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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 35568/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente * *[OSCURATO:PERSONA] ** * * Consigliere* * DAL* * * Consigliere * ** * * Consigliere rel.U d. 14/12/2023 PU* * * Consigliere C ron.* 9183/2022ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 9183/2022 r.g. proposto da* * già * s.r.l. con sede in Lecce alla * * n. 13in persona del legale rappresentante pro tempore * * De *rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata in calce al ricorsodall * * * con cui elettivamente domicilia in Roma alla via A.* n. 7 presso lo studio dell * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * con sede in Roma alla PiazzaVenezia n. 11 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso ex lege dall Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma allaVia dei * n. 12 è legalmente domiciliato. controricorrenteavverso la sentenza n. cron. 3483/2021 del [OSCURATO:PERSONA] pubblicata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14/12/2023dalla * dott. * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * *De * che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsosentito per la ricorrente l * * * su delegasentito per il controricorrente l * * * * dello *1.

Con ricorso ex art. 152 del d.lgs. n. 196/2013 depositato il 15 gennaio 2020innanzi al Tribunale di Bari * s.r.l. già * s.r.l. convenne in giudizio il* per la * dei Dati * proponendo opposizione alla cartellaesattoriale recante l importo di € 13.601 88 dalla prima dovuta a titolo di sanzioneamministrativa irrogatale dal medesimo * con atto di contestazione n.1901/2015 per violazione dell art. 13 del già menzionato d.lgs.. * la suacompleta estraneità a quanto contestatole e l insussistenza della violazione ascrittale.1.1.

Si costituì il * eccependo preliminarmente che la suddettaopposizione era stata proposta oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla datain cui l originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo.* comunque per il rigetto della stessa perché infondata.1.2.

L adito tribunale con sentenza del 5 ottobre 2021 n. 3483 dichiaròinammissibile il ricorso compensando interamente le spese. * in particolareche i nelle more del procedimento era intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101che all art. 18 aveva previsto l ammissione al pagamento entro novanta giorni dallasua entrata in vigore 19 settembre 2018 in misura ridotta pari a 2/5 del minimoedittale dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza ingiunzione alladata di applicazione del * UE 2016/679 25 maggio 2018 .

Ladisposizione normativa suddetta aveva stabilito che ove la definizione agevolata nonfosse andata a buon fine per il mancato tempestivo pagamento della sanzione inmisura ridotta l atto originario di contestazione avrebbe assunto il valore diordinanza ingiunzione ex art. 18 della legge n. 689/1981 senza l obbligo di ulteriorenotificazione e con il conseguente obbligo per il contravventore di corrisponderel importo comminato entro un ulteriore termine di sessanta giorni ii con riguardo alcaso in esame l ordinanza ingiunzione formatasi in ragione dell art. 18 del d.lgs. n.101/2018 doveva essere impugnata entro il termine di trenta giorni dalla data 16febbraio 2019 in cui l originario verbale di contestazione aveva assunto valore dititolo esecutivo a causa della mancata definizione agevolata del procedimento* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023sanzionatorio e della mancata presentazione di nuove memorie difensive nellaprocedura amministrativa di contestazione attivabile sempre in forza dell art. 18.2.

Per la cassazione della descritta sentenza ha promosso ricorso * s.r.l.affidandolo ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso il * per la* dei Dati *2.1.

La Sezione Sesta civile sottosezione 1 di questa Corte originariamenteinvestita della decisione della controversia con ordinanza interlocutoria del 6dicembre 2022/12 luglio 2023 n. 19828 ritenuto che «La decisionesull interpretazione della norma innovativa contenuta nell art. 18 del d.lgs. n.101/2018 giustifica la trattazione del ricorso in udienza pubblica in considerazionedella mancanza di precedenti specifici e della complessità della questione oggetto delgiudizio» ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * pregiudizialmente il Collegio che l odierno ricorso di * s.r.l. risultaessere stato notificato al * per la * dei Dati * pressol Avvocatura * dello Stato di Bari e non presso l Avvocatura Generale dello* La nullità di una siffatta notifica cfr. * n. 22079 del 2014 * SU n.608 del 2015 * n. 6924 del 2020 * n. 6300 del 2023 tuttavia deveconsiderarsi sanata con efficacia ex tunc per avvenuto raggiungimento dello scopodalla costituzione in giudizio del medesimo * Peraltro attesa la contestualitàtra la suddetta sanatoria e la costituzione di quest ultimo deve ritenersi tempestivala notifica del suo controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all art.370 cod. proc. civ. cfr. * n. 6300 del 2023 non avendo tale termine iniziato ilsuo decorso in ragione dell inefficacia della notifica dell atto introduttivo pressol Avvocatura * dello Stato di Bari cfr. * n. 7033 del 1997 * n.4977 del 2015 * n. 12410 del 2020 .2.

L unico formulato motivo di ricorso rubricato «Violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 18 del Decreto * 10 agosto 2018 n. 101 e 10comma 3 del Decreto * 1 settembre 2011 n. 150 in relazione all articolo360 comma 1 n. 3 c.p.c.» contesta la decisione del Tribunale di Bari nella parte incui ha ritenuto di far coincidere il momento della formazione del titolo esecutivo equello di decorrenza del termine per proporvi opposizione.

Assume la societàricorrente che l art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018 non prevede alcuna deroga al regimedella decorrenza del termine delineato dall art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 150 del* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/20232011 che presuppone sempre la notificazione e/o comunicazione del provvedimentoirrogativo della sanzione.2.1.

Il * per la * dei Dati * invece nel propriocontroricorso ha contestato la riferita tesi della controparte sostenendo che illegislatore ha esonerato l Amministrazione dall adozione di un provvedimentoespresso nello stesso tempo consentendo al destinatario della sanzione dicorrispondere il dovuto in misura ridotta.3.

La descritta censura di * s.r.l. si rivela insuscettibile di accoglimento allastregua delle considerazioni tutte di cui appresso rinvenibili nelle recenti pronuncerese da * n. 22798 del 2023 e * n. 26974 del 2023.3.1.

È opportuno premettere che la cronologia e la specificità dei fatti espostinella sentenza oggi impugnata non sono stati oggetto di contestazione.3.1.1.

È rimasto assolutamente incontroverso cioè che la cartella di pagamentodi cui si discute venne notificata il 17 dicembre 2019 e recava l indicazionedell afferente titolo costituito dall atto di contestazione n. 1901 del 22 gennaio 2015notificato in pari data.3.1.2.

La medesima sentenza ha accertato ancora una volta senza censure inquesta sede che in questo atto il * aveva indicato sia la violazione ascrittaal trasgressore art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 essendo risultata assente nell ambitodel form di prenotazione per il * * * – gestito dalla * s.r.l.poi * s.r.l. – presente sul sito web www.mgallery.com l informativa deltrattamento dei dati personali di cui alla citata norma sia la conseguente sanzioneedittale di cui all art. 161 del medesimo d.lgs. sia l ammontare concreto dellastessa.3.1.3.

L odierna opposizione di * s.r.l. certamente promossa entro trentagiorni dalla notifica della cartella di pagamento è stata dichiarata inammissibile daltribunale perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni dalla data in cui l originarioverbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo giusta l art. 18 deld.lgs. n. 101 del 2018 a causa della mancata definizione agevolata prevista daquest ultimo del procedimento sanzionatorio nonché della mancata presentazione dinuove memorie difensive.3.2. * ricordare poi che il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101recante «Disposizioni per l adeguamento della normativa nazionale alle disposizionidel regolamento UE 2016/679 del * europeo e del Consiglio del 27 aprile2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati » oltre ad apportarenumerose modifiche al d.lgs. n. 196 del 2003 ha introdotto mediante il suo art. 18una disciplina di diritto transitorio relativa alla sorte dei procedimenti sanzionatori –come pacificamente quello oggi all esame del Collegio – non ancora definiti con lapronuncia di un ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n.679/2016/UE.3.2.1. * e per quanto rileva la norma ha stabilito in sequenzachei “In deroga all articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per iprocedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161 162 162bis 162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * in materia di protezione deidati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le violazioni dellemisure di cui all articolo 33 e 162 comma 2 bis del medesimo * che alla datadi applicazione del * risultino non ancora definiti con l adozionedell ordinanza ingiunzione è ammesso il pagamento in misura ridotta di un sommapari a due quinti del minimo edittale” da effettuare fatti salvi i restanti atti delprocedimento eventualmente già adottati “entro novanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto”ii decorsi i termini previsti “l atto con il quale sono stati notificati gli estremidella violazione o l atto di contestazione immediata di cui all articolo 14 della legge24 novembre 1981 n. 689 assumono il valore dell ordinanza ingiunzione di cuiall articolo 18 della predetta legge senza obbligo di ulteriore notificazione sempreche il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4”iii nei sopra detti casi “il contravventore è tenuto a corrispondere gli importiindicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giornidalla scadenza del termine previsto dal comma 1”iv entro lo stesso termine il contravventore che non abbia provveduto alpagamento “può produrre nuove memorie difensive” e il * esaminate talimemorie “dispone l archiviazione degli atti comunicandola all organo che ha redattoil rapporto o in alternativa adotta specifica ordinanza ingiunzione con la qualedetermina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insiemecon le spese all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligatesolidalmente”* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023v l entrata in vigore del decreto “determina l interruzione del termine diprescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolodi cui all art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689”.3.2.2.

