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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21639/2026

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presentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2890 contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 1739/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 27/04/2022 R.G.N. 313/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25770/2022Numero di raccolta generale 21639/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Roma haData pubblicazione 24/06/2026rigettato l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza deltribunale di Roma, che aveva accolto l’opposizione ad avviso diaddebito n. 3972019000161673000, ritenendo non provata lanotifica dell’invito alla regolarizzazione di un presunto ritardo nelpagamento di un DM10 contestato dall’Istituto al signor [OSCURATO:PERSONA].2.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. articolando duemotivi e depositando successiva memoria; la controparte èrimasta intimata.3.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo, l’Istituto lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 434 c.p.c., dell’art. 1,commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, del D.M. 30gennaio 2015 (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c.).2.In particolare, l’Istituto afferma di «non condividere il decisumperché non in linea né con la causa petendi, né con il petitum,individuabili dalle allegazioni, difese e richieste delle parti.. èpertanto evidente che l’oggetto controverso nel presentegiudizio era se fosse fondata la pretesa dell’INPS di restituzionedi somme indebitamente fruite per sgravi contributivi, peressere stata sanata la regolarità contributiva oltre il termineconcesso e comunque successivamente alla formazione delDURC, che aveva certificato un’irregolarità contributiva».3.

Il motivo è inammissibile per plurimi profili concorrenti.4.

In primis, attraverso questa doglianza, l’Istitutosostanzialmente intende censurare l’individuazione, da parte,Numero registro generale 25770/2022Numero sezionale 2890/2026della Corte d’appello dell’oggetto del giudizio, attività diN upmeerro dsi éra ccolta generale 21639/2026Data pubblicazione 24/06/2026riservata al giudice di merito.5.

Inoltre, per consentire a questo collegio di apprezzare, anchesolo in astratto, l’esatto contenuto del motivo, l’Istituto avrebbedovuto, giusta principio di specificità ed autosufficienza,riportare in modo esaustivo nel ricorso il contenuto degli attiprocessuali rilevanti ai fini dell’assunto sostenuto.Di contro, la parte non ha adeguatamente riportato né ilcontenuto del ricorso originario, né dell'atto di appello, al fine diconsentire alla Corte di valutare - nel rispetto del principio diautosufficienza - l'eventuale sussistenza del vizio dedotto,essendosi limitata a svolgere una succinta sintesi del contenutodel ricorso di primo grado ed a riprodurre stralci delleconclusioni dell’atto di appello.6.

La doglianza è peraltro inammissibile anche nel suo richiamoall’art. 2697 c.c., in quanto «la violazione della regolaprocessuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudicedel merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichila regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuandocome soccombente la parte onerata della prova; è in taleeventualità che il soccombente può dolersi della non correttaripartizione del carico della prova» (Cass. n. 16432/2023).7.Nel caso di specie, tuttavia, il presupposto indicato non è statonemmeno invocato dalla parte ricorrente.8.Infine, il mezzo è inammissibile con riguardo al profilo dipretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto, attraverso laformale deduzione degli indicati vizi di violazione delle normeprocessuali e sostanziali, in realtà la parte ricorrente intendesurrettiziamente contestare, non il mancato rispetto delle regolein materia di prova, presidiate dalle disposizioni di cui all’art.115 c.p.c., bensì un vizio di motivazione della sentenza, che,Numero registro generale 25770/2022Numero sezionale 2890/2026secondo la censura mossa, avrebbe erroneamente valuNtuamteoro dgi lrai ccolta generale 21639/2026Data pubblicazione 24/06/20269.

Col secondo motivo, l’I.N.P.S. lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 1175, cit. e del D.M. 30.1.2015,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.,sostenendo che la sentenza impugnata, dopo avere dato attodel DURC negativo emesso il 16.2.2018, situazione di per sélegittimante la revoca degli sgravi, avrebbe poi erroneamenteritenuto rilevante l’omessa prova dell’invio dell’invito aregolarizzare.10.

Il motivo è inammissibile.11.

