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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06214/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 236/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente dorniciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 301/2016, pubblicata il 5 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato alla Regione Sicilia, alla Presidenza della Regione Sicilia ed al Dipartimento regionale della Protezione civile della Regione Sicilia, proposto davanti al Tribunale di Enna, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di essere stato assunto dalla Regione Sicilia, in quanto proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, con contratto triennale stipulato il 24 maggio 2001 e successivamente prorogato, e di essere stato inquadrato prima nel VI livello retributivo dell'ordinamento del personale regionale e, poi, nella categoria C1.

Egli ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato sin dall'inizio nella categoria C6+PEO, con il corrispondente"--------- trattamento economico, con condanna dell'amministrazione a corrispondere il dovuto, similmente a quanto avvenuto con i dipendenti regionali a tempo indeterminato di pari livello.

Nessuna delle amministrazioni chiamate in giudizio si è costituita.

Il Tribunale di Enna, con sentenza del 23 gennaio 2013, ha accolto il ricorso.

L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha proposto appello che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel contradittorio con [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 301/2016, ha in parte accolto, dichiarando il diritto del dipendente all'inquadramento, con decorrenza dal 2 novembre 2001, nella categoria C, posizione economica C5, e non C6+PEO.

L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, in quanto la mera esecuzione della sentenza di appello da parte della Pubblica amministrazione non esprime, di per sé, l'intenzione della stessa di prestare acquiescenza alla decisione.

Infatti, l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'annmissibilO____ dell'impugnazione; ne consegue che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione della parte già soccombente in grad d'appello e che abbia ottemperato alla sentenza di condanna al pagamento di somme, dovendosi presumere da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (Cass., Sez. 3, n. 18187 del 28 agosto 2007). 2) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dei DD.PP. n. 9 e n. 10 della Regione Sicilia relativi al nuovo sistema di classificazione del personale in servizio presso la medesima Regione, nonché dell'art. 5 della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000.

Ciò in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che il D.P. n. 9 del 2001 aveva operato una riclassificazione del personale regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000, già in servizio alla data del 28 febbraio 2001, con la conseguenza che non poteva essere applicato al controricorrente, che era stato assunto successivamente.

Inoltre, il giudice di appello non avrebbe valutato che il D.P. n. 10 del 2001, nel disciplinare il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti della Regione Sicilia, prescriveva, all'art. 11, che al personale assunto dopo la stipulazione del CCRL in argomento doveva essere attribuito il trattamento iniziale previsto per la categoria alla quale apparteneva il profilo di assunzione.

Ad avviso di parte ricorrente, la Corte d'appello di Caltanissetta avrebbe allora errato nell'applicare ad [OSCURATO:PERSONA] la tabella A allegata al D.P. n. 9 del 2001 citato ritenendo, in violazione dell'art. 5 della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000, che "l'appellato si dovesse considerare (...) equiparato ai dipendenti facenti parte della dotazione organica della Regione Siciliana".

In questo modo, gli aveva attribuito non il trattamento economico C1 previsto, dall' 11 del D.P. n. 10 del 2001, per il personale assunto dopo la stipulazione del CCRL, ma il trattamento economico C5 a decorr dal 2 novembre 2001, ovvero dall'immissione in servizio, con evidente disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori che, a quella data, avevano già un'anzianità di servizio o che erano stati assunti successivamente.

In pratica, parte ricorrente sostiene che il controricorrente non avrebbe potuto vedersi attribuire, in luogo del livello 6, come da contratto individuale, la categoria C, posizione economica C5, come previsto dalla tabella A del contratto collettivo regionale recepito con il D.P. n. 9 del 2001.