In sintesi dunque i primi quattro commi dell art. 18 prevedono ilseguente meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori nonancora conclusi il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire ilprocedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti delminimo entro il termine di novanta giorni dall entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del2018 avvenuta il 19.9.2018 .

In mancanza del pagamento in misura ridotta «l attocon il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l atto di contestazioneimmediata di cui all articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assumono ilvalore dell ordinanza ingiunzione di cui all articolo 18 della predetta legge senzaobbligo di ulteriore notificazione».

In tal caso il contravventore è tenuto acorrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dallascadenza del termine per il pagamento in misura ridotta tuttavia nello stessotermine ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive a fronte delle quali il* è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione alpagamento o in alternativa di archiviazione. * fondamentale di dettomeccanismo pertanto è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale dicontestazione in difetto di presentazione delle suddette “nuove memorie”.3.3.

È doveroso ricordare poi che la Corte costituzionale con sentenza n. 260del 2021 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale per violazione del principiodi ragionevolezza e del canone di proporzionalità dell art. 18 comma 5 del d.lgs. n.101 del 2018 che prevedeva l interruzione ex lege del termine di prescrizionerelativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196del 2003 che alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE fossero statiavviati ma non ancora definiti con l adozione dell ordinanza ingiunzione haimplicitamente riconosciuto la tenuta costituzionale dei primi quattro commi delmedesimo articolo i quali delineano il meccanismo di definizione agevolata delleviolazioni in materia di protezione dei dati personali.3.3.1.

In relazione al nuovo congegno normativo il Giudice delle leggi cfr. par.11 ha individuato nell esigenza di far fronte ai maggiori oneri derivanti per la* Amministrazione dall entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/UE laratio della scelta del legislatore di delineare – per la fase transitoria – unprocedimento amministrativo semplificato che consente di addivenire ope legis* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023all esito della formazione dell ordinanza ingiunzione quale meccanismo chealleggerisce notevolmente il carico della stessa * e che di per sé in disparte ilprofilo dell interruzione ex lege del termine di prescrizione di cui al quinto commache la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale non reca un irragionevolecompressione della posizione del privato.3.4.

Così composta la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimentoquanto ai fatti di causa peraltro incontroversi come precedentemente descritti deveritenersi conforme a diritto l impugnata sentenza del Tribunale di *3.4.1.

Invero nella fattispecie concreta premesso che l Ufficio del * il 22gennaio 2015 aveva contestato alla * s.r.l. oggi * s.r.l. la violazionedelle disposizioni sul trattamento dei dati personali in particolare dell art. 13 deld.lgs. n. 196 del 2003 e che il procedimento sanzionatorio non era ancora conclusoin data 19 settembre 2018 quando è entrata in vigore la disciplina transitoria dell art.18 d.lgs. n. 101 del 2018 la destinataria aveva la possibilità di definire ilprocedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti delminino entro novanta giorni in mancanza di tale adempimento l atto dicontestazione della violazione originariamente notificatole ha acquisito il valore diordinanza ingiunzione senza obbligo di un ulteriore notificazione.

A questo punto ilsoggetto contravventore aveva due possibilità delle quali non si è avvalso potevapagare la sanzione nei successivi sessanta giorni oppure poteva produrre nuovememorie e in tale ultima ipotesi il * avrebbe potuto adottare unprovvedimento espresso di ingiunzione di pagamento o in alternativa diarchiviazione.3.4.2.

È chiaro dunque che nella specie non viene in gioco la mancanza diconoscenza da parte dell interessato della contestazione della violazione in materiadi protezione dei dati personali atteso che al soggetto trasgressore l originariacontestazione è stata notificata. * lo stesso ha deciso di non aderire adalcuna delle varie possibilità che gli si presentavano nella nuova fase procedimentaledella definizione agevolata delle violazioni disciplinata dall art. 18 del d.lgs. n. 101del 2018 conseguentemente quel soggetto era obbligato al pagamento dellasanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege in ordinanzaingiunzione senza obbligo di un ulteriore notificazione.3.4.3. * allora per quanto qui di interesse il Tribunale di Bari haindividuato il dies a quo del termine per la proposizione dell opposizione ex art. 10comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 nel 16 febbraio 2019 vale a dire novanta giorni* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023dalla entrata in vigore – il 19 settembre 2018 – del d.lgs. n. 101 del 2018 giusta ilcomma 1 dell art. 18 di quest ultimo maggiorati di altri sessanta per effetto di quantodisposto dal comma 4 del medesimo articolo dato temporale coincidente appuntocon l ultimo momento utile per produrre memorie difensive ai sensi dell art. 18comma 4 del d.lgs. n. 101/2018.

Pertanto il ricorso ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del2003 doveva essere introdotto entro il 18 marzo 2019 tardiva quindi deveconsiderarsi la sua avvenuta proposizione solo il 15 gennaio 2020 in ossequio altermine decadenziale previsto dall art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 150/2011.3.5.

Né * s.r.l. potrebbe fondatamente avvalersi del principio di dirittoenunciato da * * n. 22080/2017 secondo cui « L opposizione alla cartelladi pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativapecuniaria comminata per violazione del codice della strada ove la parte deduca cheessa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzioneirrogata in ragione della nullità o dell omissione della notificazione del processoverbale di accertamento della violazione deve essere proposta ai sensi dell art. 7 deld.lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell opposizione all esecuzione ex art. 615c.p.c. e pertanto entro trenta giorni dalla notificazione della cartella».3.5.1.

Invero questo precedente di legittimità riguarda la diversa fattispeciedell opposizione avverso una cartella di pagamento emessa ai fini della riscossionedella sanzione amministrativa connessa alla violazione di norme del * della* nel caso in cui il trasgressore alleghi di non avere avuto conoscenza delverbale di accertamento della violazione o dell ordinanza ingiunzione a causa dellanullità della notifica o dell omessa notifica dell atto presupposto recante la pretesasanzionatoria dell *3.5.2. * odierna vicenda invece come si è già detto è pacifico che il *per la * dei Dati * ha notificato il 22 gennaio 2015 la contestazionedella violazione al destinatario * s.r.l. oggi * s.r.l. qui ricorrente ilquale non ha subito alcuna compressione del diritto di difesa.

Non v è ragionepertanto di approntare il mezzo di tutela di cui al menzionato arresto delle SezioniUnite dell opposizione cd. recuperatoria che pone il destinatario dell ingiunzione edella cartella nella condizione di “recuperare” tutte le difese formali e sostanzialiche egli avrebbe potuto svolgere avverso l atto sanzionatorio che non gli è statonotificato.4.

In conclusione dunque il ricorso di * s.r.l. deve essere respintoenunciandosi il seguente principio di diritto* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023«In tema di protezione dei dati personali l art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite conordinanza ingiunzione alla data di applicazione del * medesimo. * sitraduce ove mancate detta definizione e la presentazione di nuove memoriedifensive nella conversione ex lege del verbale di contestazione già notificato inordinanza ingiunzione della quale non necessita ulteriore notificazione sicché il diesa quo del termine per la proposizione dell opposizione ex art. 10 comma 3 del d.lgs.n. 150 del 2011 avverso la cartella di pagamento successivamente notificata altrasgressore va individuato non già nella data di sua notificazione bensì nell ultimomomento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimoarticolo né il destinatario della prima può avvalersi della opposizione cd.recuperatoria».5.

Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamentecompensate tra le parti essendosi formato l orientamento giurisprudenziale quifondante il rigetto del ricorso solo dopo la sua proposizione altresì dandosi atto – inassenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. * n. 5955 del 2014 * *n. 24245 del 2015 * * n. 15279 del 2017 e giusta quanto precisato da* SU n. 4315 del 2020 – che stante il tenore della pronuncia adottatasussistono ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 ipresupposti processuali per il versamento da parte della medesima ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suoricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto mentre «spetteràall amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per lainesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».5.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente * *[OSCURATO:PERSONA] ** * * Consigliere* * DAL* * * Consigliere * ** * * Consigliere rel.U d. 14/12/2023 PU* * * Consigliere C ron.* 9183/2022ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 9183/2022 r.g. proposto da* * già * s.r.l. con sede in Lecce alla * * n. 13in persona del legale rappresentante pro tempore * * De *rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata in calce al ricorsodall * * * con cui elettivamente domicilia in Roma alla via A.* n. 7 presso lo studio dell * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * con sede in Roma alla PiazzaVenezia n. 11 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso ex lege dall Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma allaVia dei * n. 12 è legalmente domiciliato. controricorrenteavverso la sentenza n. cron. 3483/2021 del [OSCURATO:PERSONA] pubblicata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14/12/2023dalla * dott. * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * *De * che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsosentito per la ricorrente l * * * su delegasentito per il controricorrente l * * * * dello *1.

