CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11441/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1330/2021depositata il 16/09/2022.Numero registro generale 24719/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 11441/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del15/01/2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] la sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre percorreva conla sua auto, nel Comune di Vallo della Lucania, la via Iannotti, sullaquale era ubicata l’abitazione familiare, riportò danni al veicolo e allapersona, in quanto l’autovettura si incastrò in due tombini sporgentidal manto stradale, peraltro ancora in parte in fase di realizzazione acausa dei lavori che la [OSCURATO:SOCIETA]. stava effettuando da lungotempo.2. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo dellaLucania, la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenerne la condanna alrisarcimento dei danni.La [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in giudizio e contestò la domanda.3. Il Tribunale, svolta l’istruttoria per interpello, audizione dei testi addottie non rinunciati e consulenza medico legale di ufficio sulle lesioniriportate dalla Cammarosano, accolse la domanda, con la sentenza n.267 del 8/09/2017, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentodi euro 5.348,75 per danni non patrimoniali, euro 1.141,79 per spesemediche e danni all’autovettura ed euro 2.938,00 spese di lite.4. La [OSCURATO:SOCIETA]. propose impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] si costituì in fase d’appello.5. La Corte territoriale di Salerno ha rigettato l’appello con la sentenza n.1330 del 16/09/2021.6. La [OSCURATO:SOCIETA]. che risulta essere in stato di liquidazione sin dalla fased’impugnazione di merito, propone ricorso per cassazione con tremotivi.R.g. n. 24719 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 7Numero registro generale 24719/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 11441/2026Data pubblicazione 28/04/20267. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.8. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allaquale è stato trattenuto in decisione dal Collegio, con riserva disessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ. per mancata adeguata considerazione difatti, oggetto di discussione tra le parti, che comprovavano laconoscenza dello stato dei luoghi da parte della Cammarosano e siincentra sull’affermazione resa dalla Corte territoriale alla pag. 6secondo cui «la mera conoscenza dei luoghi da parte dell’attriceappellata non consente di ritenere perciò solo interrotto il nesso dicausalità tra il bene in custodia e l’evento dannoso».La società ricorrente afferma che la Corte d’appello non ha preso inconsiderazione numerosi elementi comprovanti la sussistenza delcaso fortuito consistenti nell’ammissione da parte dellaCammarosano, in sede di interrogatorio formale, della conoscenzadello stato dei luoghi derivantele dalla circostanza incontestata cheella abitava nella casa, adibita ad abitazione familiare, sita sulla viaIannotti, dall’anno 2001 e pertanto le era nota la situazione dimancata completa realizzazione del manto stradale nonchéconsistenti nelle affermazioni svolte da parte della difesa dellaCammarosano in una causa di opposizione a un decreto ingiuntivoottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dalle quali risultava la conoscenza dellaincompleta realizzazione delle opere di urbanizzazione.2. Il motivo è infondato: l’accertamento dei fatti condotto dalla Corted’appello coincide con quello svolto dal Tribunale e pertanto vi èinammissibilità da cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter,commi quarto e quinto, cod. proc. civ. e parte ricorrente, alla pag. 9del ricorso, non deduce alcun fatto diverso da quelli presi inR.g. n. 24719 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 7Numero registro generale 24719/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 11441/2026Data pubblicazione 28/04/2026considerazione dai giudici di primo e di secondo grado (Cass.20/09/2023 n. 26934) limitandosi a ricostruire in modo diverso i fattidi causa, ovvero a fornirne una diversa lettura.Il fatto che la Cammarosano risiedesse sulla via Iannotti sin dall’anno2001 non era controverso tra le parti e, pertanto, la Corte territorialeal più sarebbe incorsa in un errore revocatorio, rilevante nei limitidell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ma che non risulta dedotto conl’appropriata impugnazione, o, salvo quanto va a esporsi, in unamancata valutazione di elementi istruttorii. Inoltre, il primo motivonon deduce l’omesso esame di un fatto in senso naturalistico bensìl’omessa considerazione di elementi istruttori e ciò non rientranell’ambito del vizio di cui all’art. 360, comma primo, n 5 del codicedi rito civile, così come costantemente ritenuto da questa Corte (Cass.10/06/2016 n. 11892) poiché l'omesso esame di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024 n. 17005).Il