Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 10 gennaio 2022
Corte di giustizia UE n. 261/2022
ECLI:EU:C:2022:1
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0287_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 gennaio 2022 – Ryanair (Sciopero del personale di cabina e dei piloti)
(causa C‑287/20) (
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«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Sciopero del personale di cabina e dei piloti – Circostanze “interne” ed “esterne” all’attività del vettore aereo operativo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 12 et 28 – Insussistenza di pregiudizio alla libertà di riunione e di associazione dei lavoratori nonché al diritto di negoziazione del vettore aereo»
Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Sciopero del personale del vettore aereo operativo indetto da un sindacato – Esclusione – Negoziazioni preliminari tra i soggetti interessati – Irrilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 5, § 3)
(v. punti 22, 25-27, 30, 33 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di cabina e dei piloti di un vettore aereo operativo e diretto a far valere le rivendicazioni di tali lavoratori non rientra nella nozione di “circostanza eccezionale” ai sensi di detta disposizione, essendo irrilevante a tale riguardo l’esistenza di negoziazioni preliminari con i rappresentanti dei lavoratori.
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GU C 279 del 24.8.2020
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