CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 37090/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla requisitoria scritta e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato al ricorso proposto e ne ha chiesto l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.È stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Bari, che - per quanto di interesse per il presente procedimento - in parziale riforma della sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Bari nel rito abbreviato, ha dichiarato estinti per decorso del termine massimo di prescrizione i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine - rispettivamente - ai reati di cui all'art. 586 bis cod. pen. - commercio di sostanze dopanti - e 453 cod. pen. - contraffazione di banconote aventi corso legale. 2.11 ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato un solo motivo, focalizzato sull'erronea pretermissione del motivo di appello che, in uno all'assoluzione nel merito, aveva richiesto la revoca della confisca di un importo di denaro contante, disposta in quanto profitto del reato, sul presupposto della sua originaria, mancata formulazione. 3.11 ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ha invece dedotto vizio di omessa motivazione, una volta riconosciuta dal giudice di secondo grado la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, in relazione all'omessa, massima estensione del terzo in diminuzione della pena. Considerato in diritto 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La consultazione dell'atto di appello fornnalizzato dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado ha consentito di verificare che, in effetti, la difesa aveva confezionato un motivo specificamente finalizzato ad ottenere la revoca della confisca della somma di denaro contante rinvenuta nella sua disponibilità, ritenuta profitto del delitto contestato, dichiarato estinto per prescrizione con la decisione oggetto del ricorso. Ne viene, pertanto, l'erroneità di quest'ultinna, ove ha ritenuto l'inaccoglibilità della richiesta di restituzione, evidentemente reiterata dalla difesa nel corso della discussione, sul presupposto della mancata formulazione di specifici motivi di gravame sulle disposizioni di confisca. 2.11 motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] si rivela invece ab origine inammissibile, perché segue alla predisposizione di un motivo di gravame generico, senza alcuna deduzione calibrata sul tema di cui si lamenta, con l'innpugnazione di legittimità, inappagante analisi da parte della Corte di merito. L'atto di appello si era invero limitato ad invocare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e ad argomentarne le ragioni, ma aveva omesso di affrontare il profilo relativo alla massima estensione di un terzo della riduzione di pena. L'indicazione specifica "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che devono sorreggere ogni atto d'impugnazione [art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)] - è invero funzionale alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed alla devoluzione delle relative questioni. Sicchè, il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'innpugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilìtà. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in accoglimento del motivo del [OSCURATO:PERSONA], per rinnovato scrutinio, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/10/2025 n, - Il consigliè e estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA] e21