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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 34584/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18739-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -riCOrtente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 361/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la Corte d'appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 6/5/2021, ha accolto l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Rimini, proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti dell'appellante ed assorbite le censure nel merito.

A fondamento del decisum la Corte ha ritenuto che «in tema di contributi dovuti alla gestione separata il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Cassazione civile, sez. lav. 09/07/2020 n. 14638».

La Corte ha inoltre ritenuto che l'Ente non avesse contestato l'appartenenza del professionista al regime fiscale cosiddetto «dei minimi», facendo da ciò discendere l'esclusione della parte appellante dai c.d. studi di settore, come disposto dall'art. 1, comma 113 della legge 244/97, vigente ratione temporis; conseguentemente, ha ritenuto la inapplicabilità della proroga dal 16.6.2010 al 6.7.2010 disposta dal DPCM in data 10.6.2010, applicabile, invece, solo ai professionisti inclusi dei cosiddetti studi di settore.

Ric. 2021 n. 18739 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -2- Ulteriore conseguenza è che il dies a quo della prescrizione andava fissato al 16/6/2010, mentre l'atto di costituzione in mora dell'Inps risaliva al [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine quinquennale.

Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis.

L'Inps ha depositato memoria.

Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2 commi 26-31 , L. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del DPR n. 435/2001 e del DPCM 10.6.2010 (pubblicato in G. U. n. 141 del 19 giugno 2010); censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal DPCM citato e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dal lavoratore autonomo il 24.6.2015; il motivo è fondato; al riguardo si richiamano i recenti arresti di questa Corte 10/11/2021, n. 33169 e 15/7/2022, n. 22336, alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del Ric. 2021 n. 18739 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -3- titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami); questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, DPCM del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v.

Cass.19/4/2021, n. 10273); inoltre ha chiarito che «il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997» (Cass. 19/4/2021, n. 10273); si è anche statuito che ai DPCM deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. (Cass. 15/2/2022 n. 4900, ed ivi ulteriori richiami), come nell'ipotesi in esame, in cui il DPCM è stato emanato in attuazione della delega di cui alrart. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997; da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), DPCM cit. e quindi è quest'ultima la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2021 n. 18739 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -4- PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18739-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -riCOrtente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 361/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Corte d'appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 6/5/2021, ha accolto l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Rimini, proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti dell'appellante ed assorbite le censure nel merito. A fondamento del decisum la Corte ha ritenuto che «in tema di contributi dovuti alla gestione separata il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Cassazione civile, sez. lav. 09/07/2020 n. 14638». La Corte ha inoltre ritenuto che l'Ente non avesse contestato l'appartenenza del professionista al regime fiscale cosiddetto «dei minimi», facendo da ciò discendere l'esclusione della parte appellante dai c.d. studi di settore, come disposto dall'art. 1, comma 113 della legge 244/97, vigente ratione temporis; conseguentemente, ha ritenuto la inapplicabilità della proroga dal 16.6.2010 al 6.7.2010 disposta dal DPCM in data 10.6.2010, applicabile, invece, solo ai professionisti inclusi dei cosiddetti studi di settore. Ric. 2021 n. 18739 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- Ulteriore conseguenza è che il dies a quo della prescrizione andava fissato al 16/6/2010, mentre l'atto di costituzione in mora dell'Inps risaliva al [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine quinquennale. Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis. L'Inps ha depositato memoria. Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2 commi 26-31 , L. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del DPR n. 435/2001 e del DPCM 10.6.2010 (pubblicato in G. U. n. 141 del 19 giugno 2010); censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal DPCM citato e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dal lavoratore autonomo il 24.6.2015; il motivo è fondato; al riguardo si richiamano i recenti arresti di questa Corte 10/11/2021, n. 33169 e 15/7/2022, n. 22336, alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del Ric. 2021 n. 18739 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami); questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, DPCM del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass.19/4/2021, n. 10273); inoltre ha chiarito che «il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997» (Cass. 19/4/2021, n. 10273); si è anche statuito che ai DPCM deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. (Cass. 15/2/2022 n. 4900, ed ivi ulteriori richiami), come nell'ipotesi in esame, in cui il DPCM è stato emanato in attuazione della delega di cui alrart. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997; da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), DPCM cit. e quindi è quest'ultima la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 18739 sez. ML - ud. 09-11-2022 -4- PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del gi
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