Con ricorso ex art. 152 del d.lgs. n. 196/2013 depositato il 15 gennaio 2020innanzi al Tribunale di Bari * s.r.l. già * s.r.l. convenne in giudizio il* per la * dei Dati * proponendo opposizione alla cartellaesattoriale recante l importo di € 13.601 88 dalla prima dovuta a titolo di sanzioneamministrativa irrogatale dal medesimo * con atto di contestazione n.1901/2015 per violazione dell art. 13 del già menzionato d.lgs.. * la suacompleta estraneità a quanto contestatole e l insussistenza della violazione ascrittale.1.1.

Si costituì il * eccependo preliminarmente che la suddettaopposizione era stata proposta oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla datain cui l originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo.* comunque per il rigetto della stessa perché infondata.1.2.

L adito tribunale con sentenza del 5 ottobre 2021 n. 3483 dichiaròinammissibile il ricorso compensando interamente le spese. * in particolareche i nelle more del procedimento era intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101che all art. 18 aveva previsto l ammissione al pagamento entro novanta giorni dallasua entrata in vigore 19 settembre 2018 in misura ridotta pari a 2/5 del minimoedittale dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza ingiunzione alladata di applicazione del * UE 2016/679 25 maggio 2018 .

Ladisposizione normativa suddetta aveva stabilito che ove la definizione agevolata nonfosse andata a buon fine per il mancato tempestivo pagamento della sanzione inmisura ridotta l atto originario di contestazione avrebbe assunto il valore diordinanza ingiunzione ex art. 18 della legge n. 689/1981 senza l obbligo di ulteriorenotificazione e con il conseguente obbligo per il contravventore di corrisponderel importo comminato entro un ulteriore termine di sessanta giorni ii con riguardo alcaso in esame l ordinanza ingiunzione formatasi in ragione dell art. 18 del d.lgs. n.101/2018 doveva essere impugnata entro il termine di trenta giorni dalla data 16febbraio 2019 in cui l originario verbale di contestazione aveva assunto valore dititolo esecutivo a causa della mancata definizione agevolata del procedimento* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023sanzionatorio e della mancata presentazione di nuove memorie difensive nellaprocedura amministrativa di contestazione attivabile sempre in forza dell art. 18.2.

Per la cassazione della descritta sentenza ha promosso ricorso * s.r.l.affidandolo ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso il * per la* dei Dati *2.1.

La Sezione Sesta civile sottosezione 1 di questa Corte originariamenteinvestita della decisione della controversia con ordinanza interlocutoria del 6dicembre 2022/12 luglio 2023 n. 19828 ritenuto che «La decisionesull interpretazione della norma innovativa contenuta nell art. 18 del d.lgs. n.101/2018 giustifica la trattazione del ricorso in udienza pubblica in considerazionedella mancanza di precedenti specifici e della complessità della questione oggetto delgiudizio» ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * pregiudizialmente il Collegio che l odierno ricorso di * s.r.l. risultaessere stato notificato al * per la * dei Dati * pressol Avvocatura * dello Stato di Bari e non presso l Avvocatura Generale dello* La nullità di una siffatta notifica cfr. * n. 22079 del 2014 * SU n.608 del 2015 * n. 6924 del 2020 * n. 6300 del 2023 tuttavia deveconsiderarsi sanata con efficacia ex tunc per avvenuto raggiungimento dello scopodalla costituzione in giudizio del medesimo * Peraltro attesa la contestualitàtra la suddetta sanatoria e la costituzione di quest ultimo deve ritenersi tempestivala notifica del suo controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all art.370 cod. proc. civ. cfr. * n. 6300 del 2023 non avendo tale termine iniziato ilsuo decorso in ragione dell inefficacia della notifica dell atto introduttivo pressol Avvocatura * dello Stato di Bari cfr. * n. 7033 del 1997 * n.4977 del 2015 * n. 12410 del 2020 .2.

L unico formulato motivo di ricorso rubricato «Violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 18 del Decreto * 10 agosto 2018 n. 101 e 10comma 3 del Decreto * 1 settembre 2011 n. 150 in relazione all articolo360 comma 1 n. 3 c.p.c.» contesta la decisione del Tribunale di Bari nella parte incui ha ritenuto di far coincidere il momento della formazione del titolo esecutivo equello di decorrenza del termine per proporvi opposizione.

Assume la societàricorrente che l art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018 non prevede alcuna deroga al regimedella decorrenza del termine delineato dall art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 150 del* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/20232011 che presuppone sempre la notificazione e/o comunicazione del provvedimentoirrogativo della sanzione.2.1.

Il * per la * dei Dati * invece nel propriocontroricorso ha contestato la riferita tesi della controparte sostenendo che illegislatore ha esonerato l Amministrazione dall adozione di un provvedimentoespresso nello stesso tempo consentendo al destinatario della sanzione dicorrispondere il dovuto in misura ridotta.3.

La descritta censura di * s.r.l. si rivela insuscettibile di accoglimento allastregua delle considerazioni tutte di cui appresso rinvenibili nelle recenti pronuncerese da * n. 22798 del 2023 e * n. 26974 del 2023.3.1.

È opportuno premettere che la cronologia e la specificità dei fatti espostinella sentenza oggi impugnata non sono stati oggetto di contestazione.3.1.1.

È rimasto assolutamente incontroverso cioè che la cartella di pagamentodi cui si discute venne notificata il 17 dicembre 2019 e recava l indicazionedell afferente titolo costituito dall atto di contestazione n. 1901 del 22 gennaio 2015notificato in pari data.3.1.2.

La medesima sentenza ha accertato ancora una volta senza censure inquesta sede che in questo atto il * aveva indicato sia la violazione ascrittaal trasgressore art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 essendo risultata assente nell ambitodel form di prenotazione per il * * * – gestito dalla * s.r.l.poi * s.r.l. – presente sul sito web www.mgallery.com l informativa deltrattamento dei dati personali di cui alla citata norma sia la conseguente sanzioneedittale di cui all art. 161 del medesimo d.lgs. sia l ammontare concreto dellastessa.3.1.3.

L odierna opposizione di * s.r.l. certamente promossa entro trentagiorni dalla notifica della cartella di pagamento è stata dichiarata inammissibile daltribunale perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni dalla data in cui l originarioverbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo giusta l art. 18 deld.lgs. n. 101 del 2018 a causa della mancata definizione agevolata prevista daquest ultimo del procedimento sanzionatorio nonché della mancata presentazione dinuove memorie difensive.3.2. * ricordare poi che il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101recante «Disposizioni per l adeguamento della normativa nazionale alle disposizionidel regolamento UE 2016/679 del * europeo e del Consiglio del 27 aprile2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati » oltre ad apportarenumerose modifiche al d.lgs. n. 196 del 2003 ha introdotto mediante il suo art. 18una disciplina di diritto transitorio relativa alla sorte dei procedimenti sanzionatori –come pacificamente quello oggi all esame del Collegio – non ancora definiti con lapronuncia di un ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n.679/2016/UE.3.2.1. * e per quanto rileva la norma ha stabilito in sequenzachei “In deroga all articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per iprocedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161 162 162bis 162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * in materia di protezione deidati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le violazioni dellemisure di cui all articolo 33 e 162 comma 2 bis del medesimo * che alla datadi applicazione del * risultino non ancora definiti con l adozionedell ordinanza ingiunzione è ammesso il pagamento in misura ridotta di un sommapari a due quinti del minimo edittale” da effettuare fatti salvi i restanti atti delprocedimento eventualmente già adottati “entro novanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto”ii decorsi i termini previsti “l atto con il quale sono stati notificati gli estremidella violazione o l atto di contestazione immediata di cui all articolo 14 della legge24 novembre 1981 n. 689 assumono il valore dell ordinanza ingiunzione di cuiall articolo 18 della predetta legge senza obbligo di ulteriore notificazione sempreche il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4”iii nei sopra detti casi “il contravventore è tenuto a corrispondere gli importiindicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giornidalla scadenza del termine previsto dal comma 1”iv entro lo stesso termine il contravventore che non abbia provveduto alpagamento “può produrre nuove memorie difensive” e il * esaminate talimemorie “dispone l archiviazione degli atti comunicandola all organo che ha redattoil rapporto o in alternativa adotta specifica ordinanza ingiunzione con la qualedetermina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insiemecon le spese all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligatesolidalmente”* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023v l entrata in vigore del decreto “determina l interruzione del termine diprescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolodi cui all art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689”.3.2.2.

