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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:49
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 – Commissione / Belgio (causa C‑391/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2007/36/CE – Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate – Mancata trasposizione completa entro il termine previsto» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/36) (v. punti 8‑12) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17).

Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 – Commissione / Belgio (causa C‑391/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2007/36/CE – Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate – Mancata trasposizione completa entro il termine previsto» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/36) (v. punti 8‑12) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17). Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris