CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 26205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 21/01/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 21 gennaio 2026 il Tribunale di NapoliNord, accogliendo l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolodella continuazione tra i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., giudicati con duediverse sentenze, relativi alla sua partecipazione dapprima al clan camorristico“Nuvoletta”, con permanenza sino al 27/10/2006 e con successivoriconoscimento della continuazione con due delitti di ricettazione e di falsodocumentale, e poi al clan Orlando, con permanenza dall'agosto 2017 alnovembre 2019.Il Tribunale, esaminato il contenuto delle due sentenze, ha ritenuto provatoche l'[OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la condotta partecipativa nel medesimo clan oquanto meno agendo con il medesimo proposito criminoso, essendo al clanNuvoletta succeduto, nel compimento di analoghe azioni criminali sempre nelmedesimo territorio, dapprima il clan Polverino e poi il clan Orlando, ed avendol'istante mantenuto sin dall'inizio rapporti con tali associazioni, nelle quali avevapoi assunto un ruolo di sempre maggiore rilievo. Ha escluso, perciò, il caratteredi occasionalità delle condotte associative separatamente giudicate, nonché haescluso che il periodo trascorso in detenzione abbia interrotto l'unico programmacriminoso, come dimostrato dal fatto che egli ha immediatamente ripreso ilproprio ruolo nelle associazioni criminose, appena scarcerato.Ha pertanto riconosciuto la continuazione, irrogando la pena complessiva dianni 23, mesi 6 e giorni 20 di reclusione.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con ilquale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'entitàdegli aumenti disposti per i reati satellite e la loro giustificazione.Il giudice, pur ribadendo la necessità di valutare e motivare separatamente isingoli aumenti, secondo il disposto della giurisprudenza di legittimità, si è poilimitato a mantenere invariato il trattamento sanzionatorio, omettendo così dirivalutare la gravità dei singoli reati. In particolare, il giudice non ha spiegatoperché non abbia ritenuto di rivalutare gli aumenti disposti dal giudice del meritoin senso favorevole al condannato, anche al fine di mantenere la proporzionalitàtra i vari reati satellite, ed anzi ha dichiaratamente affermato, senza unamotivazione, di voler confermare l'entità degli aumenti disposti per i reati giàritenuti satellite nella seconda sentenza. Inoltre, pur dichiaratamenterivalutando gli aumenti disposti per i reati satellite giudicati nella prima sentenza,ne ha di fatto mantenuto la medesima entità.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudicedell'esecuzione, quando riconosce la sussistenza dell'istituto della continuazionetra i reati giudicati da due diverse sentenze, deve calcolare la pena unica pertutti i reati dapprima individuando il più grave, che, ai sensi dell'art. 187 disp.più elevata (vedi Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv.285865), e quindi procedendo alla nuova determinazione della pena per ciascunodei reati satellite, già ritenuti tali o divenuti satellite a seguito del riconoscimentodella continuazione, da valutare separatamente, avendo quali unici limiti ildivieto di quantificare ciascuna pena in misura superiore a quella fissata dalgiudice della cognizione (vedi Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017,Nocerino, Rv. 267735), e l'obbligo di rispettare i criteri stabiliti dagli artt. 671,comma 2, cod. proc. pen. e 81, commi primo e secondo, cod. pen. (vedi Sez. U,n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073).La corretta procedura da applicare richiede che «il giudice dell'esecuzioneche ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle qualipronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, commasecondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice dellacognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è statainflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresiquelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo»(Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261), non essendo vincolato allamisura della pena decisa dal giudice della cognizione, salvo il rispetto del divietodel suo superamento. Inoltre egli «è tenuto a motivare, non solo in ordineall'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoliaumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo darendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguitonella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplicerispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216). Peraltro questa Corte ha altresì stabilitoche, pur dovendo il giudice motivare l'aumento di pena in modo distinto perciascuno dei reati satellite, «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordineai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dipene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).L'ordinanza impugnata si è conformata a tali principi, calcolandoseparatamente gli aumenti per ciascuno dei reati già ritenuti o divenuti satellite,e motivando in modo sufficiente, anche se sintetico e in parte implicito, le ragionidella determinazione delle singole pene da lui decisa.2.1. In primo luogo il giudice dell'esecuzione ha determinato il reato piùgrave in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato con la sentenza n.15981/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli e divenuta irrevocabile indata 11/06/2024, per il quale il ricorrente è stato condannato ad anni sedici emesi otto di reclusione. Ha quindi determinato gli aumenti per i due reatisatellite già ritenuti in continuazione con detto reato-base dal giudice dellacognizione: il ricorrente è stato, infatti, condannato per una ipotesi di tentataestorsione per la quale il giudice della cognizione ha irrogato un aumento pari aun decimo della pena-base, quindi anni uno e mesi otto di reclusione, e per unaviolazione dell'obbligo di soggiorno, per la quale è stato applicato un aumento diun ventesimo della pena base, pari a dieci mesi di reclusione. Il giudicedell'esecuzione ha ritenuto opportuno mantenere intatta l'entità di tali aumenti, ela sua decisione risulta sufficientemente motivata dalla valutazione dellarilevante caratura criminale del ricorrente, capace di diventare in breve tempo unsoggetto apicale dell'associazione mafiosa in relazione alla quale è statocondannato, e della sua elevata inclinazione a delinquere, non avendo egliriportato alcun effetto deterrente dal lungo periodo trascorso in detenzione aseguito della prima condanna, ed avendo anzi ripreso immediatamente la suaaveva in precedenza. Tutti i reati giudicati con detta sentenza, pertanto, sonostati di fatto ritenuti avere una rilevante gravità, per la personalità e la capacitàdelinquenziale del loro autore, e tale valutazione rende legittima, esufficientemente motivata, l'indicata decisione di non modificare la già modestamisura degli aumenti decisa dal giudice della cognizione.2.2. Il giudice dell'esecuzione ha, quindi, determinato l'aumento per ildelitto, divenuto satellite, di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato con lasentenza n. 6987/2008 emessa dalla Corte di appello di Napoli in data13/10/2008, per il quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni ottodi reclusione. Per esso ha ritenuto congruo un aumento pari ad un quinto dellapena irrogata per il delitto-base, cioè anni tre e mesi quattro di reclusione,«dovendosi valorizzare il ruolo di organizzatore dell'[OSCURATO:PERSONA], la sussistenza diun'aggravante, ma altresì il trattamento edittale in vigore all'epoca dei fatti, piùmite» (pag. 11 dell'ordinanza). Tale aumento, pertanto, è stato ampiamentemotivato, facendo riferimento sempre alla gravità del reato ma anche ai piùfavorevoli limiti edittali previsti all'epoca di consumazione di tale delitto,determinando una pena notevolmente inferiore rispetto a quella stabilita dalgiudice della cognizione, e mantenendo peraltro una adeguata proporzione con ilreato-base e con le pene già decise per i due reati satellite sopra indicati.Quanto ai reati satellite giudicati con la seconda sentenza, il giudicedell'esecuzione ha dato atto che per essi, consistenti in due condotte diintestazione fittizia di beni, era stato determinato un aumento complessivo di unanno di reclusione. Inoltre a tali delitti erano stati già uniti per continuazionealtri due reati giudicati separatamente con sentenza di patteggiamento, per iquali era stato determinato un aumento complessivo di mesi sei di reclusione.Gli aumenti per tutti questi reati sono stati ricalcolati con riferimento alla penairrogata per il nuovo reato-base e alle pene stabilite per gli altri reati satellite,determinandoli in un quarantesimo della pena-base, pari quindi a mesi cinque direclusione, per ciascuno dei delitti di intestazione fittizia dei beni, e in uncentesimo della pena-base per ciascuno dei due reati successivamente unificati,pari a due mesi di reclusione, pena sulla quale è stata operata la riduzione di unterzo, stante il rito processuale applicato. La motivazione per la determinazionedi detti aumenti è implicita, riferendosi anche in questo caso alla gravità dei reatistessi e alla personalità del ricorrente, ma la modestia degli stessi, che sono statiridotti rispetto alla misura stabilita dal giudice della cognizione, rende nonnecessaria una spiegazione più dettagliata: questa Corte, infatti, in applicazionedel dettato della sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, sopracitata, ha stabilito che «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nelcalcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualoraindividui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogniabuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Rv. 284005, tra le molte).3. L'ordinanza risulta, pertanto, adeguatamente e sufficientemente motivataquanto alla determinazione degli aumenti di pena per i singoli reati satellite, chesono stati calcolati in modo da rispettare il divieto di superamento della penafissata dal giudice della cognizione e gli ulteriori limiti stabiliti dagli artt. 81 cod.pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen., e in modo da mantenere laproporzionalità tra di loro e con riferimento alla nuova pena-base.Il ricorso, pertanto, è infondato laddove lamenta l'omessa riduzione dellepene fissate, in aumento, dai giudici della cognizione, perché le pene dei reati-satellite giudicati con la sentenza n. 6987/2008 emessa dalla Corte di appello diNapoli in data 13/10/2008 sono state ridotte di un sesto e quelle dei reatigiudicati con la sentenza di patteggiamento ridotte di oltre la metà.La doglianza circa l'omessa motivazione della decisione di mantenereinvariati gli aumenti determinati dal giudice della cognizione per i reati satellitegiudicati con la sentenza n. 15981/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli èinfondata, perché tale scelta è stata sufficientemente motivata con il richiamoalla complessiva gravità della condotta del ricorrente e alla sua personalitàdelinquenziale. Infine è stata ampiamente mantenuta la proporzione tra le penestabilite per i singoli reati satellite, sia con riferimento al rapporto tra questiultimi, sia con riferimento al rapporto con la pena-base.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]