ha liquidato € 1150,00 per il danno non patrimoniale, oltre ad € 210,00 per spese processuali. La pronuncia è stata cassata con ordinanza n. 24920/2019 relativamente alla statuizione sulle spese processuali. Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio ha nuovamente quantificato le spese in € 915,00 per il giudizio di merito e in € 893,00 per quello di legittimità, compensando quelle del giudizio di rinvio. La cassazione del decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 2. Il primo motivo di rico rso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., assumendo che la compensazione delle spese del giudizio di rinvio sia stata disposta in totale assenza dei presupposti giustificativi di legge, non potendo ritenersi che il fatto che l’amministrazione non si fosse opposta alla domanda integrasse i gravi ed eccezionali motivi richiesti dalla norma. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. nonché dei DD.MM. 55/2014 e 37/2018, contestando alla Corte di merito di non aver liquidato alcun compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, pur avendo il ricorrente proceduto all’esame degli scritti difensivi del Ministero, costituitosi in giudizio, non potendosi comunque riconoscere importi inferiori ai minimi tabellari. Va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, che è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. 3. asserendo che il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere anche il rimborso delle spese per la fase istruttoria del giudizio di merito, che comprende l’esame degli scritti difensivi del Ministero, costituitosi con memoria, non potendo inoltre liquidare importi inferiori ai minimi. Il motivo è parzialmente fondato. Il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 55 /2014 , che comprende anche la fase istruttoria(Cass. 16770/2019; Cass. 38477/2021). Quest’ultima include, con elencazione non tassativa, le attività indicate dall’art. 4, lettera c), e quindi l’esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell’istruttoria, delle acquisizioni documentali (Cass. 38477/2021) , dei provvedimenti del giudice da cui possa desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (tra i quali, in un giudizio di opposizione a provvedimento monitorio, si è ritenuto ad es. compreso l’esame del decreto opposto: Cass. 20993/2020). La fase istruttoria non poteva considerarsi “inesistente”: lo stesso riconoscimento e la quantificazione dell’indennizzo richiedeva l’esame degli atti del giudizio presupposto in funzione probatoria. Con riferimento ai valori espressi nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non è invece predicabile un principio di assoluta inderogabilità dei minimi, da cui il giudice può discostarsi dando conto in motivazione delle ragioni che giustificano un compenso inferiore (Cass. 89/2021; Cass. 2386/2017; Cass. 29606/2017). L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass.19989/2021; Cass. 89/2021 ed altre). E’ accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, e non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, con condanna al pagamento dell’ulteriore importo di € 200,00 a titolo di compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, nonché al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, non sussistendo i presupposti per la loro compensazione, oltre che del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di ulteriori € 200,00 a titolo di compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, nonché al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in €. 100,00 per esborsi ed € 915,00 per compenso, e delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 800,00 per compenso, il tutto oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezi
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