CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 37470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 13/04/2023 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 16/11/2017 del Tribunale di Grosseto, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione,. Con un unico motivo d'impugnazione denuncia la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. in quanto il processo, originariamente fissato per la trattazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva rinviato a nuovo ruolo e veniva successivamente trattato senza che venisse rinnovata la notifica all'imputato detenuto della fissazione della nuova udienza. Ciò premesso il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che il processo -originariamente fissato per la sua trattazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- veniva rinviato a nuovo ruolo (e non a udienza fissa) in ragione dell'eccessivo carico dei procedimenti fissati per la trattazione in quella data. Il processo veniva -quindi- rimesso sul ruolo con apposito provvedimento che fissava per il prosieguo l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale decreto veniva notificato al difensore d'ufficio e veniva inoltrato a mezzo PEC presso la Casa circondariale ove Borroni si trovava detenuto. Va tuttavia rilevato che -a seguito di richieste di informazioni inoltrate da questa Corte- l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, con PEC pervenuta in data 08/03/2024, ha attestato che "erroneamente non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] il decreto di citazione per il giudizio di appello per il giorno 13/04/2023 dinanzi alla Corte di appello di Firenze". Da ciò consegue che va rilevata l'omessa notifica all'imputato della citazione all'udienza di prosieguo della celebrazione del processo rinviato d'ufficio a nuovo ruolo. Tale evenienza configura la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. e che ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione dell'imputato sia stata omessa. Va, infatti, rimarcato che il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza dibattimentale disposto d'ufficio, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima all'interessato e al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, non solo se il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato, ma anche se lo stesso sia stato ordinato per qualunque altra causa. Tanto si afferma in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso cfr.;tra le altre, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). In tal senso rileva, anche Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327 che ha esteso il medesimo principio in punto di omessa notifica del rinvio a nuovo ruolo. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso La sentenza va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per