Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:160
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992CO0035_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-35/92 PR,
[OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, assistito dal signor D. Petersheim, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg,
richiedente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado, pronunciata l' 11 dicembre 1991, nella causa T-169/89, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo,
procedimento in cui la controparte è:
[OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
atteso che
[OSCURATO:PERSONA],
per proprio impedimento, ha assegnato la presente domanda di provvedimento urgente al presidente della Prima e della Quinta Sezione,
IL PRESIDENTE DELLA PRIMA E DELLA QUINTA SEZIONE,
statuendo ai sensi degli artt. 11 e 85, secondo comma, del regolamento di procedura,
ha emanato la presente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 1992 il [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]") ha proposto, a norma dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 11 dicembre 1991 con la quale il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo 3 luglio 1989 recante nomina della signora X al posto di consigliere linguistico presso la divisione "traduzione" danese (direzione generale traduzione e servizi generali) a seguito della pubblicazione dell' avviso di posto vacante n. 5809 (PE 128908).
2 Con separato atto, depositato in pari data nella cancelleria della Corte, il [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre proposto, a norma dell' art. 53 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA, nonché degli artt. 83 e 118 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimento urgente diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.
3 Il signor [OSCURATO:PERSONA], ricorrente dinanzi al Tribunale, ha presentato osservazioni scritte in ordine alla domanda di provvedimenti urgenti il 19 marzo 1992 e le osservazioni orali delle parti sono state presentate il 26 marzo successivo.
4 Occorre, in limine, richiamare succintamente le circostanze che sono alla base dell' impugnata sentenza con cui il Tribunale ha annullato la menzionata decisione del [OSCURATO:PERSONA], nei termini in cui esse risultano dalla sentenza stessa.
5 Il 9 gennaio 1989 il [OSCURATO:PERSONA] pubblicava l' avviso di posto vacante n. 5809, riguardante un posto di consigliere linguistico di grado LA 3 presso la divisione "traduzione" danese. Il detto avviso di posto vacante menzionava, tra le qualifiche e le cognizioni richieste, la "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione".
6 A seguito di tale pubblicazione tre membri della divisione "traduzione" danese, il signor [OSCURATO:PERSONA], il signor Y e la signora X, presentavano la propria candidatura.
7 Con nota 2 febbraio 1989, indirizzata al responsabile della direzione generale VII "Traduzione e servizi generali" (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), il direttore dell' ufficio traduzione e terminologia proponeva la nomina del signor [OSCURATO:PERSONA] al posto di consigliere linguistico. Tale proposta si basava, fra l' altro, sull' esperienza da questo acquisita nel campo dell' informatica. Con nota 10 marzo 1989 il responsabile della [OSCURATO:PERSONA] proponeva al direttore dell' ufficio Amministrazione, Personale e Finanze la promozione della signora X per il posto di cui trattasi, "anche se la candidata è per il momento costretta, per ragioni familiari, a lavorare ad orario ridotto". Tale proposta dava luogo a varie proteste da parte, fra l' altro, del direttore dell' ufficio traduzione e terminologia e del capo della divisione "traduzione" danese, proteste fondate in particolare sul rilievo che la signora X non disponeva di cognizioni in materia di tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione. Nella nota indirizzata il 7 giugno 1989 al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] il responsabile della [OSCURATO:PERSONA] teneva tuttavia ferma la propria proposta iniziale.
8 Il 3 luglio 1989 il presidente del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), promuoveva la signora X al posto di consigliere linguistico, con il grado LA 3, con effetto dal 1 giugno 1989.
9 Il 12 luglio 1989 il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo avverso il provvedimento di nomina della signora X.
10 Con lettera 29 novembre 1989 il presidente del [OSCURATO:PERSONA] informava il signor [OSCURATO:PERSONA] del rigetto del suo reclamo.
11 Successivamente alla nomina, la signora X chiedeva ed otteneva, il 4 dicembre 1989, l' autorizzazione a lavorare ad orario ridotto fino al 30 settembre 1990.
12 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 1989 il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva, quindi, un ricorso diretto all' annullamento della decisione con cui era stata disposta la promozione della signora X.
13 Nella sentenza emessa sul detto ricorso il Tribunale, dopo aver respinto un' eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che l' avviso di posto vacante costituisce un limite di legittimità che l' APN impone a sé stessa e che quindi l' APN è tenuta a verificare se esista una "corrispondenza obiettiva" fra i requisiti indicati nel detto avviso e le qualifiche del candidato prescelto. A tal proposito, il Tribunale ha osservato, innanzitutto, che il requisito della conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate a lavori di gestione corrispondeva alla necessità di far ricorso a nuove tecnologie al fine di far fronte ai problemi della direzione traduzione. Il Tribunale ha inoltre rilevato, sulla base di una perizia da esso stesso disposta, che la signora X non disponeva delle cognizioni in materia di informatica richieste nell' avviso di posto vacante, nel senso in cui queste dovevano essere obiettivamente interpretate. Il Tribunale ha concluso che l' APN, ritenendo che la signora X rispondesse a tali requisiti, ha oltrepassato i limiti di discrezionalità che essa stessa si è imposti.
