CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Napoli.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice della riparazione, con l'ordinanzaimpugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto lariparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziatodel delitto di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, in danno di GennaroPrimitivo, delitto dal quale il ricorrente è stato definitivamente assolto.2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, proponericorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.Si deduce, in sintesi, che il Giudice della riparazione non abbia fornitoadeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta ostativa,procedendo ad una integrale rivalutazione degli atti processuali e ribaltandocompletamente la sentenza assolutoria. I giudicanti hanno ritenuto la veridicitàdelle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e valorizzato leintercettazioni ambientali che i giudici della cognizione avevano invece ritenutoprive di “riferimenti individualizzanti” e anacronistiche rispetto ai fatti contestati.Non sussiste alcun nesso causale tra le condotte del [OSCURATO:PERSONA] e l’applicazione dellamisura cautelare. La motivazione è illogica in quanto basa la colpa grave suglistessi elementi probatori che sono stati ritenuti insufficienti e inattendibili dalgiudice di merito. Nessun rapporto tra il Felli ed il [OSCURATO:PERSONA] è emerso dagli atti diindagine ma solo tra il primo (reggente della cosca) e il [OSCURATO:PERSONA]. La sentenzaassolutoria afferma che il racconto della richiesta estorsiva fatta dal Primitivopresenta caratteri di ambiguità, tanto da concludere per un giudizio di non sicuramodo le asserite frequentazioni del [OSCURATO:PERSONA] con partecipanti della cosca sicolleghino causalmente con i fatti di estorsione oggetto di contestazione e conl’emissione del provvedimento cautelare.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo perla reiezione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei adescludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi incomportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello statoprivativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibilel'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed ilprovvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo si deve innanzituttorilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla suadecisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè adelementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996,Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sullascorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loroontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e lasua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione dellalibertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimentorestrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede diriparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza,considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute nonsufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione(cfr., ex multis, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4,n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 -dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi,avendo ipotizzato una condotta colposa dell’interessato, fondata, essenzialmente,sugli stessi elementi che avevano condotto all’arresto del medesimo, vale a diresulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) e il contenuto dialcune intercettazioni ambientali.In tal modo, tuttavia, i giudici della riparazione hanno confuso il piano dellavalutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. ai fini della emissionedella misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostativa,gravemente colposa, sinergica all’emissione della misura, ai sensi dell’art. 314 cod.proc. pen.4. Va ribadito, inoltre, che la facoltà del giudice della riparazione di valutareautonomamente i dati indiziari processualmente emersi, al fine di stabilirel’eventuale sussistenza di fattori ostativi al diritto all’indennizzo, non può spingersifino al punto di attribuire al richiedente comportamenti che risultano esclusi ocomunque non provati da parte del giudice della cognizione, in quanto ciòsignificherebbe stravolgere il principio solidaristico che è alla base dell’istituto,consentendo di negare l’istanza sulla base di elementi disattesi dalla stessasentenza di assoluzione, costituente presupposto dell’ingiusta detenzione.In buona sostanza, è evidente che l’eventuale colpa ostativa del ricorrentenon può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa è statadefinitivamente esclusa in sede di cognizione.5. Nel caso di specie, il ricorrente ha fondatamente richiamato l’accertamentodi merito compendiato nella sentenza assolutoria della Corte di appello di Napoli,emessa il 21.6.2023, da cui si evince che il giudice della cognizione ha escluso dalpatrimonio conoscitivo del processo le dichiarazioni accusatorie rese dalla personaoffesa, ritenuta inattendibile per varie ragioni; tali dichiarazioni, inoltre, sono stateritenute non riscontrate dalle intercettazioni ambientali (intercorrenti tra soggettiappartenenti ad un gruppo criminale operante nel territorio di Casoria) citate evalorizzate dalla Corte della riparazione. Il giudice di merito ha infatti affermatoche tali intercettazioni fossero prive di “riferimenti individualizzanti” alla personadel [OSCURATO:PERSONA] e comunque anacronistiche, in quanto risalenti a un anno prima deifatti qui rilevanti.Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato palesa la sua evidenteincongruenza laddove valorizza, a fini riparativi, proprio quelle intercettazioniambientali che vedono come protagonisti soggetti differenti rispetto al [OSCURATO:PERSONA], equindi condotte certamente non riconducibili al medesimo.La motivazione dell'ordinanza impugnata, in definitiva, si palesa illogica egiuridicamente viziata, nella misura in cui omette di individuare una specificacondotta ostativa, errando nel porre a fondamento della propria decisione elementiindiziari venuti meno a seguito della sentenza assolutoria.6. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli, cheprovvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudiziodi legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte diappello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le partirelativamente al presente giudizio di legittimità.Così è deciso, 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]