motivo, peraltro, si compone di una parte espositiva ridotta e, alfine, evidentemente, di rispettare il requisito di specificità dellacensura, riporta l’intera decisione impugnata, costringendo questaCorte a individuare autonomamente le parti della motivazione che sidevono intendere come sottoposte a censura, in palese distonia conle enunciazione di questa Corte in punto di specifica individuazionedelle parti di provvedimento che si intendono sottoposte a censura(Sez. u 28/10/2020 n. 23745).3. Il secondo motivo è proposto per violazione e (o) falsa applicazionedell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. per la mancata adeguata considerazione, da parte dellaCorte d’appello, del comportamento della danneggiata qualeR.g. n. 24719 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 7Numero registro generale 24719/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 11441/2026Data pubblicazione 28/04/2026integrante il caso fortuito costituente esimente in favore del custodedella cosa.Il motivo si incentra sull’onere della prova e deduce che il caso fortuitodoveva ritenersi sussistente in quanto la Cammarosano era aconoscenza dello stato dei luoghi, per avere percorso pressoché ognigiorno la via Iannotti sin dall’anno 2001, e quindi era consapevoledella situazione di grave dissesto della strada cosicché avrebbedovuto improntare la condotta di guida alla massima accortezza eprudenza e il non averlo fatto integrava la scriminante del fortuito infavore della società custode.4. Il motivo è inammissibile in quanto non deduce censure in diritto machiede una diversa valutazione degli elementi di prova. [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la sussistenza del caso fortuito, avente efficaciaesimente ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sulla base delle proveraccolte nell’istruttoria dinanzi al Tribunale – e deve tenersi presentesul punto che nel corso del primo grado di giudizio la [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l.aveva rinunciato all’escussione di alcuni dei suoi testi – affermandoche la condotta di guida della Cammarosano risultava essere stata,sulla base dell’istruttoria svolta, improntata a estrema prudenza,segnatamente la velocità non era stimabile come superiore ai ventichilometri orari e la sola circostanza che la Cammarosano benconoscesse i luoghi, in quanto abitava su detta strada dall’anno 2001,non poteva assurgere a prova del caso fortuito.La Corte d’appello ha, altresì, adeguatamente valutato la circostanzache la strada era contrassegnata da numerosi buche e avvallamenti eche, inoltre, nel pomeriggio del 22/04/2005 aveva piovutocopiosamente e pertanto il manto stradale era bagnato e vieppiùirregolare a causa delle pozzanghere che rendevano pericoloso ilpercorso già di per sé accidentato, stante il mancato completamentodell’asfalto.R.g. n. 24719 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 7Numero registro generale 24719/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 11441/2026Data pubblicazione 28/04/2026Infine, ma non da meno, il fatto che la Cammarosano abitasse sullavia Iannotti sin dall’anno 2001 non comporta in alcun modo, qualeconseguenza, che anche l’insidia esistesse sin dall’anno 2001 cosicchénon può affermarsi che la Cammarosano dovesse a conoscenza diessa per il semplice fatto di abitare sulla detta via.5. Il terzo motivo, proposto in subordine rispetto ai primi due, ossia nelcaso di mancato accoglimento di essi, deduce violazione e (o) falsaapplicazione dell’art. 1227 cod. civ. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ. per non avere i giudici del merito ritenutosussistente un concorso di colpa della Cammarosano.Il motivo afferma che la condotta di guida, imprudente della vittima,aveva concorso alla causazione del sinistro e doveva, pertanto, esserevalutata d’ufficio ai sensi delll’art. 1227, primo comma, cod. civ.Il motivo è, al pari del precedente, inammissibile, atteso che esso siincentra sulla valutazione del comportamento della vittima al fine didimostrare che la stessa aveva tenuto una condotta di guidaimprudente e, quindi, non reca propriamente censure in diritto, ma infatto.Il motivo, ove lo si potesse scrutinare, sarebbe comunque infondatoin quanto la valutazione della Corte d’appello, così come quella delTribunale, in ordine alla condotta di guida della Cammarosano èsupportata dalle emergenze di causa e correttamente motivata inordine all’esclusione di un concorso di colpa della vittima, stante labassa velocità tenuta, come risultante dall’istruttoria svolta in primogrado.6. Il ricorso è, in conclusione, rigettato.7. Nulla per spese di questa fase, non avendo la Cammarosano svoltoR.g. n. 24719 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 7Numero registro generale 24719/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 11441/2026Data pubblicazione 28/04/20268. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 15/01/2026.Il PresidenteMarco RossettiR.g. n. 24719 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 7