CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 08421/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24369/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente e ricorrente i ncidentale - avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di ROMA n. 40443/2020 depositatoil 08/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il G.D. del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di insinuazione, in prededuzione, al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] del credito di € 391.269,66, sul rilievo che tale credito era sorto precedentemente all’apertura dell’amministrazione straordinaria, che presentava evidenti connotati di discontinuità rispetto alla procedura concordataria originaria, e non aveva apportato alcuna manifesta utilità alla massa creditoria. Il Tribunale di Roma, con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in accoglimento dell’opposizione ex art. 98 L.F. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso quest’ultima al passivo della predetta procedura di amministrazione straordinaria in prededuzione ex art. 161 comma 7° e 111 L.F. per il credito dell’importo di € 391.736,08 maturato tra la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo “con riserva” e la data di ammissione della [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale ha riconosciuto al credito vantato dall’opponente il rango della prededuzione, non in quanto sorto in occasione o in funzione di procedure concorsuali, ma perché così qualificato da una specifica disposizione di legge ex art. 111 L.F., essendo sorto per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito del ricorso, a norma dell’art. 161 comma 7° L.F.. In particolare, il Tribunale di Roma ha evidenziato che la prededuzione ex art. 161 comma 7° L.F. è posta a tutela della continuità gestoria , evitando che l’impresa che abbia reso noto, con la pubblicazione nel registro delle imprese, di aver presentato domanda di concordato preventivo provochi in committenti e creditori un immediato allontanamento ed una immediata cessazione di ogni forma di collaborazione. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. in Amministrazione straordinaria affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 161 comma 7° L.F., per avere il Tribunale ammesso al passivo un credito sorto durante il periodo concordatario nonostante la relativa fase non sia mai stata aperta. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha riconosciuto al credito dell’opponente il rango prededucibile nonostante lo stesso non avesse collegamento alcuno con una procedura di concordato preventivo, non essendo il piano concordatario mai stato presentato e non essendo la procedura di concordato preventivo mai stata aperta, con conseguente difetto del nesso di funzionalità. Infine, la ricorrente, nel richiamare un precedente di questa Corte in tema di prededuzione derivante da atti legalmente compiuti dall’imprenditore, ha dedotto che il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere la prededuzione evidenziando che, da un lato, il credito non discendeva da un atto legalmente compiuto, in quanto privo di autorizzazione, e, dall’altro, la procedura di concordato preventivo non era mai stata aperta. 2. Il ricorso presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. Va osservato che il Tribunale di Roma ha riconosciuto al credito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il rango della prededucibilità, avendo rinvenuto nel caso in esame i presupposti per il riconoscimento di una fattispecie di prededuzione di fonte legale, derivando il credito da atti legalmente compiuti dal debitore, a norma dell’art. 161 comma 7 L.F. Il Tribunale di Roma, ha infatti, precisato che, nella specie, si trattava “non già di prededuzione ex art. 111 L.F. di crediti sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali, bensì di crediti prededucibili sempre ex art. 111 l.f. ma perché così qualificati da una specifica disposizione di legge”. Inoltre, nel richiamare il passaggio della sentenza delle Sezioni Unite n. 42093/2021 che ha esaminato la fattispecie della prededuzione di fonte legale, ha evidenziato come la prededuzione ex art 161 comma 7 L.F. sia ben diversa da quella derivante dalla occasionalità o strumentalità con una procedura concorsuale, essendo la prima posta a tutela della continuità gestoria, finalizzata alla sopravvivenza dell’attività commerciale del debitore, e non funzionale all’accesso o al rafforzamento del concordato. Ne consegue che le deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine alla mancata apertura della procedura di concordato preventivo ed al difetto di funzionalità tra il credito della odierna controricorrente e gli scopi del concordato non sono centrate sulla ratiodecisionale. Va osservato che la ricorrente ha anche invocato l’esclusione, nel caso in esame, della fattispecie di prededuzione di fonte legale, ma sempre confondendo i suoi presupposti con i parametri della occasionalità e strumentalità. Significativo, in proposito, è che dopo aver richiamato la pronuncia di questa Corte n. 14713/2019 – precedente in cui questa Corte si è occupata di atti legalmente compiuti dal debitore, a norma dell’art. 161 comma 7° L.F. - ha concluso il proprio ragionamento con la seguente osservazione (vedi pag. 15, quarto capoverso del ricorso): “..In sostanza, affinchè il credito per prestazioni rese in costanza di procedura concordataria – che non abbia avuto il proprio fisiologico epilogo poiché sfociata in altra ad essa ontologicamente alternativa – posa usufruire….. di collocazione prededuttiva, oltre a necessitare della ricorrenza del nesso di c.d. funzionalità (postulato dall’art. 111 l. fall), richiede altresì, quale presupposto ineludibile, che il concordato abbia registrato apertura, e quindi ammissione della pertinente domanda. In difetto di quest’ultima, come inequivocabilmente statuito dal giudice di legittimità, non può riscontrarsi alcun nesso di funzionalità…”. La ricorrente, infine, ha fatto erroneamente coincidere la nozione di atto legalmente compiuto con quella di “atto preventivamente autorizzato dal Tribunale ex art. 161, co. 7 l. fall” (pag. 16 terz’ultima riga del ricorso), non considerando, in primo luogo, che la predetta pronuncia di questa Corte n. 14713/2019 (vedi, conforme, anche Cass. 16531/2022) ha distinto, nell’ambito degli atti legalmente compiuti, l’atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato dall’atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio. Inoltre, la ricorrente non ha colto che il Tribunale di Roma, nell’apprezzamento di fatto che è riservato al giudice di merito, ha riscontrato positivamente la prospettazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, a fronte delle prestazioni dalla stessa effettuate nel periodo di preconcordato a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima aveva emesso S.A.L. per gli importi dovuti dalla stazione appaltante RFI (vedi pagg. 4 e 7 del decreto impugnato), escludendo che gli atti posti in essere dal debitore fossero riconducibili a quelli di straordinaria amministrazione. Significativa è l’espressione nella prima riga di pag. 8 del decreto impugnato ”in disparte il tema degli atti di straordinaria amministrazione, che qui non si pone”. Tale affermazione del Tribunale di Roma non è stata aggredita dalla ricorrente, se non con la deduzione astratta secondo cui gli atti legalmente compiuti dal debitore devono essere necessariamente preventivamente autorizzati dal Tribunale. Il che è vero, tuttavia, solo se gli atti sono di straordinaria amministrazione, ma non quando - come ritenuto dal Tribunale nel caso di specie – si tratta di normali atti di gestione. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentalecondizionato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titol