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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 35168/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18569/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) i - controricorrenti - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 546/2020 depositata il08/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] agì davanti al Tribunale de L’Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in rivendicazione di un terreno occupato da quest’ultimo e chiese accertarsi la nullità del contratto con cui il terreno era stato donato dal primo dei convenuti al secondo.

Il Tribunale rigettò le domande dichiarando il terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento di domanda riconvenzionale di usucapione.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello de L’Aquila rigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] sul motivo che la stessa non aveva riguardato il capo della decisione di primo grado con cui era stata respinta la domanda di rivendicazione;

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe.

Panella e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 [primo comma] n.3” c.p.c. per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo alla appartenenza del terreno de quo all’odierno ricorrente; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata “violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 [primo comma] n.3” c.p.c.

Con questo motivo - espressamente condizionato al non accoglimento del primo- viene dedotto che la sentenza in epigrafe dovrebbe essere in ogni caso cassata per non avere la Corte di Appello rilevato che l’appello, involgendo la statuizione di accertamento dell’usucapione per effetto della quale il Tribunale aveva respinto la originaria domanda di rivendicazione, indubbiamente involgeva anche la riconsiderazione dei presupposti della rivendicazione; 3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata “violazione e falsa applicazione dell’art.96, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360 [primo comma] n.3” c.p.c. per avere la Corte di Appello condannato esso ricorrente al pagamento, in favore degli appellati, “di una somma equitativamente determinata pari a quella dovuta per le spese di lite”, sull’assunto erroneo che esso ricorrente avesse abusato del processo proponendo un appello caratterizzato da “palese infondatezza”;

4. il primo motivo è fondato.

4.1. La Corte di Appello stessa dà conto, in primo luogo, del fatto che l’odierno ricorrente aveva chiesto al Tribunale “il riconoscimento in suo favore della proprietà dell’immobile de quo del quale rivendica la proprietà essendogli pervenuto dal padre [OSCURATO:PERSONA] e dal legittimi danti causa di quest’ultimo giusta i certificati UTE oltre che in ragione del giudicato formatosi a seguito delle sentenze rese nei tre gradi di giudizio relative ad un contenzioso iniziato con ricorso depositato il 16.5.1999 innanzi al Tribunale de l’Aquila dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] contro la famiglia Panella tra i cui componenti era compreso [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione del rapporto agrario sull’intera proprietà dell’attore … e il rilascio della stessa, conclusosi favorevolmente allo stesso …”.

La Corte di Appello da conto, in secondo luogo, del fatto che l’odierno ricorrente aveva appellato la sentenza del Tribunale chiedendone la riforma con accoglimento della “domanda attorea avanzata in primo grado, in base alle conclusioni ivi formulate in fatto e in diritto, con il consequenziale venire meno dei relativi requisiti di legge ai fini dell’usucapibilità del terreno, rigettando la eccezione avversaria di usucapione”.

Ciò posto, la Corte di Appello ha effettivamente violato l’art.112 c.p.c. laddove ha omesso di pronunciare sull’appello col motivo, contraddetto da quanto la Corte stessa ha rappresentato, che l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] non aveva riguardato il capo della decisione di primo grado con cui era stata respinta la domanda di rivendicazione;

5. il primo motivo deve essere accolto;

6. gli altri motivi restano assorbiti;

7. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello de L’Aquila, in diversa composizione, per esame dell’appello dell’odierno ricorrente nonché per la liquidazione delle spese di causa.

PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18569/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) i - controricorrenti - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 546/2020 depositata il08/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] agì davanti al Tribunale de L’Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in rivendicazione di un terreno occupato da quest’ultimo e chiese accertarsi la nullità del contratto con cui il terreno era stato donato dal primo dei convenuti al secondo. Il Tribunale rigettò le domande dichiarando il terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento di domanda riconvenzionale di usucapione. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello de L’Aquila rigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] sul motivo che la stessa non aveva riguardato il capo della decisione di primo grado con cui era stata respinta la domanda di rivendicazione; 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe. Panella e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 [primo comma] n.3” c.p.c. per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo alla appartenenza del terreno de quo all’odierno ricorrente; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata “violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 [primo comma] n.3” c.p.c. Con questo motivo - espressamente condizionato al non accoglimento del primo- viene dedotto che la sentenza in epigrafe dovrebbe essere in ogni caso cassata per non avere la Corte di Appello rilevato che l’appello, involgendo la statuizione di accertamento dell’usucapione per effetto della quale il Tribunale aveva respinto la originaria domanda di rivendicazione, indubbiamente involgeva anche la riconsiderazione dei presupposti della rivendicazione; 3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata “violazione e falsa applicazione dell’art.96, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360 [primo comma] n.3” c.p.c. per avere la Corte di Appello condannato esso ricorrente al pagamento, in favore degli appellati, “di una somma equitativamente determinata pari a quella dovuta per le spese di lite”, sull’assunto erroneo che esso ricorrente avesse abusato del processo proponendo un appello caratterizzato da “palese infondatezza”; 4. il primo motivo è fondato. 4.1. La Corte di Appello stessa dà conto, in primo luogo, del fatto che l’odierno ricorrente aveva chiesto al Tribunale “il riconoscimento in suo favore della proprietà dell’immobile de quo del quale rivendica la proprietà essendogli pervenuto dal padre [OSCURATO:PERSONA] e dal legittimi danti causa di quest’ultimo giusta i certificati UTE oltre che in ragione del giudicato formatosi a seguito delle sentenze rese nei tre gradi di giudizio relative ad un contenzioso iniziato con ricorso depositato il 16.5.1999 innanzi al Tribunale de l’Aquila dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] contro la famiglia Panella tra i cui componenti era compreso [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione del rapporto agrario sull’intera proprietà dell’attore … e il rilascio della stessa, conclusosi favorevolmente allo stesso …”. La Corte di Appello da conto, in secondo luogo, del fatto che l’odierno ricorrente aveva appellato la sentenza del Tribunale chiedendone la riforma con accoglimento della “domanda attorea avanzata in primo grado, in base alle conclusioni ivi formulate in fatto e in diritto, con il consequenziale venire meno dei relativi requisiti di legge ai fini dell’usucapibilità del terreno, rigettando la eccezione avversaria di usucapione”. Ciò posto, la Corte di Appello ha effettivamente violato l’art.112 c.p.c. laddove ha omesso di pronunciare sull’appello col motivo, contraddetto da quanto la Corte stessa ha rappresentato, che l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] non aveva riguardato il capo della decisione di primo grado con cui era stata respinta la domanda di rivendicazione; 5. il primo motivo deve essere accolto; 6. gli altri motivi restano assorbiti; 7. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello de L’Aquila, in diversa composizione, per esame dell’appello dell’odierno ricorrente nonché per la liquidazione delle spese di causa. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia l
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