In sintesi dunque i primi quattro commi dell art. 18 prevedono ilseguente meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori nonancora conclusi il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire ilprocedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti delminimo entro il termine di novanta giorni dall entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del2018 avvenuta il 19.9.2018 .

In mancanza del pagamento in misura ridotta «l attocon il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l atto di contestazioneimmediata di cui all articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assumono ilvalore dell ordinanza ingiunzione di cui all articolo 18 della predetta legge senzaobbligo di ulteriore notificazione».

In tal caso il contravventore è tenuto acorrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dallascadenza del termine per il pagamento in misura ridotta tuttavia nello stessotermine ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive a fronte delle quali il* è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione alpagamento o in alternativa di archiviazione. * fondamentale di dettomeccanismo pertanto è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale dicontestazione in difetto di presentazione delle suddette “nuove memorie”.3.3.

È doveroso ricordare poi che la Corte costituzionale con sentenza n. 260del 2021 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale per violazione del principiodi ragionevolezza e del canone di proporzionalità dell art. 18 comma 5 del d.lgs. n.101 del 2018 che prevedeva l interruzione ex lege del termine di prescrizionerelativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196del 2003 che alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE fossero statiavviati ma non ancora definiti con l adozione dell ordinanza ingiunzione haimplicitamente riconosciuto la tenuta costituzionale dei primi quattro commi delmedesimo articolo i quali delineano il meccanismo di definizione agevolata delleviolazioni in materia di protezione dei dati personali.3.3.1.

In relazione al nuovo congegno normativo il Giudice delle leggi cfr. par.11 ha individuato nell esigenza di far fronte ai maggiori oneri derivanti per la* Amministrazione dall entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/UE laratio della scelta del legislatore di delineare – per la fase transitoria – unprocedimento amministrativo semplificato che consente di addivenire ope legis* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023all esito della formazione dell ordinanza ingiunzione quale meccanismo chealleggerisce notevolmente il carico della stessa * e che di per sé in disparte ilprofilo dell interruzione ex lege del termine di prescrizione di cui al quinto commache la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale non reca un irragionevolecompressione della posizione del privato.3.4.

Così composta la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimentoquanto ai fatti di causa peraltro incontroversi come precedentemente descritti deveritenersi conforme a diritto l impugnata sentenza del Tribunale di *3.4.1.

Invero nella fattispecie concreta premesso che l Ufficio del * il 22gennaio 2015 aveva contestato alla * s.r.l. oggi * s.r.l. la violazionedelle disposizioni sul trattamento dei dati personali in particolare dell art. 13 deld.lgs. n. 196 del 2003 e che il procedimento sanzionatorio non era ancora conclusoin data 19 settembre 2018 quando è entrata in vigore la disciplina transitoria dell art.18 d.lgs. n. 101 del 2018 la destinataria aveva la possibilità di definire ilprocedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti delminino entro novanta giorni in mancanza di tale adempimento l atto dicontestazione della violazione originariamente notificatole ha acquisito il valore diordinanza ingiunzione senza obbligo di un ulteriore notificazione.

A questo punto ilsoggetto contravventore aveva due possibilità delle quali non si è avvalso potevapagare la sanzione nei successivi sessanta giorni oppure poteva produrre nuovememorie e in tale ultima ipotesi il * avrebbe potuto adottare unprovvedimento espresso di ingiunzione di pagamento o in alternativa diarchiviazione.3.4.2.

È chiaro dunque che nella specie non viene in gioco la mancanza diconoscenza da parte dell interessato della contestazione della violazione in materiadi protezione dei dati personali atteso che al soggetto trasgressore l originariacontestazione è stata notificata. * lo stesso ha deciso di non aderire adalcuna delle varie possibilità che gli si presentavano nella nuova fase procedimentaledella definizione agevolata delle violazioni disciplinata dall art. 18 del d.lgs. n. 101del 2018 conseguentemente quel soggetto era obbligato al pagamento dellasanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege in ordinanzaingiunzione senza obbligo di un ulteriore notificazione.3.4.3. * allora per quanto qui di interesse il Tribunale di Bari haindividuato il dies a quo del termine per la proposizione dell opposizione ex art. 10comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 nel 16 febbraio 2019 vale a dire novanta giorni* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023dalla entrata in vigore – il 19 settembre 2018 – del d.lgs. n. 101 del 2018 giusta ilcomma 1 dell art. 18 di quest ultimo maggiorati di altri sessanta per effetto di quantodisposto dal comma 4 del medesimo articolo dato temporale coincidente appuntocon l ultimo momento utile per produrre memorie difensive ai sensi dell art. 18comma 4 del d.lgs. n. 101/2018.

Pertanto il ricorso ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del2003 doveva essere introdotto entro il 18 marzo 2019 tardiva quindi deveconsiderarsi la sua avvenuta proposizione solo il 15 gennaio 2020 in ossequio altermine decadenziale previsto dall art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 150/2011.3.5.

Né * s.r.l. potrebbe fondatamente avvalersi del principio di dirittoenunciato da * * n. 22080/2017 secondo cui « L opposizione alla cartelladi pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativapecuniaria comminata per violazione del codice della strada ove la parte deduca cheessa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzioneirrogata in ragione della nullità o dell omissione della notificazione del processoverbale di accertamento della violazione deve essere proposta ai sensi dell art. 7 deld.lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell opposizione all esecuzione ex art. 615c.p.c. e pertanto entro trenta giorni dalla notificazione della cartella».3.5.1.

Invero questo precedente di legittimità riguarda la diversa fattispeciedell opposizione avverso una cartella di pagamento emessa ai fini della riscossionedella sanzione amministrativa connessa alla violazione di norme del * della* nel caso in cui il trasgressore alleghi di non avere avuto conoscenza delverbale di accertamento della violazione o dell ordinanza ingiunzione a causa dellanullità della notifica o dell omessa notifica dell atto presupposto recante la pretesasanzionatoria dell *3.5.2. * odierna vicenda invece come si è già detto è pacifico che il *per la * dei Dati * ha notificato il 22 gennaio 2015 la contestazionedella violazione al destinatario * s.r.l. oggi * s.r.l. qui ricorrente ilquale non ha subito alcuna compressione del diritto di difesa.

Non v è ragionepertanto di approntare il mezzo di tutela di cui al menzionato arresto delle SezioniUnite dell opposizione cd. recuperatoria che pone il destinatario dell ingiunzione edella cartella nella condizione di “recuperare” tutte le difese formali e sostanzialiche egli avrebbe potuto svolgere avverso l atto sanzionatorio che non gli è statonotificato.4.

In conclusione dunque il ricorso di * s.r.l. deve essere respintoenunciandosi il seguente principio di diritto* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023«In tema di protezione dei dati personali l art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite conordinanza ingiunzione alla data di applicazione del * medesimo. * sitraduce ove mancate detta definizione e la presentazione di nuove memoriedifensive nella conversione ex lege del verbale di contestazione già notificato inordinanza ingiunzione della quale non necessita ulteriore notificazione sicché il diesa quo del termine per la proposizione dell opposizione ex art. 10 comma 3 del d.lgs.n. 150 del 2011 avverso la cartella di pagamento successivamente notificata altrasgressore va individuato non già nella data di sua notificazione bensì nell ultimomomento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimoarticolo né il destinatario della prima può avvalersi della opposizione cd.recuperatoria».5.

Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamentecompensate tra le parti essendosi formato l orientamento giurisprudenziale quifondante il rigetto del ricorso solo dopo la sua proposizione altresì dandosi atto – inassenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. * n. 5955 del 2014 * *n. 24245 del 2015 * * n. 15279 del 2017 e giusta quanto precisato da* SU n. 4315 del 2020 – che stante il tenore della pronuncia adottatasussistono ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 ipresupposti processuali per il versamento da parte della medesima ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suoricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto mentre «spetteràall amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per lainesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».5.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003. *La Corte rigetta il ricorso di * s.r.l. e compensa interamente tra le parti lespese di questo giudizio di legittimità.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della medesima ricorrente dell ulteriore* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso giustail comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 14 dicembre 2023.La * estensore Il Presidente* * * * ** **La Corte rigetta il ricorso di * s.r.l. e compensa interamente tra le parti lespese di questo giudizio di legittimità.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della medesima ricorrente dell ulteriore* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso giustail comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 14 dicembre 2023.La * estensore Il Presidente* * * * ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente * *[OSCURATO:PERSONA] ** * * Consigliere* * DAL* * * Consigliere * ** * * Consigliere rel.U d. 14/12/2023 PU* * * Consigliere C ron.* 9183/2022ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 9183/2022 r.g. proposto da* * già * s.r.l. con sede in Lecce alla * * n. 13in persona del legale rappresentante pro tempore * * De *rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata in calce al ricorsodall * * * con cui elettivamente domicilia in Roma alla via A.* n. 7 presso lo studio dell * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * con sede in Roma alla PiazzaVenezia n. 11 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso ex lege dall Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma allaVia dei * n. 12 è legalmente domiciliato. controricorrenteavverso la sentenza n. cron. 3483/2021 del [OSCURATO:PERSONA] pubblicata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14/12/2023dalla * dott. * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * *De * che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsosentito per la ricorrente l * * * su delegasentito per il controricorrente l * * * * dello *1. Con ricorso ex art. 152 del d.lgs. n. 196/2013 depositato il 15 gennaio 2020innanzi al Tribunale di Bari * s.r.l. già * s.r.l. convenne in giudizio il* per la * dei Dati * proponendo opposizione alla cartellaesattoriale recante l importo di € 13.601 88 dalla prima dovuta a titolo di sanzioneamministrativa irrogatale dal medesimo * con atto di contestazione n.1901/2015 per violazione dell art. 13 del già menzionato d.lgs.. * la suacompleta estraneità a quanto contestatole e l insussistenza della violazione ascrittale.1.1. Si costituì il * eccependo preliminarmente che la suddettaopposizione era stata proposta oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla datain cui l originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo.* comunque per il rigetto della stessa perché infondata.1.2. L adito tribunale con sentenza del 5 ottobre 2021 n. 3483 dichiaròinammissibile il ricorso compensando interamente le spese. * in particolareche i nelle more del procedimento era intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101che all art. 18 aveva previsto l ammissione al pagamento entro novanta giorni dallasua entrata in vigore 19 settembre 2018 in misura ridotta pari a 2/5 del minimoedittale dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza ingiunzione alladata di applicazione del * UE 2016/679 25 maggio 2018 . Ladisposizione normativa suddetta aveva stabilito che ove la definizione agevolata nonfosse andata a buon fine per il mancato tempestivo pagamento della sanzione inmisura ridotta l atto originario di contestazione avrebbe assunto il valore diordinanza ingiunzione ex art. 18 della legge n. 689/1981 senza l obbligo di ulteriorenotificazione e con il conseguente obbligo per il contravventore di corrisponderel importo comminato entro un ulteriore termine di sessanta giorni ii con riguardo alcaso in esame l ordinanza ingiunzione formatasi in ragione dell art. 18 del d.lgs. n.101/2018 doveva essere impugnata entro il termine di trenta giorni dalla data 16febbraio 2019 in cui l originario verbale di contestazione aveva assunto valore dititolo esecutivo a causa della mancata definizione agevolata del procedimento* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023sanzionatorio e della mancata presentazione di nuove memorie difensive nellaprocedura amministrativa di contestazione attivabile sempre in forza dell art. 18.2. Per la cassazione della descritta sentenza ha promosso ricorso * s.r.l.affidandolo ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il * per la* dei Dati *2.1. La Sezione Sesta civile sottosezione 1 di questa Corte originariamenteinvestita della decisione della controversia con ordinanza interlocutoria del 6dicembre 2022/12 luglio 2023 n. 19828 ritenuto che «La decisionesull interpretazione della norma innovativa contenuta nell art. 18 del d.lgs. n.101/2018 giustifica la trattazione del ricorso in udienza pubblica in considerazionedella mancanza di precedenti specifici e della complessità della questione oggetto delgiudizio» ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * pregiudizialmente il Collegio che l odierno ricorso di * s.r.l. risultaessere stato notificato al * per la * dei Dati * pressol Avvocatura * dello Stato di Bari e non presso l Avvocatura Generale dello* La nullità di una siffatta notifica cfr. * n. 22079 del 2014 * SU n.608 del 2015 * n. 6924 del 2020 * n. 6300 del 2023 tuttavia deveconsiderarsi sanata con efficacia ex tunc per avvenuto raggiungimento dello scopodalla costituzione in giudizio del medesimo * Peraltro attesa la contestualitàtra la suddetta sanatoria e la costituzione di quest ultimo deve ritenersi tempestivala notifica del suo controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all art.370 cod. proc. civ. cfr. * n. 6300 del 2023 non avendo tale termine iniziato ilsuo decorso in ragione dell inefficacia della notifica dell atto introduttivo pressol Avvocatura * dello Stato di Bari cfr. * n. 7033 del 1997 * n.4977 del 2015 * n. 12410 del 2020 .2. L unico formulato motivo di ricorso rubricato «Violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 18 del Decreto * 10 agosto 2018 n. 101 e 10comma 3 del Decreto * 1 settembre 2011 n. 150 in relazione all articolo360 comma 1 n. 3 c.p.c.» contesta la decisione del Tribunale di Bari nella parte incui ha ritenuto di far coincidere il momento della formazione del titolo esecutivo equello di decorrenza del termine per proporvi opposizione. Assume la societàricorrente che l art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018 non prevede alcuna deroga al regimedella decorrenza del termine delineato dall art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 150 del* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/20232011 che presuppone sempre la notificazione e/o comunicazione del provvedimentoirrogativo della sanzione.2.1. Il * per la * dei Dati * invece nel propriocontroricorso ha contestato la riferita tesi della controparte sostenendo che illegislatore ha esonerato l Amministrazione dall adozione di un provvedimentoespresso nello stesso tempo consentendo al destinatario della sanzione dicorrispondere il dovuto in misura ridotta.3. La descritta censura di * s.r.l. si rivela insuscettibile di accoglimento allastregua delle considerazioni tutte di cui appresso rinvenibili nelle recenti pronuncerese da * n. 22798 del 2023 e * n. 26974 del 2023.3.1. È opportuno premettere che la cronologia e la specificità dei fatti espostinella sentenza oggi impugnata non sono stati oggetto di contestazione.3.1.1. È rimasto assolutamente incontroverso cioè che la cartella di pagamentodi cui si discute venne notificata il 17 dicembre 2019 e recava l indicazionedell afferente titolo costituito dall atto di contestazione n. 1901 del 22 gennaio 2015notificato in pari data.3.1.2. La medesima sentenza ha accertato ancora una volta senza censure inquesta sede che in questo atto il * aveva indicato sia la violazione ascrittaal trasgressore art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 essendo risultata assente nell ambitodel form di prenotazione per il * * * – gestito dalla * s.r.l.poi * s.r.l. – presente sul sito web www.mgallery.com l informativa deltrattamento dei dati personali di cui alla citata norma sia la conseguente sanzioneedittale di cui all art. 161 del medesimo d.lgs. sia l ammontare concreto dellastessa.3.1.3. L odierna opposizione di * s.r.l. certamente promossa entro trentagiorni dalla notifica della cartella di pagamento è stata dichiarata inammissibile daltribunale perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni dalla data in cui l originarioverbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo giusta l art. 18 deld.lgs. n. 101 del 2018 a causa della mancata definizione agevolata prevista daquest ultimo del procedimento sanzionatorio nonché della mancata presentazione dinuove memorie difensive.3.2. * ricordare poi che il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101recante «Disposizioni per l adeguamento della normativa nazionale alle disposizionidel regolamento UE 2016/679 del * europeo e del Consiglio del 27 aprile2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati » oltre ad apportarenumerose modifiche al d.lgs. n. 196 del 2003 ha introdotto mediante il suo art. 18una disciplina di diritto transitorio relativa alla sorte dei procedimenti sanzionatori –come pacificamente quello oggi all esame del Collegio – non ancora definiti con lapronuncia di un ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n.679/2016/UE.3.2.1. * e per quanto rileva la norma ha stabilito in sequenzachei “In deroga all articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per iprocedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161 162 162bis 162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * in materia di protezione deidati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le violazioni dellemisure di cui all articolo 33 e 162 comma 2 bis del medesimo * che alla datadi applicazione del * risultino non ancora definiti con l adozionedell ordinanza ingiunzione è ammesso il pagamento in misura ridotta di un sommapari a due quinti del minimo edittale” da effettuare fatti salvi i restanti atti delprocedimento eventualmente già adottati “entro novanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto”ii decorsi i termini previsti “l atto con il quale sono stati notificati gli estremidella violazione o l atto di contestazione immediata di cui all articolo 14 della legge24 novembre 1981 n. 689 assumono il valore dell ordinanza ingiunzione di cuiall articolo 18 della predetta legge senza obbligo di ulteriore notificazione sempreche il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4”iii nei sopra detti casi “il contravventore è tenuto a corrispondere gli importiindicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giornidalla scadenza del termine previsto dal comma 1”iv entro lo stesso termine il contravventore che non abbia provveduto alpagamento “può produrre nuove memorie difensive” e il * esaminate talimemorie “dispone l archiviazione degli atti comunicandola all organo che ha redattoil rapporto o in alternativa adotta specifica ordinanza ingiunzione con la qualedetermina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insiemecon le spese all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligatesolidalmente”* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023v l entrata in vigore del decreto “determina l interruzione del termine diprescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolodi cui all art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689”.3.2.2. In sintesi dunque i primi quattro commi dell art. 18 prevedono ilseguente meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori nonancora conclusi il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire ilprocedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti delminimo entro il termine di novanta giorni dall entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del2018 avvenuta il 19.9.2018 . In mancanza del pagamento in misura ridotta «l attocon il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l atto di contestazioneimmediata di cui all articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assumono ilvalore dell ordinanza ingiunzione di cui all articolo 18 della predetta legge senzaobbligo di ulteriore notificazione». In tal caso il contravventore è tenuto acorrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dallascadenza del termine per il pagamento in misura ridotta tuttavia nello stessotermine ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive a fronte delle quali il* è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione alpagamento o in alternativa di archiviazione. * fondamentale di dettomeccanismo pertanto è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale dicontestazione in difetto di presentazione delle suddette “nuove memorie”.3.3. È doveroso ricordare poi che la Corte costituzionale con sentenza n. 260del 2021 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale per violazione del principiodi ragionevolezza e del canone di proporzionalità dell art. 18 comma 5 del d.lgs. n.101 del 2018 che prevedeva l interruzione ex lege del termine di prescrizionerelativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196del 2003 che alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE fossero statiavviati ma non ancora definiti con l adozione dell ordinanza ingiunzione haimplicitamente riconosciuto la tenuta costituzionale dei primi quattro commi delmedesimo articolo i quali delineano il meccanismo di definizione agevolata delleviolazioni in materia di protezione dei dati personali.3.3.1. In relazione al nuovo congegno normativo il Giudice delle leggi cfr. par.11 ha individuato nell esigenza di far fronte ai maggiori oneri derivanti per la* Amministrazione dall entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/UE laratio della scelta del legislatore di delineare – per la fase transitoria – unprocedimento amministrativo semplificato che consente di addivenire ope legis* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023all esito della formazione dell ordinanza ingiunzione quale meccanismo chealleggerisce notevolmente il carico della stessa * e che di per sé in disparte ilprofilo dell interruzione ex lege del termine di prescrizione di cui al quinto commache la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale non reca un irragionevolecompressione della posizione del privato.3.4. Così composta la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimentoquanto ai fatti di causa peraltro incontroversi come precedentemente descritti deveritenersi conforme a diritto l impugnata sentenza del Tribunale di *3.4.1. Invero nella fattispecie concreta premesso che l Ufficio del * il 22gennaio 2015 aveva contestato alla * s.r.l. oggi * s.r.l. la violazionedelle disposizioni sul trattamento dei dati personali in particolare dell art. 13 deld.lgs. n. 196 del 2003 e che il procedimento sanzionatorio non era ancora conclusoin data 19 settembre 2018 quando è entrata in vigore la disciplina transitoria dell art.18 d.lgs. n. 101 del 2018 la destinataria aveva la possibilità di definire ilprocedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti delminino entro novanta giorni in mancanza di tale adempimento l atto dicontestazione della violazione originariamente notificatole ha acquisito il valore diordinanza ingiunzione senza obbligo di un ulteriore notificazione. A questo punto ilsoggetto contravventore aveva due possibilità delle quali non si è avvalso potevapagare la sanzione nei successivi sessanta giorni oppure poteva produrre nuovememorie e in tale ultima ipotesi il * avrebbe potuto adottare unprovvedimento espresso di ingiunzione di pagamento o in alternativa diarchiviazione.3.4.2. È chiaro dunque che nella specie non viene in gioco la mancanza diconoscenza da parte dell interessato della contestazione della violazione in materiadi protezione dei dati personali atteso che al soggetto trasgressore l originariacontestazione è stata notificata. * lo stesso ha deciso di non aderire adalcuna delle varie possibilità che gli si presentavano nella nuova fase procedimentaledella definizione agevolata delle violazioni disciplinata dall art. 18 del d.lgs. n. 101del 2018 conseguentemente quel soggetto era obbligato al pagamento dellasanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege in ordinanzaingiunzione senza obbligo di un ulteriore notificazione.3.4.3. * allora per quanto qui di interesse il Tribunale di Bari haindividuato il dies a quo del termine per la proposizione dell opposizione ex art. 10comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 nel 16 febbraio 2019 vale a dire novanta giorni* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023dalla entrata in vigore – il 19 settembre 2018 – del d.lgs. n. 101 del 2018 giusta ilcomma 1 dell art. 18 di quest ultimo maggiorati di altri sessanta per effetto di quantodisposto dal comma 4 del medesimo articolo dato temporale coincidente appuntocon l ultimo momento utile per produrre memorie difensive ai sensi dell art. 18comma 4 del d.lgs. n. 101/2018. Pertanto il ricorso ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del2003 doveva essere introdotto entro il 18 marzo 2019 tardiva quindi deveconsiderarsi la sua avvenuta proposizione solo il 15 gennaio 2020 in ossequio altermine decadenziale previsto dall art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 150/2011.3.5. Né * s.r.l. potrebbe fondatamente avvalersi del principio di dirittoenunciato da * * n. 22080/2017 secondo cui « L opposizione alla cartelladi pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativapecuniaria comminata per violazione del codice della strada ove la parte deduca cheessa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzioneirrogata in ragione della nullità o dell omissione della notificazione del processoverbale di accertamento della violazione deve essere proposta ai sensi dell art. 7 deld.lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell opposizione all esecuzione ex art. 615c.p.c. e pertanto entro trenta giorni dalla notificazione della cartella».3.5.1. Invero questo precedente di legittimità riguarda la diversa fattispeciedell opposizione avverso una cartella di pagamento emessa ai fini della riscossionedella sanzione amministrativa connessa alla violazione di norme del * della* nel caso in cui il trasgressore alleghi di non avere avuto conoscenza delverbale di accertamento della violazione o dell ordinanza ingiunzione a causa dellanullità della notifica o dell omessa notifica dell atto presupposto recante la pretesasanzionatoria dell *3.5.2. * odierna vicenda invece come si è già detto è pacifico che il *per la * dei Dati * ha notificato il 22 gennaio 2015 la contestazionedella violazione al destinatario * s.r.l. oggi * s.r.l. qui ricorrente ilquale non ha subito alcuna compressione del diritto di difesa. Non v è ragionepertanto di approntare il mezzo di tutela di cui al menzionato arresto delle SezioniUnite dell opposizione cd. recuperatoria che pone il destinatario dell ingiunzione edella cartella nella condizione di “recuperare” tutte le difese formali e sostanzialiche egli avrebbe potuto svolgere avverso l atto sanzionatorio che non gli è statonotificato.4. In conclusione dunque il ricorso di * s.r.l. deve essere respintoenunciandosi il seguente principio di diritto* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023«In tema di protezione dei dati personali l art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite conordinanza ingiunzione alla data di applicazione del * medesimo. * sitraduce ove mancate detta definizione e la presentazione di nuove memoriedifensive nella conversione ex lege del verbale di contestazione già notificato inordinanza ingiunzione della quale non necessita ulteriore notificazione sicché il diesa quo del termine per la proposizione dell opposizione ex art. 10 comma 3 del d.lgs.n. 150 del 2011 avverso la cartella di pagamento successivamente notificata altrasgressore va individuato non già nella data di sua notificazione bensì nell ultimomomento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimoarticolo né il destinatario della prima può avvalersi della opposizione cd.recuperatoria».5. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamentecompensate tra le parti essendosi formato l orientamento giurisprudenziale quifondante il rigetto del ricorso solo dopo la sua proposizione altresì dandosi atto – inassenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. * n. 5955 del 2014 * *n. 24245 del 2015 * * n. 15279 del 2017 e giusta quanto precisato da* SU n. 4315 del 2020 – che stante il tenore della pronuncia adottatasussistono ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 ipresupposti processuali per il versamento da parte della medesima ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suoricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto mentre «spetteràall amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per lainesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».5.