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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2019

Cassazione n. 31366/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3066/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 736/2019 depositata il 12/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. l'Agenzia delle Entrate ricorre, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza n. 736/03/2019 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento per ICI, relativo all’ anno di imposta 2011 emesso dal Comune di Genova nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale concessionaria di una area demaniale, dalla stessa impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova;

2. la [OSCURATO:PERSONA], con la menzionata sentenza aveva accolto l'appello della società contribuente e rigettato l’ appello incidentale proposto dall’ Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata l’ eccezione della società relativa al giudicato formatosi in ordine alla classificazione dell’ area in questione in categoria E/1;

3. la [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) resiste con controricorso riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese ritenute assorbite dai giudici di appello;

3.1. la [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 115 cod. proc. civ. nonché ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod., civ. e 69 d.lgs. 546/1992;

1.1. viene rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’ annotazione operata dall’ Agenzia del Territorio, adempimento imposto dalla normativa vigente e che per contro risultava che la sentenza richiamata (la n. 381/1/2015) era stata impugnata dal Comune di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione (proc.

R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019 aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio);

2. con il secondo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132, comma secondo n.4 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 546/1992;

2.1. si osserva che la motivazione era da ritenere meramente apparente non comprendendosi le ragioni dell’ iter logico posto a base della decisione e risultando che i giudici di appello sembravano avere fatte proprie le ragioni della contribuente senza in alcun modo esaminare le eccezioni formulate dall’ amministrazione finanziaria;

3. valutata l’ istanza della [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. finalizzata alla trattazione in pubblica udienza del presente giudizio nonché di quelli aventi R.G. nn. 18425/2015, 1148/2018, 21207/2019, 4221/2020 e 3480/2023 ed attesa la rilevanza della questione di diritto afferente al giudizio in discorso riguardante il corretto classamento dei beni in questione ed il rapporto intercorrente fra il procedimento di classamento catastale – da una parte – e l’attività di liquidazione della correlata ICI/IMU, si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 28 settembre 2023 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3066/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 736/2019 depositata il 12/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza n. 736/03/2019 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento per ICI, relativo all’ anno di imposta 2011 emesso dal Comune di Genova nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale concessionaria di una area demaniale, dalla stessa impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova; 2. la [OSCURATO:PERSONA], con la menzionata sentenza aveva accolto l'appello della società contribuente e rigettato l’ appello incidentale proposto dall’ Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata l’ eccezione della società relativa al giudicato formatosi in ordine alla classificazione dell’ area in questione in categoria E/1; 3. la [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) resiste con controricorso riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese ritenute assorbite dai giudici di appello; 3.1. la [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 115 cod. proc. civ. nonché ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod., civ. e 69 d.lgs. 546/1992; 1.1. viene rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’ annotazione operata dall’ Agenzia del Territorio, adempimento imposto dalla normativa vigente e che per contro risultava che la sentenza richiamata (la n. 381/1/2015) era stata impugnata dal Comune di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019 aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio); 2. con il secondo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132, comma secondo n.4 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 546/1992; 2.1. si osserva che la motivazione era da ritenere meramente apparente non comprendendosi le ragioni dell’ iter logico posto a base della decisione e risultando che i giudici di appello sembravano avere fatte proprie le ragioni della contribuente senza in alcun modo esaminare le eccezioni formulate dall’ amministrazione finanziaria; 3. valutata l’ istanza della [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. finalizzata alla trattazione in pubblica udienza del presente giudizio nonché di quelli aventi R.G. nn. 18425/2015, 1148/2018, 21207/2019, 4221/2020 e 3480/2023 ed attesa la rilevanza della questione di diritto afferente al giudizio in discorso riguardante il corretto classamento dei beni in questione ed il rapporto intercorrente fra il procedimento di classamento catastale – da una parte – e l’attività di liquidazione della correlata ICI/IMU, si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 28 settembre 2023 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])
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