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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36927/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di detenzione di banconote false e di minaccia aggravata esclusivamente in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le doglianze di cui al proposto motivo (in punto di prova del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. e di sussistenza dei relativi elementi costitutivi), pur se articolate sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

Le stesse, inoltre, sono non consentite in questa sede (ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.) in quanto in parte inedite, nel giudizio di appello non essendosi fatta questione della grossolanità («palese falsità») della banconota detenuta.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di detenzione di banconote false e di minaccia aggravata esclusivamente in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze di cui al proposto motivo (in punto di prova del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. e di sussistenza dei relativi elementi costitutivi), pur se articolate sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Le stesse, inoltre, sono non consentite in questa sede (ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.) in quanto in parte inedite, nel giudizio di appello non essendosi fatta questione della grossolanità («palese falsità») della banconota detenuta. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36927/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris