CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 20134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiModestino Acone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PasqualeAcone.ricorrentecontroNapolitano Antonella, elett. dom.ta in Via G. Galati n. 100/C, Roma, pressoavv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3948/2023 pubblicatain data 06/12/2023, n.r.g. 3026/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente della [OSCURATO:PERSONA] deldott. [OSCURATO:PERSONA] dall’01/12/1992 al 19/10/2015, data di decesso deltitolare della farmacia. Il rapporto di lavoro era poi proseguito con gli eredi,Numero registro generale 9191/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 20134/2026Data pubblicazione 16/06/2026soci della [OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. Ellaaveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Avellino decreto ingiuntivo n.6/2018, con cui alla sua datrice di lavoro s.a.s. era stato intimato ilpagamento della somma di euro 52.232,09 a titolo di diverse voci retributive,fra cui il t.f.r.2.- [OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.proponeva opposizione, a seguito della quale, costituitosi il contraddittorio, laNapolitano limitava la sua pretesa al t.f.r. nella misura risultante dal CUD2017 rilasciata dalla datrice di lavoro s.a.s.3.- Il Tribunale di Avellino revocava il decreto ingiuntivo e condannava lafavore dell’opposta, della complessiva somma di euro 36.897,40, oltre a metàdelle spese di lite, mentre compensava l’altra metà.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa FilomenaPicciocchi s.a.s.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) l’ultimo motivo di appello, relativo alla violazione egli artt. 221, 222 e214 c.p.c., è infondato;b) in primo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto querela di falso neiconfronti delle firme apposte sui documenti datati i primi due 22 e 23gennaio 2014 ed il terzo 10 novembre 2011, prodotti dalla Napolitano,aventi ad oggetto rispettivamente la trasformazione del rapporto dilavoro da commessa, 4^ livello, a collaboratrice di farmacia, 1^ livello,e da part time in full time;c) il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta querela di falso,perché vertente su atti non fidefacienti;d) si tratta di documenti sottoscritti dal de cuius in relazione ai quali ildisconoscimento della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 c.p.c.,operato con il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo non è statoseguito dall’istanza di verificazione, non proposta neppure nel presentegiudizio;Numero registro generale 9191/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 20134/2026Data pubblicazione 16/06/2026e) solo ove fosse stata accertata l’autenticità della sottoscrizione iviapposta sarebbe stata ammissibile la proposizione della querela di falsoper accertare la non genuinità dei documenti.5.- Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa FilmenaPicciocchi s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta didefinizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso,avverso la quale la difesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza didecisione.8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 221 e 222,c.p.c., 2702 c.c. e 214 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenutoinammissibile la querela di falso, perché proponibile solo nei confronti deglidisconosciute. In particolare invoca i principi di diritto espressi da Cass. sez.un. n. 3734/1986, secondo cui “non può negarsi l’interesse della parte adusare la querela di falso anche nei confronti di scrittura privata nonriconosciuta espressamente o tacitamente, malgrado il più gravoso onereprobatorio che tale mezzo comporta rispetto a quello del disconoscimentoseguito da verificazione”, poiché la querela di falso è “un procedimento … piùampio, più completo, più definitivo rispetto a quello di verificazione … sicchéanche sotto il profilo della economicità dei giudizi deve ritenersi esperibile ovela parte, che ha di fronte a sé la duplice alternativa del disconoscimento –mezzo meno oneroso ma dall’esito più limitato – e della querela – mezzo piùcomplesso e gravoso, da dall’esito, se favorevole, definitivamentestroncatorio di qualsiasi parte proveniente, sulla genuinità del documento –ritenta, secondo una insindacabile valutazione del proprio interesse, piùconveniente affrontare la via più lunga e difficile, ma più pagante rispetto aquella più agevole ma meno completa …”. La ricorrente aggiunge che lagiurisprudenza successiva è tutta conforme (Cass. n. 15823/2020 e Cass. n.Numero registro generale 9191/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 20134/2026Data pubblicazione 16/06/20263990/2017) circa la querela di falso proposta in via incidentale.Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse.Il principio di diritto invocato dalla ricorrente è parzialmente condivisibile:questa Corte ha già affermato che alla parte cui sia riferita una scritturaprivata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo caricodella verificazione alla controparte, ma anche di proporre alternativamente laquerela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento.Infatti, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi alla parte la facoltàdi optare – in alternativa al disconoscimento della scrittura privata – per unostrumento di certo più gravoso, ma rivolto al perseguimento di un risultatopiù ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valoredell'atto con effetti erga omnes e non soltanto della controparte (Cass. ord.n. 6711/2021; Cass. ord. n. 15823/2020; Cass. n. 1789/2007).Orbene, pur accedendo a tale principio di diritto, resta il fatto che inpresenza di un disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. ed inmancanza dell’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. (come accertato infatto dalla Corte territoriale) proveniente dalla controparte (ossia dallaNapolitano, che aveva prodotto quelle scritture private), che avrebbeinteresse ad avvalersi della scrittura privata disconosciuta, quella scritturadiviene priva di qualunque rilevanza probatoria. Proprio per tale ragione ilgiudice ha il potere di non autorizzare la presentazione della querela, appuntoper difetto di rilevanza del documento, ai sensi dell’art. 222 c.p.c. sullaquerela di falso, norma con cui il legislatore dispone: “Quando è propostaquerela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte cheha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta ènegativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice,che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela…”. Dunque, solo se la parte che ha prodotto il documento dichiari che intendevalersene in giudizio e se “il giudice ritiene rilevante il documento” illegislatore affida al giudice il potere di autorizzare la querela di falso. Ma inpresenza di una scrittura privata disconosciuta da una parte, senza che lacontroparte (la quale abbia prodotto la scrittura) dichiari di volerseneavvalere, il documento per definizione resta irrilevante e quindi inutilizzabileai fini probatori e della formazione del convincimento del giudice.Numero registro generale 9191/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 20134/2026Data pubblicazione 16/06/2026Tale regime rende coerente il principio di diritto sopra esposto, secondo ilquale la querela di falso si presenza come mezzo di impugnazione“alternativo” al disconoscimento della scrittura privata e non “cumulativo”,salvo che sussista uno specifico interesse.Ciò ovviamente non impedisce alla parte, che ne abbia interesse, diproporre querela di falso in via principale, instaurando un autonomo giudiziodi falso (Cass. n. 6711/2021; Cass. n. 3990/2017).Nel caso di specie – in cui la querela di falso è stata proposta soltanto invia incidentale – ai fini dell’ammissibilità del motivo in esame, sotto il profilodell’interesse, la ricorrente aveva l’onere di specificare se, ad ontadell’assoluta irrilevanza probatoria di quelle tre scritture private prodotte dallaNapolitano, i giudici di merito le avessero invece ritenute rilevanti e poste abase della loro decisione. Tale onere non è stato adempiuto. A pag. 9 delricorso per cassazione la ricorrente si limita a dedurre che i predetti documenti“… apparentemente firmati dal dott. [OSCURATO:PERSONA], erano statifondamentali per la quantificazione delle somme richieste dalla dott.ssaNapolitano …”.Diversamente, dallo “storico di lite” riportato dalla Corte territoriale e dallastessa esposizione in fatto della ricorrente si evince che il provvedimentomonitorio è stato revocato e la condanna pronunziata dal Tribunale(confermata dai Giudici d’appello) è stata limitata alla somma a titolo di t.f.r.risultante dal CUD rilasciato dalla stessa datrice di lavoro nell’anno 2017, ossiasulla base di un documento del tutto diverso dalle tre scritture private allequali si riferisce la querela di falso.Ne consegue il difetto di interesse alla base dell’unico motivo di ricorso percassazione.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.3.- Non si dispongono le ulteriori condanne ex art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.,perché la presente decisione non è totalmente conforme alla proposta didefinizione accelerata, formulata in termini di manifesta infondatezza delricorso. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsarealla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquidaNumero registro generale 9191/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 20134/2026Data pubblicazione 16/06/2026in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettariodelle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data07/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]