CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10308/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il ubbliLo Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore. rhiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 novembre 2013, il Tribunale di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati, commessi in concorso tra loro, di lesione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto di un coltello. Il Tribunale dichiarava il solo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e del reato di lesioni, commesso in danno del citato [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado, applicata la disciplina della continuazione, riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle circostanze aggravanti contestate, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione. Il giudice di primo grado riteneva accertato il fatto sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla ex-compagna di lui, [OSCURATO:PERSONA]; dagli operanti di Polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuti quando il fatto era già in corso; da [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare. In particolare, il giudice di primo grado riteneva attendibile il narrato di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì di aver subito un'aggressione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Tale aggressione, secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], era avvenuta a seguito della sua reazione alle parole offensive proferite da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della sua reazione, [OSCURATO:PERSONA] era stato dapprima minacciato da [OSCURATO:PERSONA] con un coltello dal manico bianco, arma che però non era stata effettivamente utilizzata, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stato dissuaso dal farlo da [OSCURATO:PERSONA]; poi, [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto ad azione di strangolamento con una sciarpa e colpito ripetutamente, sia con calci e pugni, sia con una cintura da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado riteneva il narrato di [OSCURATO:PERSONA] confermato, per un verso, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì di aver visto [OSCURATO:PERSONA] per terra e [OSCURATO:PERSONA] colpirlo con una cintura; per altro verso, da [OSCURATO:PERSONA], dall'operante [OSCURATO:PERSONA] e dall'operante [OSCURATO:PERSONA], la quale in particolare riferì: di aver visto entrambi gli imputati nell'atto di malmenare [OSCURATO:PERSONA]; di avere intimato l'alt anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; di avere rinvenuto il predetto coltello dal manico bianco nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], su un sofà. Il giudice di primo grado riteneva invece non fondata la ricostruzione del fatto prospettata dalla difesa, secondo la quale: era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad aggredire [OSCURATO:PERSONA] a causa di pregressi rapporti; l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] era stato determinato dall'intenzione di difendere [OSCURATO:PERSONA]; infine, non era mai stato presente alcun coltello. 2. Avverso la sentenza di primo grado, gli imputati proponevano appello a mezzo dei rispettivi difensori, censurando la ritenuta attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione del fatto e il trattamento sanzionatorio. 3. Con sentenza del 17 novembre 2017, la Corte di appello di Roma riformava la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, quantificando le pene per [OSCURATO:PERSONA] in un anno e otto mesi di reclusione e per [OSCURATO:PERSONA] in due anni di reclusione. Il giudice di appello confermava nel resto la sentenza impugnata. 4. Avverso la sentenza di appello, gli imputati proponevano ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] deduceva, tra l'altro, l'erroneità della sentenza di appello, nella parte in cui aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 26397/2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi. 6. Avverso la sentenza di condanna, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. In particolare, la difesa allegava le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese al difensore nel corso di investigazione difensiva, secondo le quali costei aveva assistito alla fase iniziale del fatto e aveva visto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aggredire [OSCURATO:PERSONA]. Nell'istanza si precisava che Makukh negò di aver visto un coltello - circostanza confermata dal testimone [OSCURATO:PERSONA] e dagli operanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e affermò di aver visto [OSCURATO:PERSONA] sfilarsi la cintura e utilizzarla per primo per sferrare dei colpi. La difesa sosteneva che le dichiarazioni di Makukh, per un verso, confutino la versione resa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, confermino l'assenza di un coltello. La difesa, perciò, affermava la sussistenza di elementi idonei per l'emissione di una sentenza di proscioglimento, poiché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito allo scopo di difendersi. 7. Con sentenza del 26 marzo 2021, la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione. In particolare, il giudice della revisione riteneva che gli elementi indicati dalla difesa non potessero rilevare ai fini di una sentenza di proscioglimento, ma solamente, in ipotesi, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. Lo stesso giudice affermava, infatti, che, sebbene fosse attendibile la versione dei fatti resa da Soliman circa le iniziali intenzioni aggressive di [OSCURATO:PERSONA] nella prima fase del diverbio, tuttavia tale iniziale offesa ingiusta era terminata quando, nel momento in cui il testimone [OSCURATO:PERSONA] e - contestualmente o subito dopo - gli operanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano giunti sul luogo della lite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano inferendo su [OSCURATO:PERSONA]. 