Ciò per due ordini di ragioni: 1) il D.P. n. 9 del 2001 e l'accordo sindacale ivi recepito, contenente la tabella A applicata dai giudici di merito, erano precedenti all'entrata in servizio del controricorrente, con la conseguenza che non si potevano riferire a lui, peraltro assunto a tempo determinato, ma solo ai dipendenti già di ruolo della P.A.; 2) il successivo D.P. n. 10 del 2001 aveva stabilito, all'art. 1, che ai dipendenti che, come [OSCURATO:PERSONA], fossero stati assunti "dopo la stipulazione del presente C.C.R.L. viene attribuito il trattamento iniziale di cui alla tabella A previsto per la categoria di cui il profilo di assunzione appartiene", ovvero, nella specie, la posizione economica C1.La corte territoriale avrebbe violato, altresì, l'art. 5, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000, il quale stabiliva che la dotazione organica del personale amministrativo dell'Amministrazione regionale era costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli della medesima Amministrazione in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge e che dal processo di riclassificazione del personale n esame non dovevano discendere maggiori oneri finanziari per la P.A.

Infatti, avrebbe indebitamente equiparato al personale di ruol quello proveniente dal bacino dei progetti interregionali dei lavori socialmente utili.

Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nell'affermare che il controricorrente fosse stato inquadrato nel VI livello retributivo al momento della riclassificazione, non essendovi prova in giudizio di ciò.

Pertanto, avrebbe dovuto non provvedere alla riclassificazione, ma semplicemente attribuire il trattamento economico corrispondente alla qualifica di geometra, ossia la posizione economica 1 della categoria professionale C, come si evinceva dai criteri ex D.P. n. 10 del 2001.

Alcune decisioni di giudici di merito avrebbero confermato la correttezza delle argomentazioni di parte ricorrente.

La doglianza è inammissibile, innanzitutto nella parte ove è contestata direttamente la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi regionali recepiti nei DD.PP. n. 9 e n. 10 del 2001.

Infatti, in tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., è norma di stretta interpretazione sicché non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali ivi non contemplati (Cass., Sez.

L, n. 7671 del 18 aprile 2016).

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, sicché l'interpretazione del contratto collettivo di arrìbi territoriale spetta al giudice di merito, ed è censurabile in sede legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua (Cass., Sez.

L, n. 17716 del 7 settembre 2016).

Peraltro, anche a volere ritenere correttamente sollevata la contestazione, si rileva che parte ricorrente si è limitata a proporre una sua interpretazione del contenuto dei contratti regionali semplicemente alternativa rispetto a quella della corte territoriale, il che, nella presente sede, non è ammissibile.

In ogni caso, si osserva che il fondamento della decisione di appello è l'interpretazione del contratto individuale concluso con il controricorrente, la quale non è stata criticata in maniera specifica.

Infatti, parte ricorrente si è limitata a sostenere che detto contratto non prevedeva l'inquadramento del controricorrente nel livello 6 dell'ordinamento del personale vigente all'epoca, ma si tratta di una doglianza che non è suffragata da particolari ragioni, ma solo contrappone un'interpretazione del contratto individuale a quella del giudice del merito al quale, però, detta interpretazione è istituzionalmente riservata.

D'altronde, non è stata chiarita la ragione per la quale il D.P. n. 9 del 2001, che aveva operato una riclassificazione del personale regionale, sostituendo ai precedenti livelli le categorie, non dovrebbe essere applicato al controricorrente, solamente sul presupposto che il contratto di quest'ultimo sarebbe stato stipulato successivamente alla data del 28 febbraio 2001.Indubbiamente, [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto il 24 maggio 2001, anche se ha preso servizio il 2 novembre 2001, mentre l'accordo collettivo recepito nel D.P. n. 9 del 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia e, quindi, entrato in vigore, il 2 luglio 2001, era datato 28 febbraio 2001.

Pertanto, siffatt accordo, nel prescrivere i criteri per l'individuazione dei profili professionali a regime, non poteva che riferirsi ai dipendenti regionali all'epoca in servizio.

Ciononostante, è innegabile che la nuova classificazione non poteva non essere applicata ai lavoratori assunti in seguito, come l'attuale controricorrente.

