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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29238/2022

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 303-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA], che domicilia presso la Cancelleria della Corte di cassazione e dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 218/31/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 20.05.2013; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 218/31/2013, depositata il 20 maggio 2013 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, di rigetto dell'appello del contribuente avverso la pronuncia del giudice di primo grado, che aveva a sua volta rigettato il ricorso introduttivo contro varie cartelle di pagamento.

RGN 303/2014 Co ierg rel. [OSCURATO:PERSONA] quanto si evince dall'atto difensivo l'Andretta, in qualità di coobbligato, era stato destinatario delle cartelle di pagamento relative ad avvisi di pagamento, notificati dall'Agenzia delle dogane e mai impugnati dal contribuente.

Avverso le cartelle il ricorrente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 626/01/2001, ne rigettò le ragioni.

L'appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Campania è stato rigettato con la pronuncia ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale ha rilevato che gli atti prodromici delle cartelle impugnate, dei quali il contribuente non aveva mai contestato la notificazione, non erano stati mai impugnati, divenendo così definitivi.

Ha quindi osservato che i motivi d'appello non erano indirizzati alla contestazione di vizi propri delle cartelle, al pari del ricorso introduttivo, bensì questioni relative agli avvisi di accertamento.

Ha pertanto rigettato l'appello.

Il ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione.

L'Agenzia delle dogane è rimasta intimata.

Considerato che Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso, notificato all'Ufficio periferico delle Dogane di Napoli, è tempestivo e rituale.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata alternativamente dal contribuente tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate (idem per l'Agenzia delle dogane), quanto presso i suoi uffici periferici.

Ciò trova fondamento nel carattere unitario dell'Ufficio, nel principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, nel carattere impugnatorìo del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (Sez.

U, 14 febbraio 2006, n. 3116; 7 dicembre 2020, n. 27976; cfr. anche 23 luglio 2019, 19795).

Parimenti, la notifica eseguita nei soli confronti dell'ente impositore, l'Agenzia delle dogane, e non invece anche nei riguardi dell'agente della riscossione, è altrettanto corretta, perché nel caso ora all'attenzione della Corte le censure alla pronuncia impugnata, così come le ragioni del ricorso introduttivo, afferiscono non già alla validità e regolarità degli atti esecutivi, RGN 303/2014 ConsA,I re rei.

Federici i / ' ti, ma al contenuto e alla legittimità degli atti prodromici (cfr. Cass., 16 febbraio 2022, n. 5062; 21 giugno 2019, n. 16685).

Esaminando dunque i motivi di ricorso, con il primo il contribuente ha denunciato la «violazione del principio di nullità degli atti giuridici» perché l'Agenzia delle dogane avrebbe fondato la pretesa impositiva sui verbali redatti dalla Guardia di Finanza, formati oltre diciotto anni prima, con conseguente impossibilità del contribuente di apprestare una difesa, circostanza di cui il giudice regionale e quello provinciale non avrebbero tenuto conto; con il secondo motivo il ricorrente si è doluto della violazione dell'art. 12 della

I. 27 luglio 2000, n. 212, perché nella pronuncia il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto delle regole del contraddittorio e della difesa, che vanno garantite al contribuente.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché tra loro connessi.

Essi sono infondati.

Nella sentenza impugnata la commissione regionale, dopo aver riportato i motivi d'appello (corrispondenti a quelli formulati nel presente giudizio), ha avvertito che le questioni proposte riguardavano gli avvisi di pagamento, ritualmente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione.

Ha quindi rilevato che, definitivi gli atti prodromici, nel giudizio avverso le cartelle di pagamento il contribuente avrebbe potuto sollevare solo questioni relative a queste ultime per vizi propri.

Ha proseguito reputando le questioni proposte comunque infondate.

La sentenza è corretta perché nella sua prima parte ha sostanzialmente affermato che, notificati ritualmente gli atti prodromici, divenuti definitivi per mancata impugnazione, le cartelle potevano essere censurate solo per vizi propri.

Ciò era già sufficiente a rigettare l'appello, risultando ultronea l'esplicazione delle successive ragioni, che comunque non inficia, né contraddice sul piano logico, il primo argomento.

I primi due motivi non colgono dunque il significato della motivazione, risultando eccentrici rispetto ad essa.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sempre con riguardo alle critiche rivolte alla denunciata violazione dell'art. 12 della

I. 212 del 2000.

RGN 303/2014 Consifp e re,I.

Federici 4 Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che al ricorso avverso una sentenza pubblicata il 20 maggio 2013 trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla

I. 7 agosto 2012, n. 134.

Con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia.

Nel caso di specie la critica esula del tutto dal perimetro del vizio motivazionale.

Le spese non vanno liquidate perché l'Agenzia delle dogane è rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 303-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA], che domicilia presso la Cancelleria della Corte di cassazione e dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 218/31/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 20.05.2013; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 218/31/2013, depositata il 20 maggio 2013 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, di rigetto dell'appello del contribuente avverso la pronuncia del giudice di primo grado, che aveva a sua volta rigettato il ricorso introduttivo contro varie cartelle di pagamento. RGN 303/2014 Co ierg rel. [OSCURATO:PERSONA] quanto si evince dall'atto difensivo l'Andretta, in qualità di coobbligato, era stato destinatario delle cartelle di pagamento relative ad avvisi di pagamento, notificati dall'Agenzia delle dogane e mai impugnati dal contribuente. Avverso le cartelle il ricorrente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 626/01/2001, ne rigettò le ragioni. L'appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Campania è stato rigettato con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha rilevato che gli atti prodromici delle cartelle impugnate, dei quali il contribuente non aveva mai contestato la notificazione, non erano stati mai impugnati, divenendo così definitivi. Ha quindi osservato che i motivi d'appello non erano indirizzati alla contestazione di vizi propri delle cartelle, al pari del ricorso introduttivo, bensì questioni relative agli avvisi di accertamento. Ha pertanto rigettato l'appello. Il ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle dogane è rimasta intimata. Considerato che Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso, notificato all'Ufficio periferico delle Dogane di Napoli, è tempestivo e rituale. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata alternativamente dal contribuente tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate (idem per l'Agenzia delle dogane), quanto presso i suoi uffici periferici. Ciò trova fondamento nel carattere unitario dell'Ufficio, nel principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, nel carattere impugnatorìo del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (Sez. U, 14 febbraio 2006, n. 3116; 7 dicembre 2020, n. 27976; cfr. anche 23 luglio 2019, 19795). Parimenti, la notifica eseguita nei soli confronti dell'ente impositore, l'Agenzia delle dogane, e non invece anche nei riguardi dell'agente della riscossione, è altrettanto corretta, perché nel caso ora all'attenzione della Corte le censure alla pronuncia impugnata, così come le ragioni del ricorso introduttivo, afferiscono non già alla validità e regolarità degli atti esecutivi, RGN 303/2014 ConsA,I re rei. Federici i / ' ti, ma al contenuto e alla legittimità degli atti prodromici (cfr. Cass., 16 febbraio 2022, n. 5062; 21 giugno 2019, n. 16685). Esaminando dunque i motivi di ricorso, con il primo il contribuente ha denunciato la «violazione del principio di nullità degli atti giuridici» perché l'Agenzia delle dogane avrebbe fondato la pretesa impositiva sui verbali redatti dalla Guardia di Finanza, formati oltre diciotto anni prima, con conseguente impossibilità del contribuente di apprestare una difesa, circostanza di cui il giudice regionale e quello provinciale non avrebbero tenuto conto; con il secondo motivo il ricorrente si è doluto della violazione dell'art. 12 della I. 27 luglio 2000, n. 212, perché nella pronuncia il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto delle regole del contraddittorio e della difesa, che vanno garantite al contribuente. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché tra loro connessi. Essi sono infondati. Nella sentenza impugnata la commissione regionale, dopo aver riportato i motivi d'appello (corrispondenti a quelli formulati nel presente giudizio), ha avvertito che le questioni proposte riguardavano gli avvisi di pagamento, ritualmente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione. Ha quindi rilevato che, definitivi gli atti prodromici, nel giudizio avverso le cartelle di pagamento il contribuente avrebbe potuto sollevare solo questioni relative a queste ultime per vizi propri. Ha proseguito reputando le questioni proposte comunque infondate. La sentenza è corretta perché nella sua prima parte ha sostanzialmente affermato che, notificati ritualmente gli atti prodromici, divenuti definitivi per mancata impugnazione, le cartelle potevano essere censurate solo per vizi propri. Ciò era già sufficiente a rigettare l'appello, risultando ultronea l'esplicazione delle successive ragioni, che comunque non inficia, né contraddice sul piano logico, il primo argomento. I primi due motivi non colgono dunque il significato della motivazione, risultando eccentrici rispetto ad essa. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sempre con riguardo alle critiche rivolte alla denunciata violazione dell'art. 12 della I. 212 del 2000. RGN 303/2014 Consifp e re,I. Federici 4 Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che al ricorso avverso una sentenza pubblicata il 20 maggio 2013 trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134. Con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Nel caso di specie la critica esula del tutto dal perimetro del vizio motivazionale. Le spese non vanno liquidate perché l'Agenzia delle dogane è rimasta intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
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