CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 43339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 25/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 18/2/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la nullità della sentenza, che ha confermato una sentenza (quella del Tribunale di Monza in data 18/2/2022) diversa da quella impugnata (quella del Tribunale di Milano del 11/2/2022), inesistente perché mai emessa e, dunque, mai impugnata dal ricorrente; eccepisce, altresì, l'erroneità del provvedimento oggetto di scrutinio per evidente difformità tra la pronuncia impugnata e la pronuncia confermata. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento alla prescrizione del reato. Osserva che erra la Corte territoriale laddove fa decorrere il termine di prescrizione del reato dal momento della proposizione della querela, avvenuta il 6/3/2015 e non dalla data di consumazione, che - a giudizio della difesa - deve essere individuata nel 18/9/2014, momento nel quale il Garofalo inviava al nuovo amministratore della società una lettera in cui non avrebbe offerto puntuali indicazioni in ordine ai beni sociali oggetto di specifica richiesta. Di conseguenza, aggiungendo ai sette anni e sei mesi, i duecento quarantadue giorni di sospensione della prescrizione maturati nel corso del processo, in ragione dei plurimi rinvii per legittimo impedimento del difensore o dell'imputato, il reato si è prescritto in data 18/11/2022, dunque, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 25/1/2023. Rileva, altresì, la tardività della querela e l'improcedibilità dell'azione penale, evidenziando che - una volta divenuto procedibile a querela il reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. - assume decisivo rilievo la data di presentazione della querela. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, ritenuta sulla scorta della considerazione per cui l'imputato non avesse fatto recuperare tutti i beni della società. Osserva sul punto che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il ricorrente non avesse il possesso dei beni per cui è intervenuta condanna; che entrambi i giudici di merito hanno travisato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha nella sostanza affermato di aver dato credito alle indicazioni fornitegli dal Garofalo in ordine ai beni oggetto della querela, tenuto conto che non vi erano agli atti elementi da cui desumere che si trattasse di informazioni non veritiere o che i beni fossero nella disponibilità dell'odierno ricorrente; che, dunque, alcuna interversione del possesso vi è stata. 2.3 In data 28/7/2023 sono pervenute conclusioni scritte con cui la difesa si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1 II primo motivo è destituito di fondamento. Effettivamente si rileva il denunciato contrasto tra il dispositivo e la motivazione, atteso che, mentre nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale si indica quale provvedimento impugnato la sentenza del Tribunale di Milano del 11/2/2022, il dispositivo statuisce invece la conferma della sentenza emessa dal > Tribunale di Monza in data 18/2/2022. Trattasi di evidente errore materiale. Come è stato autorevolmente sostenuto, l'errore materiale «consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione» (Sezioni Unite n. 16103 del 27/3/2002, Basile). In tutti questi casi, è stato affermato che la correzione dell'errore materiale «non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio, ma è soltanto lo strumento per eliminare la disarmonia tra quanto emerge dal percorso logico argomentativo seguito nella motivazione ed il dispositivo. Dunque, la correzione non incide, modificandolo, né sul processo volitivo o valutativo del giudice, né sulla sua decisione di interpretazione che, anche se errata, sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum» (Sezioni Unite n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 - 01). Tanto premesso, si osserva che è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolto nel senso della prevalenza del primo (che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà del giudice), sulla seconda, che ha solo una funzione strumentale (tra le tante, Sezione 6, n. 19851 del 13/4/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01; Sezione 2, n. 25530 del 20/5/2008, Laini, Rv. 240649 - 01); che, tuttavia, è altrettanto vero che detto principio è stato progressivamente attenuato sul rilievo che la regola generale secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo. Difatti, la sentenza ha un carattere unitario nell'ambito del quale dispositivo e motivazione si integrano a vicenda, concorrendo a rendere comprensibile la volontà del giudice; ciò comporta che, se la divergenza dipende, come nel caso di specie, da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto si rivela solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo (Sezione 2, n. 35424 del 13/7/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01; Sezione feriale, n. 35516 del 19/8/2013, Liuni, Rv. 257203 - 01; Sezione 3, n. 19462 del 20/2/2013, Dong, Rv. 255478 - 01; Sezione 1, n. 4055 del 4/12/2012, Mancini, Rv. 254218 - 01; Sezione 4, n. 40796 del 18/9/2008, Marchetti, Rv. 241472 - 01). 1.2 Fondato risulta il secondo motivo. Ed invero, la Corte territoriale ha computato il dies a quo della prescrizione a partire dalla data di presentazione della querela e non invece dal giorno della avvenuta consumazione del reato. Ebbene, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di decorrenza della prescrizione va computato dalla data del commesso reato anche quando la legge fa dipendere la punibilità dal verificarsi di una mera condizione di procedibilità (Sezione 2, n. 6806 del 31/1/2013, Rendina, Rv. 254499 - 01). Del resto, trova applicazione l'art. 158, comma secondo, cod. pen. nella parte in cui prevede che nei reati punibili a querela (istanza o richiesta) il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato. Non si versa, infatti, nell'ipotesi della condizione obbiettiva di punibilità disciplinata, invece, ad avviso della dottrina prevalente, dalla prima parte della disposizione in argomento, che prevede, invece, la decorrenza della prescrizione dal verificarsi della condizione di punibilità. È vero che l'avverbio «nondimeno» prevede la possibilità che le due fattispecie in discorso non si escludano a vicenda, potendo venire in rilievo una terza ipotesi, quella del reato condizionato, che sia altresì perseguibile a querela; evidentemente, in tale ultimo caso la prescrizione non potrà che decorrere dal verificarsi della condizione di punibilità. Nel caso di specie, invece, in assenza di qualsivoglia condizione obbiettiva di punibilità, costituendo la querela mera condizione di procedibilità, il termine di prescrizione deve necessariamente decorrere dalla data del commesso reato. Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso oggetto di scrutinio l'interversio possessionis si è verificata in data 18/9/2014 con l'invio della missiva da parte dell'odierno ricorrente, tramite un legale, all'amministratore che gli era succeduto, nella quale - secondo quanto ricostruito dai giudici di merito - non forniva adeguate informazioni in relazione alla disponibilità dei beni aziendali per i quali è poi intervenuta la condanna. È, dunque, da quel momento che il Garofalo si è comportato su detti beni uti dominus, di talché è da quel momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione. Risalendo i fatti al 18/9/2014 e tenuto conto delle sospensioni (per un periodo complessivo pari a duecento quarantadue giorni), il termine di prescrizione è spirato, ai sensi degli artt. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., in data 23/11/2022, prima che fosse pronunciata la sentenza di appello. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio. 1.3 Il terzo motivo resta assorbito. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per