CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 20/10/2021, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 19/11/2019 del Tribunale di Messina di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di estorsione aggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] (capo a dell'imputazione) e di usurpazione di titoli aggravata (capo b dell'imputazione). Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che la Corte d'appello di Messina non abbia considerato la propria richiesta di parziale riapertura del dibattimento per acquisire «le due denunce e il verbale di sommarie informazioni della persona offesa» - è manifestamente infondato, atteso che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] era stata esaminata in dibattimento, con la conseguenza che, essendo stata perciò la prova dichiarativa legittimamente acquisita nel dibattimento (art. 526, comma 1, cod. proc. pen.), si appalesava del tutto inammissibile la richiesta di acquisizione di atti delle indagini preliminari. Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e la mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) dell'imputazione come estorsione consumata anziché tentata - è costituito da mere doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, il quale, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha evidenziato come l'assenza dell'imputata al momento dell'effettuata consegna materiale del denaro non ne elidesse la comprovata responsabilità nel reato che si era così consumato e come non ci fossero ragioni per ritenere che la Peschiera avesse receduto dal proposito criminoso). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C