Per ciò che concerne l'art. 11 del D.P. n. 10 del 2001, pure entrato in vigore il 2 luglio 2001, quindi prima che il controricorrente prendesse servizio, il quale, al comma 1, secondo parte ricorrente, dispone che "Al personale assunto dopo la stipulazione del presente C.C.R.L. viene attribuito il trattamento iniziale di cui alla tabella A previsto per la categoria di cui il profilo di assunzione appartiene", si osserva che la P.A. non ha, come detto, adeguatamente censurato l'affermazione della corte territoriale secondo cui nel contratto individuale era stato riconosciuto il livello 6, nonché la statuizione che tale pattuizione aveva attribuito "all'appellato lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante ai dipendenti regionali, senza che possa assumere rilievo, in senso contrario, il fatto che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato e dovendosi, quindi, l'appellato considerare in tutto e per tutto equiparato ai dipendenti facenti parte della dotazione organica della Regione Siciliana".

La Corte d'appello di Caltanissetta ha, dunque, escluso, con un giudizio di merito non specificamente contestato nella presente sede, che la sua decisione abbia generato una disparità di trattamento a svantaggio degli altri dipendenti, ma ha, al contrario, ritenuto di dovere intervenire per garantire la parità fra questi ultimi e [OSCURATO:PERSONA].Nessuna violazione dell'art. 5, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000 è, poi, riscontrabile, considerato che questa disposizione si riferisce certo al personale di ruolo della P.A., ma che la corte territoriale ha semplicemente affermato che il regime giuridico ed economico del controricorrente dovesse essere,' ancorché fosse stato assunto a tempo determinato, analogo a quello dei dipendenti a tempo indeterminato della medesima P.A., senza disporre alcuna equiparazione fra il personale di ruolo e quello "proveniente dal bacino dei progetti interregionali dei lavori socialmente utili".

Infine, non è stata dedotta una specifica violazione del principio, ribadito dall'art. 5, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000, per il quale "dal processo di riclassificazione del personale in esame non dovevano discendere maggiori oneri finanziari per la P.A.". 3) Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in C 4.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 1 5 % e accessori di legge; - ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 236/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente dorniciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 301/2016, pubblicata il 5 ottobre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato alla Regione Sicilia, alla Presidenza della Regione Sicilia ed al Dipartimento regionale della Protezione civile della Regione Sicilia, proposto davanti al Tribunale di Enna, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di essere stato assunto dalla Regione Sicilia, in quanto proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, con contratto triennale stipulato il 24 maggio 2001 e successivamente prorogato, e di essere stato inquadrato prima nel VI livello retributivo dell'ordinamento del personale regionale e, poi, nella categoria C1. Egli ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato sin dall'inizio nella categoria C6+PEO, con il corrispondente"--------- trattamento economico, con condanna dell'amministrazione a corrispondere il dovuto, similmente a quanto avvenuto con i dipendenti regionali a tempo indeterminato di pari livello. Nessuna delle amministrazioni chiamate in giudizio si è costituita. Il Tribunale di Enna, con sentenza del 23 gennaio 2013, ha accolto il ricorso. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha proposto appello che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel contradittorio con [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 301/2016, ha in parte accolto, dichiarando il diritto del dipendente all'inquadramento, con decorrenza dal 2 novembre 2001, nella categoria C, posizione economica C5, e non C6+PEO. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, in quanto la mera esecuzione della sentenza di appello da parte della Pubblica amministrazione non esprime, di per sé, l'intenzione della stessa di prestare acquiescenza alla decisione. Infatti, l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'annmissibilO____ dell'impugnazione; ne consegue che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione della parte già soccombente in grad d'appello e che abbia ottemperato alla sentenza di condanna al pagamento di somme, dovendosi presumere da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (Cass., Sez. 3, n. 18187 del 28 agosto 2007). 2) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dei DD.PP. n. 9 e n. 10 della Regione Sicilia relativi al nuovo sistema di classificazione del personale in servizio presso la medesima Regione, nonché dell'art. 5 della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000. Ciò in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che il D.P. n. 9 del 2001 aveva operato una riclassificazione del personale regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000, già in servizio alla data del 28 febbraio 2001, con la conseguenza che non poteva essere applicato al controricorrente, che era stato assunto successivamente. Inoltre, il giudice di appello non avrebbe valutato che il D.P. n. 10 del 2001, nel disciplinare il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti della Regione Sicilia, prescriveva, all'art. 11, che al personale assunto dopo la stipulazione del CCRL in argomento doveva essere attribuito il trattamento iniziale previsto per la categoria alla quale apparteneva il profilo di assunzione. Ad avviso di parte ricorrente, la Corte d'appello di Caltanissetta avrebbe allora errato nell'applicare ad [OSCURATO:PERSONA] la tabella A allegata al D.P. n. 9 del 2001 citato ritenendo, in violazione dell'art. 5 della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000, che "l'appellato si dovesse considerare (...) equiparato ai dipendenti facenti parte della dotazione organica della Regione Siciliana". In questo modo, gli aveva attribuito non il trattamento economico C1 previsto, dall' 11 del D.P. n. 10 del 2001, per il personale assunto dopo la stipulazione del CCRL, ma il trattamento economico C5 a decorr dal 2 novembre 2001, ovvero dall'immissione in servizio, con evidente disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori che, a quella data, avevano già un'anzianità di servizio o che erano stati assunti successivamente. In pratica, parte ricorrente sostiene che il controricorrente non avrebbe potuto vedersi attribuire, in luogo del livello 6, come da contratto individuale, la categoria C, posizione economica C5, come previsto dalla tabella A del contratto collettivo regionale recepito con il D.P. n. 9 del 2001. Ciò per due ordini di ragioni: 1) il D.P. n. 9 del 2001 e l'accordo sindacale ivi recepito, contenente la tabella A applicata dai giudici di merito, erano precedenti all'entrata in servizio del controricorrente, con la conseguenza che non si potevano riferire a lui, peraltro assunto a tempo determinato, ma solo ai dipendenti già di ruolo della P.A.; 2) il successivo D.P. n. 10 del 2001 aveva stabilito, all'art. 1, che ai dipendenti che, come [OSCURATO:PERSONA], fossero stati assunti "dopo la stipulazione del presente C.C.R.L. viene attribuito il trattamento iniziale di cui alla tabella A previsto per la categoria di cui il profilo di assunzione appartiene", ovvero, nella specie, la posizione economica C1.La corte territoriale avrebbe violato, altresì, l'art. 5, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000, il quale stabiliva che la dotazione organica del personale amministrativo dell'Amministrazione regionale era costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli della medesima Amministrazione in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge e che dal processo di riclassificazione del personale n esame non dovevano discendere maggiori oneri finanziari per la P.A. Infatti, avrebbe indebitamente equiparato al personale di ruol quello proveniente dal bacino dei progetti interregionali dei lavori socialmente utili. Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nell'affermare che il controricorrente fosse stato inquadrato nel VI livello retributivo al momento della riclassificazione, non essendovi prova in giudizio di ciò. Pertanto, avrebbe dovuto non provvedere alla riclassificazione, ma semplicemente attribuire il trattamento economico corrispondente alla qualifica di geometra, ossia la posizione economica 1 della categoria professionale C, come si evinceva dai criteri ex D.P. n. 10 del 2001. Alcune decisioni di giudici di merito avrebbero confermato la correttezza delle argomentazioni di parte ricorrente. La doglianza è inammissibile, innanzitutto nella parte ove è contestata direttamente la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi regionali recepiti nei DD.PP. n. 9 e n. 10 del 2001. Infatti, in tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., è norma di stretta interpretazione sicché non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali ivi non contemplati (Cass., Sez. L, n. 7671 del 18 aprile 2016). Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, sicché l'interpretazione del contratto collettivo di arrìbi territoriale spetta al giudice di merito, ed è censurabile in sede legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua (Cass., Sez. L, n. 17716 del 7 settembre 2016). Peraltro, anche a volere ritenere correttamente sollevata la contestazione, si rileva che parte ricorrente si è limitata a proporre una sua interpretazione del contenuto dei contratti regionali semplicemente alternativa rispetto a quella della corte territoriale, il che, nella presente sede, non è ammissibile. In ogni caso, si osserva che il fondamento della decisione di appello è l'interpretazione del contratto individuale concluso con il controricorrente, la quale non è stata criticata in maniera specifica. Infatti, parte ricorrente si è limitata a sostenere che detto contratto non prevedeva l'inquadramento del controricorrente nel livello 6 dell'ordinamento del personale vigente all'epoca, ma si tratta di una doglianza che non è suffragata da particolari ragioni, ma solo contrappone un'interpretazione del contratto individuale a quella del giudice del merito al quale, però, detta interpretazione è istituzionalmente riservata. D'altronde, non è stata chiarita la ragione per la quale il D.P. n. 9 del 2001, che aveva operato una riclassificazione del personale regionale, sostituendo ai precedenti livelli le categorie, non dovrebbe essere applicato al controricorrente, solamente sul presupposto che il contratto di quest'ultimo sarebbe stato stipulato successivamente alla data del 28 febbraio 2001.Indubbiamente, [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto il 24 maggio 2001, anche se ha preso servizio il 2 novembre 2001, mentre l'accordo collettivo recepito nel D.P. n. 9 del 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia e, quindi, entrato in vigore, il 2 luglio 2001, era datato 28 febbraio 2001. Pertanto, siffatt accordo, nel prescrivere i criteri per l'individuazione dei profili professionali a regime, non poteva che riferirsi ai dipendenti regionali all'epoca in servizio. Ciononostante, è innegabile che la nuova classificazione non poteva non essere applicata ai lavoratori assunti in seguito, come l'attuale controricorrente. Per ciò che concerne l'art. 11 del D.P. n. 10 del 2001, pure entrato in vigore il 2 luglio 2001, quindi prima che il controricorrente prendesse servizio, il quale, al comma 1, secondo parte ricorrente, dispone che "Al personale assunto dopo la stipulazione del presente C.C.R.L. viene attribuito il trattamento iniziale di cui alla tabella A previsto per la categoria di cui il profilo di assunzione appartiene", si osserva che la P.A. non ha, come detto, adeguatamente censurato l'affermazione della corte territoriale secondo cui nel contratto individuale era stato riconosciuto il livello 6, nonché la statuizione che tale pattuizione aveva attribuito "all'appellato lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante ai dipendenti regionali, senza che possa assumere rilievo, in senso contrario, il fatto che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato e dovendosi, quindi, l'appellato considerare in tutto e per tutto equiparato ai dipendenti facenti parte della dotazione organica della Regione Siciliana". La Corte d'appello di Caltanissetta ha, dunque, escluso, con un giudizio di merito non specificamente contestato nella presente sede, che la sua decisione abbia generato una disparità di trattamento a svantaggio degli altri dipendenti, ma ha, al contrario, ritenuto di dovere intervenire per garantire la parità fra questi ultimi e [OSCURATO:PERSONA].Nessuna violazione dell'art. 5, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000 è, poi, riscontrabile, considerato che questa disposizione si riferisce certo al personale di ruolo della P.A., ma che la corte territoriale ha semplicemente affermato che il regime giuridico ed economico del controricorrente dovesse essere,' ancorché fosse stato assunto a tempo determinato, analogo a quello dei dipendenti a tempo indeterminato della medesima P.A., senza disporre alcuna equiparazione fra il personale di ruolo e quello "proveniente dal bacino dei progetti interregionali dei lavori socialmente utili". Infine, non è stata dedotta una specifica violazione del principio, ribadito dall'art. 5, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000, per il quale "dal processo di riclassificazione del personale in esame non dovevano discendere maggiori oneri finanziari per la P.A.". 3) Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in C 4.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 1 5 % e accessori di legge; - ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteri
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