8. Avverso la sentenza del 26 marzo 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che sia innanzitutto dubbia la presenza di un coltello nel corso dell'aggressione, poiché è inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] sia uscito di casa armato di un coltello a seghetta da cucina con punta arrotondata e con manico di plastica, coltello che, tra l'altro, non è stato rinvenuto nel luogo in cui avvenne il diverbio e non è stato visto né da [OSCURATO:PERSONA] né dagli operanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene, inoltre, che la sentenza del 26 marzo 2021 si ponga in contraddizione con quella di appello del 17 novembre 2017: mentre la prima ha valorizzato le dichiarazioni dell'operante [OSCURATO:PERSONA] per ricostruire un'asserita partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla seconda fase dell'aggressione, la sentenza di appello basò la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condotta dallo stesso serbata nella prima fase del diverbio. Il ricorrente afferma che, perciò, il giudice dell'istanza di revisione avrebbe dovuto soffermarsi sulla prima fase del fatto e prendere atto dell'inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le quali, secondo il ricorrente, sono smentite dal narrato di Makukh. Secondo le doglianze difensive, [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto una condotta del tutto passiva nella seconda fase del diverbio, come anche confermato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì di non aver notato la presenza di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che, perciò, il giudice dell'istanza di revisione avrebbe dovuto ritenere sussistenti i requisiti per l'applicazione della legittima difesa e, di conseguenza, per l'emissione di una sentenza di proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, dunque deve essere rigettato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772-01). È stato inoltre precisato che, in tema di revisione, la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028-01). In particolare, per quanto concerne le dichiarazioni testimoniali, è stato statuito che, in tema di giudizio di revisione, anche nella fase rescindente, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, le dichiarazioni testimoniali, dedotte quali nuove prove, devono risultare idonee, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costrutto accusatorio (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437- 01). La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080-01). Infatti, l'attualità del pericolo è considerata requisito per l'applicazione della scriminante dell'art. 52 cod. pen. dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, ha stabilito che non è giustificabile una reazione quando il pericolo sia futuro o quando l'azione lesiva sia ormai esaurita (Sez. 1, n. 4337 del 06/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233189-01; Sez. 1, n. 9695 del 15/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214936-01). 1.2. Nel caso ora in esame, non risulta che la sentenza del giudice della revisione ora impugnata sia affetta dai vizi di motivazione denunciati dal ricorrente. Infatti, il giudice dell'istanza di revisione, in relazione alle dichiarazioni rese da Makukh quale prova nuova, ha fornito plausibile motivazione circa la loro capacità di condurre a un ribaltamento della dichiarazione di responsabilità contenuta nel precedente giudizio di cognizione. In particolare, nella sentenza del 26 marzo 2021 è stato affermato, sulla base di argomentazioni plausibili, che la prova testimoniale avrebbe potuto al più rilevare ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ma non per l'emissione di una sentenza di proscioglimento per la sussistenza di una reazione a un'offesa ingiusta attuale. Infatti, il giudice dell'istanza di revisione, aderendo a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ha ritenuto non sussistente il requisito dell'attualità dell'offesa sulla base delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale riferì, per un verso, di aver visto due aggressori malmenare [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, di aver intimato l'alt anche a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto plausibilmente affermato nella sentenza ora impugnata, tale intimazione non avrebbe avuto alcuna ragione di essere proferita se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato un mero astante e non avesse dimostrato alcun atteggiamento di partecipazione a condotte violente. Il giudice dell'istanza di revisione ha perciò svolto una comparazione tra le prove nuove e quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, e ha concluso, sulla base di motivazione adeguata, per l'inidoneità delle stesse a ribaltare il giudizio di colpevolezza. Non risultano, invece, sufficientemente persuasive le doglianze difensive sul punto. Infatti, dalla lettura della sentenza del 17 novembre 2017 emerge che il giudice di appello ha basato la dichiarazione di responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] su entrambe le fasi dell'aggressione, e non solo sulla prima. Ciò emerge dalla considerazione del giudice di appello, secondo la quale gli operanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinvennero, al momento del loro arrivo a lite già iniziata, una situazione di fatto coerente con il racconto reso da [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì di essere stato aggredito in due diverse fasi. Di conseguenza, non rilevano in questa sede le censure difensive volte a ricostruire una diversa dinamica della prima fase del diverbio, per le ragioni precedentemente esposte. Né sono persuasive le doglianze difensive circa la presenza della citata arma nel corso dell'aggressione, poiché tali affermazioni sono già state adeguatamente vagliate e superate dal giudice dell'istanza di revisione, nella parte in cui ha evidenziato che il coltello rinvenuto nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] presentava proprio quella caratteristica - ossia il manico bianco - descritta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese proc