Infatti, in primis, una volta ritenuta l’inammissibilità delprimo motivo, la doglianza non scalfisce la decisione impugnata,che si fonda su una primaria ed autonoma ratio decidendi, comesopra delineata, precipuamente scaturente dalla espressaindividuazione, da parte della Corte territoriale, dell’oggettodella causa come riferito solo all’opposizione all’avviso diaddebito n. 39720190001616173000 «e non anche .. lalegittimità dell’emissione del DURC negativo in relazione apresunti ritardati pagamenti da parte del [OSCURATO:PERSONA]» (capi I pag. 4della sentenza).

Questa ragione della decisione resta non incisadal mezzo proposto e, quindi, rimane sufficiente comunque asostenere l’intero apparato motivazionale della sentenza.12.

In ogni caso, il motivo non si confronta con il reale percorsologico motivazionale seguito dal giudice d’appello, che, sullabase della valutazione delle risultanze processuali(«esaminando gli atti di causa del giudizio di primo gradoemerge pianamente che…»), ha escluso la fondatezza in fattodel motivo di appello proposto dall’Istituto.13.

Non può in tal senso sfuggire (cfr. Cass. 9255/2025), che ilmezzo è inammissibile in quanto la decisione non appare fruttoNumero registro generale 25770/2022di errata interpretazione circa il significato e la portataN umero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 21639/2026applicativa delle norme delle quali viene denunziata violazioneData pubblicazione 24/06/2026e falsa applicazione, né parte ricorrente, come prescritto al finedella valida censura della decisione, indica le affermazioni indiritto della sentenza impugnata in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (v. frale altre, Cass. Sez.

Un. n. 23745/2020, Cass. n. 17570/2020,Cass. n. 16038/2010).

In realtà le ragioni di doglianza, percome concretamente articolate con il motivo in esame,investono direttamente le valutazioni del giudice di merito, checostituiscono oggetto di apprezzamento a lui riservato, cometale insindacabile in sede di legittimità se congruamente elogicamente motivato (Cass. n. 13358/2022; n. 23418/2021)14.

Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile.15.

