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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04572/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 221 77 /20 2 1 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro BSC s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ciaramella (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania n. 1174/15/2021 depositata in data 08 / 0 2 /20 2 1 , non notificata; Oggetto:accertamento –c.d.“raddoppio dei termini” Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 04/12/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Fattidi causa - la BSC s.r.l. i mpugnava l'avviso di accertamento notificatole con il qualeper il periodo d'imposta 2010 erano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati relativi a costi per operazione inesistenti e costi non inerentiper ammortamenti indeducibili; -la CTP di Caserta accoglieva il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di decadenzadal potere di accertamento; -appellava l' U fficio; - con la pronuncia impugnata di fronte a questa Corte la CTR della Campaniaha confermato la decisione di primo grado poiché ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie la diversa disciplina di cui all’art. 1 c.132 L. 208/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a tre motividi doglianza; -resiste con controricorso la società contribuente; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione denuncia la nullità della sentenza gravatae/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 3 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c., 118 disp. att. ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appello reso motivazioneapparente della propria decisione; -il motivo è privo di fondamento; - q uesta Corte ha precisato in argomento che: « r icorre il vizio di motivazioneapparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.» (Cass., 01/03/2022,n. 6758) ; - invece, dalla lettura della sentenza impugnata è in questo caso ampiamente ricostruibile l’iter logico e le argomentazioni poste a fondamentodella decisione; -il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di valutare cheil controllo riguardante la società contribuente aveva avuto origine nell'ambito del procedimento penale n. 2216/2014 r.g.n.r. i scritto pressola Procura della Repubblica presso il T ribunale di Trani; -il motivo è inammissibile ; - opera qui, infatti, il limite della c.d.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.L.n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse ( ex multis , Cass. n. 266860 del 18/12/2014;Cass. n. 11439 dell’11/05/2018); - infine, il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell’art. 2 del d.

Lgs. n. 128 del 2015 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto l'[OSCURATO:PERSONA] decaduta dal potere di accertamento poiché l'avviso di accertamento qui impugnato relativo all'annod'imposta 2010 è stato notificato in data 27 luglio 2018 e ricade quindi- secondo la prospettazione dell' A genzia delle entrate ricorrente - nel campo di applicazione della richiamata normativa che consente il raddoppiodei termini decadenziali di accertamento essendo rilevato che ladenuncia di reato era stata trasmessa nel 2014 con successiva delega Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 di indagini perfezionate nel 2016 e quindi entro gli ordinari termini di accertamento; -il motivo è fondato; -come si evince dalla trascrizione dell'allegato 3 alle controdeduzioni in primogrado operata a pagina 10 del ricorso per c assazione nel rispetto deicanoni della specificità e localizzazione, l' A mministrazione ricorrente fa riferimento nei propri atti - anche nell'avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio – al l’ avvenuta instaurazione di un procedimento penale iscritto al n. 22016/2014 r.g.n. r ., anche nei confronti del legale rappresentante della società contribuente, [OSCURATO:PERSONA]; - la CTR, pertanto, doveva avere attenzione al la comunicazione della notiziadi reato che ha dato origine al procedimento penale iscritto nel 2014 - quindi nel rispetto del termine per l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2010 - nei confronti del legale rappresentante della società contribuente e valutarne gli effetti ai fini di decidere la sussistenzao meno dei requisiti previsti ex lege per il c.d.

“raddoppio” deitermini di accertamento; -in accoglimento del terzo motivo la sentenza è allora cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà i fatti di causa alla luce dei principi sopra espressi e provvederà alla liquidazione delle spese processuali anchedel presente giudizio di Legittimità ; p.q.m. rigettail primo e il secondo motivo di ricorso; accogli e il terzo motivo; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 221 77 /20 2 1 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro BSC s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ciaramella (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania n. 1174/15/2021 depositata in data 08 / 0 2 /20 2 1 , non notificata; Oggetto:accertamento –c.d.“raddoppio dei termini” Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 04/12/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Fattidi causa - la BSC s.r.l. i mpugnava l'avviso di accertamento notificatole con il qualeper il periodo d'imposta 2010 erano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati relativi a costi per operazione inesistenti e costi non inerentiper ammortamenti indeducibili; -la CTP di Caserta accoglieva il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di decadenzadal potere di accertamento; -appellava l' U fficio; - con la pronuncia impugnata di fronte a questa Corte la CTR della Campaniaha confermato la decisione di primo grado poiché ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie la diversa disciplina di cui all’art. 1 c.132 L. 208/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a tre motividi doglianza; -resiste con controricorso la società contribuente; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione denuncia la nullità della sentenza gravatae/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 3 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c., 118 disp. att. ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appello reso motivazioneapparente della propria decisione; -il motivo è privo di fondamento; - q uesta Corte ha precisato in argomento che: « r icorre il vizio di motivazioneapparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.» (Cass., 01/03/2022,n. 6758) ; - invece, dalla lettura della sentenza impugnata è in questo caso ampiamente ricostruibile l’iter logico e le argomentazioni poste a fondamentodella decisione; -il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di valutare cheil controllo riguardante la società contribuente aveva avuto origine nell'ambito del procedimento penale n. 2216/2014 r.g.n.r. i scritto pressola Procura della Repubblica presso il T ribunale di Trani; -il motivo è inammissibile ; - opera qui, infatti, il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.L.n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse ( ex multis , Cass. n. 266860 del 18/12/2014;Cass. n. 11439 dell’11/05/2018); - infine, il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell’art. 2 del d. Lgs. n. 128 del 2015 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto l'[OSCURATO:PERSONA] decaduta dal potere di accertamento poiché l'avviso di accertamento qui impugnato relativo all'annod'imposta 2010 è stato notificato in data 27 luglio 2018 e ricade quindi- secondo la prospettazione dell' A genzia delle entrate ricorrente - nel campo di applicazione della richiamata normativa che consente il raddoppiodei termini decadenziali di accertamento essendo rilevato che ladenuncia di reato era stata trasmessa nel 2014 con successiva delega Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 di indagini perfezionate nel 2016 e quindi entro gli ordinari termini di accertamento; -il motivo è fondato; -come si evince dalla trascrizione dell'allegato 3 alle controdeduzioni in primogrado operata a pagina 10 del ricorso per c assazione nel rispetto deicanoni della specificità e localizzazione, l' A mministrazione ricorrente fa riferimento nei propri atti - anche nell'avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio – al l’ avvenuta instaurazione di un procedimento penale iscritto al n. 22016/2014 r.g.n. r ., anche nei confronti del legale rappresentante della società contribuente, [OSCURATO:PERSONA]; - la CTR, pertanto, doveva avere attenzione al la comunicazione della notiziadi reato che ha dato origine al procedimento penale iscritto nel 2014 - quindi nel rispetto del termine per l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2010 - nei confronti del legale rappresentante della società contribuente e valutarne gli effetti ai fini di decidere la sussistenzao meno dei requisiti previsti ex lege per il c.d. “raddoppio” deitermini di accertamento; -in accoglimento del terzo motivo la sentenza è allora cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà i fatti di causa alla luce dei principi sopra espressi e provvederà alla liquidazione delle spese processuali anchedel presente giudizio di Legittimità ; p.q.m. rigettail primo e il secondo motivo di ricorso; accogli e il terzo motivo; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giusti
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