14 Il Tribunale è quindi passato alla verifica delle modalità con cui l' APN ha proceduto all' esame comparativo dei meriti dei candidati ai sensi dell' art. 45 dello Statuto. A tal riguardo il Tribunale ha rilevato che l' unica valutazione comparativa sottoposta all' APN al fine di fornirle elementi di giudizio in ordine alla decisione da adottare era quella contenuta nella nota del 10 marzo 1989 del responsabile della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, secondo il Tribunale, tale nota era incompleta e viziata da errori manifesti, sia in punto di fatto sia in linea di diritto. Essa non menzionava, innanzitutto, né le cognizioni né l' esperienza dei tre candidati nel campo dell' informatica. Inoltre, vi era un errore nel raffronto tra i rapporti informativi, in quanto la signora X e il signor [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato nella nota stessa, si trovavano in pari posizione per quanto atteneva al numero di menzioni "eccellente" da essi ottenute.
15 Il Tribunale ha pertanto ritenuto che l' APN, emanando la decisione impugnata, aveva oltrepassato il limite di legittimità che essa stessa si è imposto con l' avviso di posto vacante e che, inoltre, la valutazione da essa espressa appariva viziata da errore manifesto con riguardo sia alla verifica delle qualifiche richieste dall' avviso medesimo sia al raffronto dei rispettivi meriti dei candidati.
16 Il Tribunale ha deciso, conseguentemente, di accogliere i motivi dedotti dal signor [OSCURATO:PERSONA] e di annullare la decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata disposta la promozione della signora X al posto di consigliere linguistico di lingua danese.
17 Per quanto attiene alla domanda di sospensione dell' esecuzione, occorre ricordare che, a tenore dell' art. 53 dello Statuto CEE e delle corrispondenti decisioni degli Statuti CECA e CEEA, l' impugnazione di una sentenza del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo. Tuttavia, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e delle corrispondenti disposizioni dei Trattati CECA e CEEA, la Corte di giustizia può, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.
18 Ai sensi dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, il provvedimento che ordina la sospensione a norma delle succitate disposizioni è subordinato all' esistenza di motivi d' urgenza e di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie la sospensione dell' esecuzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' urgenza di una domanda di sospensione deve valutarsi con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che la parte che richiede la sospensione subisca un danno grave ed irreparabile.
19 Per quanto riguarda il presupposto dell' urgenza, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l' immediata esecuzione della sentenza del Tribunale priverebbe la divisione "traduzione" danese del proprio consigliere linguistico. In occasione dell' audizione delle parti esso ha aggiunto che, in considerazione dell' attuale carico di lavoro dei propri uffici, occorre provvedere al più presto alla copertura del posto de quo. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, peraltro, che la pubblicazione di un nuovo avviso di posto vacante o la nomina ad interim di un altro dipendente rischierebbero di provocare, nelle more della pronuncia della Corte in merito all' impugnazione, nuovi ricorsi, sia da parte del signor [OSCURATO:PERSONA] sia da parte della signora X.
20 Si deve rilevare al riguardo, come sottolineato dal signor [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto il posto di cui trattasi vacante per tutto il periodo compreso tra il 1 gennaio 1989, data di cessazione delle funzioni del precedente consigliere linguistico, e il 3 luglio 1989, data della nomina della signora X. Quest' ultima è stata inoltre autorizzata ad occupare il posto medesimo ad orario ridotto sino al 30 settembre 1990. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] non può legittimamente sostenere che la vacanza del posto di consigliere presso la divisione "traduzione" danese per la durata del procedimento dinanzi alla Corte possa arrecargli un danno grave.
21 Per quanto attiene al carico di lavoro, che sarebbe attualmente maggiore, va rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad affermazioni generiche senza addurre alcun elemento obiettivo che consenta di porre a raffronto, con piena cognizione di causa, la situazione attuale con quella esistente allorché il posto non era coperto ovvero lo era solo parzialmente.
22 In ogni caso, si deve osservare che l' art. 7, n. 2, dello Statuto attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di far ricoprire il posto di cui trattasi ad interim per la durata massima di un anno. Tale possibilità consente di evitare la vacanza del posto per la durata del procedimento di secondo grado.
23 Si deve pertanto ritenere che non sussiste il presupposto dell' urgenza previsto dall' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura. Non occorre, quindi, procedere all' esame della questione se i motivi di fatto e di diritto dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] possano giustificare prima facie la richiesta sospensione dell' esecuzione.
24 Ne consegue che la domanda di provvedimento urgente deve essere respinta.
25 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a sua volta, nelle osservazioni scritte, una domanda diretta ad ottenere la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla somma simbolica di 1 BFR a titolo di risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito a causa dell' offesa al proprio onore ed alla propria dignità nonché del mancato riconoscimento delle proprie cognizioni e capacità.
26 E' sufficiente rilevare al riguardo che in sede di procedimento sommario il presidente non è competente a conoscere di una siffatta domanda.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA PRIMA E DELLA QUINTA SEZIONE,
in sostituzione del presidente della Corte ai sensi degli artt. 11 e 85, secondo comma, del regolamento di procedura,
statuendo in via provvisoria,
così provvede:
1) La domanda di provvedimento urgente è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 3 aprile 1992.