CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20146/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.19626-2023 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 2315/2023 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],depositata il 19 / 4 / 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 2 / 6 /2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto, in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. La Regione è rimasta intimata. Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 , come modificato dal d.lgs. n. 156/2015 , con riferimento alla disposta compensazione delle spese dilite pronunciata dal giudice di prime cure e confermata dalgiudice di secondo grado. 1.2. Nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese . 1.3. Si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 —in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese. 1.4. In conformità con quanto già affermato da questa Corte (cfr. Cass.n. 3812/2023) ritiene il Collegio chelo ius superveniens costituisc a valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’impugnazione «diretta»di un estratto di ruolo (rectius, del suo contenuto), che – in virtù dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 – sarebbe stata dichiarata inammissibile. 1.5. Perciò, pur prescindendo dai profili di inammissibilità e di infondatezza della doglianza avanzata col ricorso, la decisione impugnata –se del caso, così integrata la motivazione – deve ritenersi corretta , con conseguente rigetto del ricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, ovedovuto. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della