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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31417/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, avendo il giudice di appello motivato sulla base delle sole condizioni economiche dell'imputato, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318 - 01; Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 - 01; Sez. 3, n. 39495 del 19/09/2008, Diop, Rv. 241323 - 01); pertanto, nel caso di specie, nessuna violazione di legge può ravvisarsi nel diniego, da parte del giudice di appello, di riconoscere la pena pecuniaria sostitutiva, in quanto trattasi di un giudizio basato su una prognosi negativa in ordine al pagamento della somma derivante dalla conversione del valore della pena, avendo desunto la Corte territoriale l'incapacità dell'imputato dalla circostanza per la quale lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, avendo il giudice di appello motivato sulla base delle sole condizioni economiche dell'imputato, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318 - 01; Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 - 01; Sez. 3, n. 39495 del 19/09/2008, Diop, Rv. 241323 - 01); pertanto, nel caso di specie, nessuna violazione di legge può ravvisarsi nel diniego, da parte del giudice di appello, di riconoscere la pena pecuniaria sostitutiva, in quanto trattasi di un giudizio basato su una prognosi negativa in ordine al pagamento della somma derivante dalla conversione del valore della pena, avendo desunto la Corte territoriale l'incapacità dell'imputato dalla circostanza per la quale lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 lugli
Sentenza Cassazione n. 31417/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris