CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 164 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (quanto, in particolare, alla destinazione dello stupefacente detenuto, cfr. pagg. 3-5; alla esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., cfr. pag. 7; al mancato riconoscimento della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., posto che la Corte di appello ha in ogni caso offerto una adeguata giustificazione sul punto, cfr. pag. 8, con riferimento alla "speciale tenuità" che deve riguardare congiuntamente sia l'entità del lucro perseguito che la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata, come affermato da Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, § 16); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i