CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29901/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI, con ordinanza in data 3/12/2021, ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 1. Avverso l'ordinanza il detenuto ha presentato personalmente "impugnazione più richiesta" chiedendo che la Corte d'Appello, preso atto delle ulteriori considerazioni formulate in ordine all'attenuazione delle originarie esigenze cautelari, disponga la sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari, anche con il cd. braccialetto elettronico. 2. L'atto, presentato personalmente dall'imputato e contenente doglianze di merito, denominato genericamente Come impugnazione, risulta proposto al di fuori dei casi di cui all'art. 569 cod. proc. pen. e deve essere qualificato come appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca e sostituzione della misura originariamente applicata.3. L'impugnazione deve pertanto essere trasmessa al Tribunale di Bari, Sezione competente per il riesame, per il giudizio. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello cautelare )dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del Riesame di Bari per il seguito. Così deciso il 1