CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (originariamente proposto come appello, poi convertito in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Trieste ai sensi degli artt.593 e 568 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Trieste con sentenza del 14 gennaio 2022 ha dichiarato l'odierna ricorrente colpevole del reato di cui all'art.660 cod. pen. e le ha inflitto la pena di euro 500 di ammenda; Rilevato che con l'impugnazione si tende ad una rivalutazione ed a una lettura alternativa degli elementi processuali, già adeguamente e coerentemente valutati dal Tribunale con il provvedimento impugnato e si insiste per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria; Considerato, quindi, che le censure della ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una diversa valutazione del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del Tribunale di Trieste; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 11 maggio 20