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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38828/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile insiste per il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, procedendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento.

Si contestava al Trevisan di avere imbrattato mediante scritte indelebili due carrozze di un vagone di un convoglio della "Trenord" firmandosi come "Pesca".

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: vi sarebbe difetto di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il capo di imputazione indicava come data del commesso reato il "14 novembre 2014", mentre la Corte di appello aveva ritenuto che il fatto fosse stato consumato oltre un anno prima, ovvero il "14 settembre 2013", ricavando tale nuova data da quella di creazione del file informatico che ritraeva l'imbrattamento posto alla base dell'accertamento di responsabilità.

Tale modifica del tempus commissí delicti avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente, che era un writer seriale, sicché per la prova d'alibi era "decisiva" la collocazione temporale del danneggiamento; si allegava che il Trevisan aveva scelto il rito a prova contratta proprio perché certo di potersi scagionare in relazione alla contestazione del novembre 2014, dato che in quel periodo si trovava in Francia, ma non aveva precostituito alcuna strategia difensiva in relazione alla contestazione "retrodatata".

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione del ricorrente in quello ritratto nel filmato creato nel settembre 2013 relativo a un danneggiamento che sarebbe stato effettuato unitamente al Tromba; si deduceva inoltre che mancherebbe ogni documento comparativo e che tra i writers seriali il Trevisan non era l'unico a firmarsi come "Pesca".

Si deduceva, più in generale, che la Corte di appello non si era confrontata con le puntuali deduzioni difensive allegate con la prima impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato ed impone l'annullamento di entrambe le sentenze di merito, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano.

1.1. In materia di incidenza della modifica del tempus commissí delicti sul diritto di difesa la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che il collegio condivide e ribadisce che la modifica di tempus commissi delicti "non sempre" integra una "modifica dell'imputazione", che impone il rispetto della procedura prevista dal codice di rito: l'identificazione precisa del tempo in cui si è manifestata la condotta illecita infatti non sempre ha rilevanza decisiva per l'identificazione della condotta contestata; e soprattutto non sempre la sua modifica, o precisazione, produce una violazione del diritto di difesa (Sez. 5, Sentenza n. 48879 del 17/09/2018, L.,Rv. 274159; Sez. 2, Sentenza n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320; Sez. 5 sentenza n.48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv 261229; Sez. 5, Sentenza n. 6977 del 22/11/2001, dep.2002, Calzà, Rv. 221385).

Pertanto l'eventuale lesione del diritto difesa non può essere ritenuta come il generale correlato della mancata applicazione dello statuto codicistico previsto per la modifica dell'imputazione, ma deve essere valutata caso per caso, attraverso l'analisi delle specifiche circostanze del caso concreto.

1.2. Nel caso in esame è emerso che il ricorrente è un writer seriale, sicché la precisa correlazione del fatto è decisiva per l'esercizio del diritto di difesa e, segnatamente, del rinvenimento di una eventuale prova d'alibi.

Come rilevato dal ricorrente la collocazione del fatto nel novembre 2014 ha determinato la strategia difensiva fondata sulla assenza del Trevisan dal territorio italiano; e, ragionevolmente, come allegato dalla difesa, ha anche determinato la scelta di accedere al rito a prova contratta.

La modifica "giudiziale" della data del commesso reato ha dunque inciso in modo significativo sulle prerogative difensive.

La lesione (qualificata dalla giurisprudenza come nullità a regime intermedio: tra le altre Sez. 4 - , Sentenza n. 33869 del 28/10/2020, Trombetta, Rv. 279947) è stata tempestivamente dedotta ed il suo riconoscimento impone l'annullamento di entrambe le sentenze di merito con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado disponendosi la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Mila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile insiste per il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, procedendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento. Si contestava al Trevisan di avere imbrattato mediante scritte indelebili due carrozze di un vagone di un convoglio della "Trenord" firmandosi come "Pesca". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: vi sarebbe difetto di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il capo di imputazione indicava come data del commesso reato il "14 novembre 2014", mentre la Corte di appello aveva ritenuto che il fatto fosse stato consumato oltre un anno prima, ovvero il "14 settembre 2013", ricavando tale nuova data da quella di creazione del file informatico che ritraeva l'imbrattamento posto alla base dell'accertamento di responsabilità. Tale modifica del tempus commissí delicti avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente, che era un writer seriale, sicché per la prova d'alibi era "decisiva" la collocazione temporale del danneggiamento; si allegava che il Trevisan aveva scelto il rito a prova contratta proprio perché certo di potersi scagionare in relazione alla contestazione del novembre 2014, dato che in quel periodo si trovava in Francia, ma non aveva precostituito alcuna strategia difensiva in relazione alla contestazione "retrodatata". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione del ricorrente in quello ritratto nel filmato creato nel settembre 2013 relativo a un danneggiamento che sarebbe stato effettuato unitamente al Tromba; si deduceva inoltre che mancherebbe ogni documento comparativo e che tra i writers seriali il Trevisan non era l'unico a firmarsi come "Pesca". Si deduceva, più in generale, che la Corte di appello non si era confrontata con le puntuali deduzioni difensive allegate con la prima impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato ed impone l'annullamento di entrambe le sentenze di merito, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano. 1.1. In materia di incidenza della modifica del tempus commissí delicti sul diritto di difesa la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che il collegio condivide e ribadisce che la modifica di tempus commissi delicti "non sempre" integra una "modifica dell'imputazione", che impone il rispetto della procedura prevista dal codice di rito: l'identificazione precisa del tempo in cui si è manifestata la condotta illecita infatti non sempre ha rilevanza decisiva per l'identificazione della condotta contestata; e soprattutto non sempre la sua modifica, o precisazione, produce una violazione del diritto di difesa (Sez. 5, Sentenza n. 48879 del 17/09/2018, L.,Rv. 274159; Sez. 2, Sentenza n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320; Sez. 5 sentenza n.48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv 261229; Sez. 5, Sentenza n. 6977 del 22/11/2001, dep.2002, Calzà, Rv. 221385). Pertanto l'eventuale lesione del diritto difesa non può essere ritenuta come il generale correlato della mancata applicazione dello statuto codicistico previsto per la modifica dell'imputazione, ma deve essere valutata caso per caso, attraverso l'analisi delle specifiche circostanze del caso concreto. 1.2. Nel caso in esame è emerso che il ricorrente è un writer seriale, sicché la precisa correlazione del fatto è decisiva per l'esercizio del diritto di difesa e, segnatamente, del rinvenimento di una eventuale prova d'alibi. Come rilevato dal ricorrente la collocazione del fatto nel novembre 2014 ha determinato la strategia difensiva fondata sulla assenza del Trevisan dal territorio italiano; e, ragionevolmente, come allegato dalla difesa, ha anche determinato la scelta di accedere al rito a prova contratta. La modifica "giudiziale" della data del commesso reato ha dunque inciso in modo significativo sulle prerogative difensive. La lesione (qualificata dalla giurisprudenza come nullità a regime intermedio: tra le altre Sez. 4 - , Sentenza n. 33869 del 28/10/2020, Trombetta, Rv. 279947) è stata tempestivamente dedotta ed il suo riconoscimento impone l'annullamento di entrambe le sentenze di merito con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado disponendosi la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Mila