Nessuna statuizione deve essere assunta nei confronti dellaparte contrapposta perché la stessa è rimasta intimata.16.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 25770/2022Numero sezionale 2890/2026contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, aN unmoerrom di ara ccolta generale 21639/2026Data pubblicazione 24/06/2026del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 12giugno 2026.LA PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2890 contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 1739/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 27/04/2022 R.G.N. 313/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25770/2022Numero di raccolta generale 21639/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Roma haData pubblicazione 24/06/2026rigettato l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza deltribunale di Roma, che aveva accolto l’opposizione ad avviso diaddebito n. 3972019000161673000, ritenendo non provata lanotifica dell’invito alla regolarizzazione di un presunto ritardo nelpagamento di un DM10 contestato dall’Istituto al signor [OSCURATO:PERSONA].2. Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. articolando duemotivi e depositando successiva memoria; la controparte èrimasta intimata.3. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo, l’Istituto lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 434 c.p.c., dell’art. 1,commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, del D.M. 30gennaio 2015 (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c.).2.In particolare, l’Istituto afferma di «non condividere il decisumperché non in linea né con la causa petendi, né con il petitum,individuabili dalle allegazioni, difese e richieste delle parti.. èpertanto evidente che l’oggetto controverso nel presentegiudizio era se fosse fondata la pretesa dell’INPS di restituzionedi somme indebitamente fruite per sgravi contributivi, peressere stata sanata la regolarità contributiva oltre il termineconcesso e comunque successivamente alla formazione delDURC, che aveva certificato un’irregolarità contributiva».3. Il motivo è inammissibile per plurimi profili concorrenti.4. In primis, attraverso questa doglianza, l’Istitutosostanzialmente intende censurare l’individuazione, da parte,Numero registro generale 25770/2022Numero sezionale 2890/2026della Corte d’appello dell’oggetto del giudizio, attività diN upmeerro dsi éra ccolta generale 21639/2026Data pubblicazione 24/06/2026riservata al giudice di merito.5. Inoltre, per consentire a questo collegio di apprezzare, anchesolo in astratto, l’esatto contenuto del motivo, l’Istituto avrebbedovuto, giusta principio di specificità ed autosufficienza,riportare in modo esaustivo nel ricorso il contenuto degli attiprocessuali rilevanti ai fini dell’assunto sostenuto.Di contro, la parte non ha adeguatamente riportato né ilcontenuto del ricorso originario, né dell'atto di appello, al fine diconsentire alla Corte di valutare - nel rispetto del principio diautosufficienza - l'eventuale sussistenza del vizio dedotto,essendosi limitata a svolgere una succinta sintesi del contenutodel ricorso di primo grado ed a riprodurre stralci delleconclusioni dell’atto di appello.6. La doglianza è peraltro inammissibile anche nel suo richiamoall’art. 2697 c.c., in quanto «la violazione della regolaprocessuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudicedel merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichila regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuandocome soccombente la parte onerata della prova; è in taleeventualità che il soccombente può dolersi della non correttaripartizione del carico della prova» (Cass. n. 16432/2023).7.Nel caso di specie, tuttavia, il presupposto indicato non è statonemmeno invocato dalla parte ricorrente.8.Infine, il mezzo è inammissibile con riguardo al profilo dipretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto, attraverso laformale deduzione degli indicati vizi di violazione delle normeprocessuali e sostanziali, in realtà la parte ricorrente intendesurrettiziamente contestare, non il mancato rispetto delle regolein materia di prova, presidiate dalle disposizioni di cui all’art.115 c.p.c., bensì un vizio di motivazione della sentenza, che,Numero registro generale 25770/2022Numero sezionale 2890/2026secondo la censura mossa, avrebbe erroneamente valuNtuamteoro dgi lrai ccolta generale 21639/2026Data pubblicazione 24/06/20269. Col secondo motivo, l’I.N.P.S. lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 1175, cit. e del D.M. 30.1.2015,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.,sostenendo che la sentenza impugnata, dopo avere dato attodel DURC negativo emesso il 16.2.2018, situazione di per sélegittimante la revoca degli sgravi, avrebbe poi erroneamenteritenuto rilevante l’omessa prova dell’invio dell’invito aregolarizzare.10. Il motivo è inammissibile.11. Infatti, in primis, una volta ritenuta l’inammissibilità delprimo motivo, la doglianza non scalfisce la decisione impugnata,che si fonda su una primaria ed autonoma ratio decidendi, comesopra delineata, precipuamente scaturente dalla espressaindividuazione, da parte della Corte territoriale, dell’oggettodella causa come riferito solo all’opposizione all’avviso diaddebito n. 39720190001616173000 «e non anche .. lalegittimità dell’emissione del DURC negativo in relazione apresunti ritardati pagamenti da parte del [OSCURATO:PERSONA]» (capi I pag. 4della sentenza). Questa ragione della decisione resta non incisadal mezzo proposto e, quindi, rimane sufficiente comunque asostenere l’intero apparato motivazionale della sentenza.12. In ogni caso, il motivo non si confronta con il reale percorsologico motivazionale seguito dal giudice d’appello, che, sullabase della valutazione delle risultanze processuali(«esaminando gli atti di causa del giudizio di primo gradoemerge pianamente che…»), ha escluso la fondatezza in fattodel motivo di appello proposto dall’Istituto.13. Non può in tal senso sfuggire (cfr. Cass. 9255/2025), che ilmezzo è inammissibile in quanto la decisione non appare fruttoNumero registro generale 25770/2022di errata interpretazione circa il significato e la portataN umero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 21639/2026applicativa delle norme delle quali viene denunziata violazioneData pubblicazione 24/06/2026e falsa applicazione, né parte ricorrente, come prescritto al finedella valida censura della decisione, indica le affermazioni indiritto della sentenza impugnata in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (v. frale altre, Cass. Sez. Un. n. 23745/2020, Cass. n. 17570/2020,Cass. n. 16038/2010). In realtà le ragioni di doglianza, percome concretamente articolate con il motivo in esame,investono direttamente le valutazioni del giudice di merito, checostituiscono oggetto di apprezzamento a lui riservato, cometale insindacabile in sede di legittimità se congruamente elogicamente motivato (Cass. n. 13358/2022; n. 23418/2021)14. Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile.15. Nessuna statuizione deve essere assunta nei confronti dellaparte contrapposta perché la stessa è rimasta intimata.16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 25770/2022Numero sezionale 2890/2026contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, aN unmoerrom di ara ccolta generale 21639/2026Data pubblicazione 24/06/2026del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 12giugno 2026.LA PRESIDENTE