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente * *[OSCURATO:PERSONA] ** * * Consigliere* * DAL* * * Consigliere * ** * * Consigliere rel.U d. 14/12/2023 PU* * * Consigliere C ron.* 9183/2022ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 9183/2022 r.g. proposto da* * già * s.r.l. con sede in Lecce alla * * n. 13in persona del legale rappresentante pro tempore * * De *rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata in calce al ricorsodall * * * con cui elettivamente domicilia in Roma alla via A.* n. 7 presso lo studio dell * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * con sede in Roma alla PiazzaVenezia n. 11 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso ex lege dall Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma allaVia dei * n. 12 è legalmente domiciliato. controricorrenteavverso la sentenza n. cron. 3483/2021 del [OSCURATO:PERSONA] pubblicata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14/12/2023dalla * dott. * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * *De * che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsosentito per la ricorrente l * * * su delegasentito per il controricorrente l * * * * dello *1. Con ricorso ex art. 152 del d.lgs. n. 196/2013 depositato il 15 gennaio 2020innanzi al Tribunale di Bari * s.r.l. già * s.r.l. convenne in giudizio il* per la * dei Dati * proponendo opposizione alla cartellaesattoriale recante l importo di € 13.601 88 dalla prima dovuta a titolo di sanzioneamministrativa irrogatale dal medesimo * con atto di contestazione n.1901/2015 per violazione dell art. 13 del già menzionato d.lgs.. * la suacompleta estraneità a quanto contestatole e l insussistenza della violazione ascrittale.1.1. Si costituì il * eccependo preliminarmente che la suddettaopposizione era stata proposta oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla datain cui l originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo.* comunque per il rigetto della stessa perché infondata.1.2. L adito tribunale con sentenza del 5 ottobre 2021 n. 3483 dichiaròinammissibile il ricorso compensando interamente le spese. * in particolareche i nelle more del procedimento era intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101che all art. 18 aveva previsto l ammissione al pagamento entro novanta giorni dallasua entrata in vigore 19 settembre 2018 in misura ridotta pari a 2/5 del minimoedittale dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza ingiunzione alladata di applicazione del * UE 2016/679 25 maggio 2018 . Ladisposizione normativa suddetta aveva stabilito che ove la definizione agevolata nonfosse andata a buon fine per il mancato tempestivo pagamento della sanzione inmisura ridotta l atto originario di contestazione avrebbe assunto il valore diordinanza ingiunzione ex art. 18 della legge n. 689/1981 senza l obbligo di ulteriorenotificazione e con il conseguente obbligo per il contravventore di corrisponderel importo comminato entro un ulteriore termine di sessanta giorni ii con riguardo alcaso in esame l ordinanza ingiunzione formatasi in ragione dell art. 18 del d.lgs. n.101/2018 doveva essere impugnata entro il termine di trenta giorni dalla data 16febbraio 2019 in cui l originario verbale di contestazione aveva assunto valore dititolo esecutivo a causa della mancata definizione agevolata del procedimento* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023sanzionatorio e della mancata presentazione di nuove memorie difensive nellaprocedura amministrativa di contestazione attivabile sempre in forza dell art. 18.2. Per la cassazione della descritta sentenza ha promosso ricorso * s.r.l.affidandolo ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il * per la* dei Dati *2.1. La Sezione Sesta civile sottosezione 1 di questa Corte originariamenteinvestita della decisione della controversia con ordinanza interlocutoria del 6dicembre 2022/12 luglio 2023 n. 19828 ritenuto che «La decisionesull interpretazione della norma innovativa contenuta nell art. 18 del d.lgs. n.101/2018 giustifica la trattazione del ricorso in udienza pubblica in considerazionedella mancanza di precedenti specifici e della complessità della questione oggetto delgiudizio» ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * pregiudizialmente il Collegio che l odierno ricorso di * s.r.l. risultaessere stato notificato al * per la * dei Dati * pressol Avvocatura * dello Stato di Bari e non presso l Avvocatura Generale dello* La nullità di una siffatta notifica cfr. * n. 22079 del 2014 * SU n.608 del 2015 * n. 6924 del 2020 * n. 6300 del 2023 tuttavia deveconsiderarsi sanata con efficacia ex tunc per avvenuto raggiungimento dello scopodalla costituzione in giudizio del medesimo * Peraltro attesa la contestualitàtra la suddetta sanatoria e la costituzione di quest ultimo deve ritenersi tempestivala notifica del suo controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all art.370 cod. proc. civ. cfr. * n. 6300 del 2023 non avendo tale termine iniziato ilsuo decorso in ragione dell inefficacia della notifica dell atto introduttivo pressol Avvocatura * dello Stato di Bari cfr. * n. 7033 del 1997 * n.4977 del 2015 * n. 12410 del 2020 .2. L unico formulato motivo di ricorso rubricato «Violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 18 del Decreto * 10 agosto 2018 n. 101 e 10comma 3 del Decreto * 1 settembre 2011 n. 150 in relazione all articolo360 comma 1 n. 3 c.p.c.» contesta la decisione del Tribunale di Bari nella parte incui ha ritenuto di far coincidere il momento della formazione del titolo esecutivo equello di decorrenza del termine per proporvi opposizione. Assume la societàricorrente che l art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018 non prevede alcuna deroga al regimedella decorrenza del termine delineato dall art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 150 del* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/20232011 che presuppone sempre la notificazione e/o comunicazione del provvedimentoirrogativo della sanzione.2.1. Il * per la * dei Dati * invece nel propriocontroricorso ha contestato la riferita tesi della controparte sostenendo che illegislatore ha esonerato l Amministrazione dall adozione di un provvedimentoespresso nello stesso tempo consentendo al destinatario della sanzione dicorrispondere il dovuto in misura ridotta.3. La descritta censura di * s.r.l. si rivela insuscettibile di accoglimento allastregua delle considerazioni tutte di cui appresso rinvenibili nelle recenti pronuncerese da * n. 22798 del 2023 e * n. 26974 del 2023.3.1. È opportuno premettere che la cronologia e la specificità dei fatti espostinella sentenza oggi impugnata non sono stati oggetto di contestazione.3.1.1. È rimasto assolutamente incontroverso cioè che la cartella di pagamentodi cui si discute venne notificata il 17 dicembre 2019 e recava l indicazionedell afferente titolo costituito dall atto di contestazione n. 1901 del 22 gennaio 2015notificato in pari data.3.1.2. La medesima sentenza ha accertato ancora una volta senza censure inquesta sede che in questo atto il * aveva indicato sia la violazione ascrittaal trasgressore art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 essendo risultata assente nell ambitodel form di prenotazione per il * * * – gestito dalla * s.r.l.poi * s.r.l. – presente sul sito web www.mgallery.com l informativa deltrattamento dei dati personali di cui alla citata norma sia la conseguente sanzioneedittale di cui all art. 161 del medesimo d.lgs. sia l ammontare concreto dellastessa.3.1.3. L odierna opposizione di * s.r.l. certamente promossa entro trentagiorni dalla notifica della cartella di pagamento è stata dichiarata inammissibile daltribunale perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni dalla data in cui l originarioverbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo giusta l art. 18 deld.lgs. n. 101 del 2018 a causa della mancata definizione agevolata prevista daquest ultimo del procedimento sanzionatorio nonché della mancata presentazione dinuove memorie difensive.3.2. * ricordare poi che il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101recante «Disposizioni per l adeguamento della normativa nazionale alle disposizionidel regolamento UE 2016/679 del * europeo e del Consiglio del 27 aprile2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati » oltre ad apportarenumerose modifiche al d.lgs. n. 196 del 2003 ha introdotto mediante il suo art. 18una disciplina di diritto transitorio relativa alla sorte dei procedimenti sanzionatori –come pacificamente quello oggi all esame del Collegio – non ancora definiti con lapronuncia di un ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n.679/2016/UE.3.2.1. * e per quanto rileva la norma ha stabilito in sequenzachei “In deroga all articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per iprocedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161 162 162bis 162 ter 163 164 164 bis comma 2 del * in materia di protezione deidati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le violazioni dellemisure di cui all articolo 33 e 162 comma 2 bis del medesimo * che alla datadi applicazione del * risultino non ancora definiti con l adozionedell ordinanza ingiunzione è ammesso il pagamento in misura ridotta di un sommapari a due quinti del minimo edittale” da effettuare fatti salvi i restanti atti delprocedimento eventualmente già adottati “entro novanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto”ii decorsi i termini previsti “l atto con il quale sono stati notificati gli estremidella violazione o l atto di contestazione immediata di cui all articolo 14 della legge24 novembre 1981 n. 689 assumono il valore dell ordinanza ingiunzione di cuiall articolo 18 della predetta legge senza obbligo di ulteriore notificazione sempreche il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4”iii nei sopra detti casi “il contravventore è tenuto a corrispondere gli importiindicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giornidalla scadenza del termine previsto dal comma 1”iv entro lo stesso termine il contravventore che non abbia provveduto alpagamento “può produrre nuove memorie difensive” e il * esaminate talimemorie “dispone l archiviazione degli atti comunicandola all organo che ha redattoil rapporto o in alternativa adotta specifica ordinanza ingiunzione con la qualedetermina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insiemecon le spese all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligatesolidalmente”* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023v l entrata in vigore del decreto “determina l interruzione del termine diprescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolodi cui all art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689”.3.2.2. In sintesi dunque i primi quattro commi dell art. 18 prevedono ilseguente meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori nonancora conclusi il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire ilprocedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti delminimo entro il termine di novanta giorni dall entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del2018 avvenuta il 19.9.2018 . In mancanza del pagamento in misura ridotta «l attocon il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l atto di contestazioneimmediata di cui all articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assumono ilvalore dell ordinanza ingiunzione di cui all articolo 18 della predetta legge senzaobbligo di ulteriore notificazione». In tal caso il contravventore è tenuto acorrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dallascadenza del termine per il pagamento in misura ridotta tuttavia nello stessotermine ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive a fronte delle quali il* è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione alpagamento o in alternativa di archiviazione. * fondamentale di dettomeccanismo pertanto è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale dicontestazione in difetto di presentazione delle suddette “nuove memorie”.3.3. È doveroso ricordare poi che la Corte costituzionale con sentenza n. 260del 2021 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale per violazione del principiodi ragionevolezza e del canone di proporzionalità dell art. 18 comma 5 del d.lgs. n.101 del 2018 che prevedeva l interruzione ex lege del termine di prescrizionerelativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196del 2003 che alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE fossero statiavviati ma non ancora definiti con l adozione dell ordinanza ingiunzione haimplicitamente riconosciuto la tenuta costituzionale dei primi quattro commi delmedesimo articolo i quali delineano il meccanismo di definizione agevolata delleviolazioni in materia di protezione dei dati personali.3.3.1. In relazione al nuovo congegno normativo il Giudice delle leggi cfr. par.11 ha individuato nell esigenza di far fronte ai maggiori oneri derivanti per la* Amministrazione dall entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/UE laratio della scelta del legislatore di delineare – per la fase transitoria – unprocedimento amministrativo semplificato che consente di addivenire ope legis* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023all esito della formazione dell ordinanza ingiunzione quale meccanismo chealleggerisce notevolmente il carico della stessa * e che di per sé in disparte ilprofilo dell interruzione ex lege del termine di prescrizione di cui al quinto commache la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale non reca un irragionevolecompressione della posizione del privato.3.4. Così composta la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimentoquanto ai fatti di causa peraltro incontroversi come precedentemente descritti deveritenersi conforme a diritto l impugnata sentenza del Tribunale di *3.4.1. Invero nella fattispecie concreta premesso che l Ufficio del * il 22gennaio 2015 aveva contestato alla * s.r.l. oggi * s.r.l. la violazionedelle disposizioni sul trattamento dei dati personali in particolare dell art. 13 deld.lgs. n. 196 del 2003 e che il procedimento sanzionatorio non era ancora conclusoin data 19 settembre 2018 quando è entrata in vigore la disciplina transitoria dell art.18 d.lgs. n. 101 del 2018 la destinataria aveva la possibilità di definire ilprocedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti delminino entro novanta giorni in mancanza di tale adempimento l atto dicontestazione della violazione originariamente notificatole ha acquisito il valore diordinanza ingiunzione senza obbligo di un ulteriore notificazione. A questo punto ilsoggetto contravventore aveva due possibilità delle quali non si è avvalso potevapagare la sanzione nei successivi sessanta giorni oppure poteva produrre nuovememorie e in tale ultima ipotesi il * avrebbe potuto adottare unprovvedimento espresso di ingiunzione di pagamento o in alternativa diarchiviazione.3.4.2. È chiaro dunque che nella specie non viene in gioco la mancanza diconoscenza da parte dell interessato della contestazione della violazione in materiadi protezione dei dati personali atteso che al soggetto trasgressore l originariacontestazione è stata notificata. * lo stesso ha deciso di non aderire adalcuna delle varie possibilità che gli si presentavano nella nuova fase procedimentaledella definizione agevolata delle violazioni disciplinata dall art. 18 del d.lgs. n. 101del 2018 conseguentemente quel soggetto era obbligato al pagamento dellasanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege in ordinanzaingiunzione senza obbligo di un ulteriore notificazione.3.4.3. * allora per quanto qui di interesse il Tribunale di Bari haindividuato il dies a quo del termine per la proposizione dell opposizione ex art. 10comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 nel 16 febbraio 2019 vale a dire novanta giorni* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023dalla entrata in vigore – il 19 settembre 2018 – del d.lgs. n. 101 del 2018 giusta ilcomma 1 dell art. 18 di quest ultimo maggiorati di altri sessanta per effetto di quantodisposto dal comma 4 del medesimo articolo dato temporale coincidente appuntocon l ultimo momento utile per produrre memorie difensive ai sensi dell art. 18comma 4 del d.lgs. n. 101/2018. Pertanto il ricorso ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del2003 doveva essere introdotto entro il 18 marzo 2019 tardiva quindi deveconsiderarsi la sua avvenuta proposizione solo il 15 gennaio 2020 in ossequio altermine decadenziale previsto dall art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 150/2011.3.5. Né * s.r.l. potrebbe fondatamente avvalersi del principio di dirittoenunciato da * * n. 22080/2017 secondo cui « L opposizione alla cartelladi pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativapecuniaria comminata per violazione del codice della strada ove la parte deduca cheessa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzioneirrogata in ragione della nullità o dell omissione della notificazione del processoverbale di accertamento della violazione deve essere proposta ai sensi dell art. 7 deld.lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell opposizione all esecuzione ex art. 615c.p.c. e pertanto entro trenta giorni dalla notificazione della cartella».3.5.1. Invero questo precedente di legittimità riguarda la diversa fattispeciedell opposizione avverso una cartella di pagamento emessa ai fini della riscossionedella sanzione amministrativa connessa alla violazione di norme del * della* nel caso in cui il trasgressore alleghi di non avere avuto conoscenza delverbale di accertamento della violazione o dell ordinanza ingiunzione a causa dellanullità della notifica o dell omessa notifica dell atto presupposto recante la pretesasanzionatoria dell *3.5.2. * odierna vicenda invece come si è già detto è pacifico che il *per la * dei Dati * ha notificato il 22 gennaio 2015 la contestazionedella violazione al destinatario * s.r.l. oggi * s.r.l. qui ricorrente ilquale non ha subito alcuna compressione del diritto di difesa. Non v è ragionepertanto di approntare il mezzo di tutela di cui al menzionato arresto delle SezioniUnite dell opposizione cd. recuperatoria che pone il destinatario dell ingiunzione edella cartella nella condizione di “recuperare” tutte le difese formali e sostanzialiche egli avrebbe potuto svolgere avverso l atto sanzionatorio che non gli è statonotificato.4. In conclusione dunque il ricorso di * s.r.l. deve essere respintoenunciandosi il seguente principio di diritto* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023«In tema di protezione dei dati personali l art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite conordinanza ingiunzione alla data di applicazione del * medesimo. * sitraduce ove mancate detta definizione e la presentazione di nuove memoriedifensive nella conversione ex lege del verbale di contestazione già notificato inordinanza ingiunzione della quale non necessita ulteriore notificazione sicché il diesa quo del termine per la proposizione dell opposizione ex art. 10 comma 3 del d.lgs.n. 150 del 2011 avverso la cartella di pagamento successivamente notificata altrasgressore va individuato non già nella data di sua notificazione bensì nell ultimomomento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimoarticolo né il destinatario della prima può avvalersi della opposizione cd.recuperatoria».5. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamentecompensate tra le parti essendosi formato l orientamento giurisprudenziale quifondante il rigetto del ricorso solo dopo la sua proposizione altresì dandosi atto – inassenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. * n. 5955 del 2014 * *n. 24245 del 2015 * * n. 15279 del 2017 e giusta quanto precisato da* SU n. 4315 del 2020 – che stante il tenore della pronuncia adottatasussistono ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 ipresupposti processuali per il versamento da parte della medesima ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suoricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto mentre «spetteràall amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per lainesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».5.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003. *La Corte rigetta il ricorso di * s.r.l. e compensa interamente tra le parti lespese di questo giudizio di legittimità.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della medesima ricorrente dell ulteriore* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso giustail comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 14 dicembre 2023.La * estensore Il Presidente* * * * ** **La Corte rigetta il ricorso di * s.r.l. e compensa interamente tra le parti lespese di questo giudizio di legittimità.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della medesima ricorrente dell ulteriore* disposto d ufficio Numero registro generale 9183/2022Numero sezionale 5621/2023Numero di raccolta generale 35568/2023Data pubblicazione 20/12/2023importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso giustail comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 14 dicembre 2023.La * estensore Il Presidente* * * * ** *
Sentenza Cassazione n. 35568/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris