CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 13062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, la somma di euro 60.016,19, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali, liquidate in via equitativa in euro 4.000,00 oltre oneri di legge. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze censurando il punto della decisione in cui, sebbene non costituito, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deduce che, ove il Ministero non si sia opposto alla richiesta del privato, che in ogni caso necessita di una pronuncia giurisdizionale che stabilisca se e in quale misura sia dovuta la riparazione, non può essere considerato parte soccombente e quindi non può essere condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali. 4.11 ricorso merita accoglimento. 5. Secondo un principio interpretativo già espresso sul tema dalla Corte di legittimità, occorre tenere presente che l'indennità a titolo di riparazione per ingiusta detenzione non può essere pagata se non ricorrendo al giudice; nel caso in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si costituisca in giudizio o, costituendosi, non si opponga alla domanda, non è, pertanto, applicabile il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod.proc.civ., che trova fondamento nella possibilità che la pretesa fatta valere in giudizio possa essere soddisfatta dalla controparte anche al di fuori del giudizio; il giudice non deve, in simili ipotesi, procedere alla liquidazione delle spese, che restano a carico di ciascuna delle parti (Sez. 4, n.41307 del 02/10/2019, Min. Econ. Fin., Rv. 277357 - 02; Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015, Min. Econ. Fin., Rv. 263141 - 01; Sez. 4, n.34997 del 28/05/2008, Min. [con. Fin., Rv. 240563; Sez.4, n. 46777 del 13/11/2007, Salvo, Rv. 238363). Ne' il procedimento assume carattere contenzioso per l'eventuale opposizione del pubblico ministero, poiché quest'ultimo è estraneo al rapporto civilistico tra istante e amministrazione, avendo il suo intervento natura identica a quella di cui all'art. 70 cod.proc.civ.6. Secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza qui impugnata, il Ministero non si è costituito nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello. L'amministrazione statale è stata, dunque, illegittimamente condannata al rimborso delle spese processuali in favore dell'istante, non avendo spiegato opposizione alcuna alla richiesta dallo stesso fatta valere. Ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen., il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la condanna dell'amministrazione statale al pagamento delle spese a favore del ricorrente, statuizione che va eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA]; statuizione che elimina. Così deciso il 23 febbraio 2023 IlCans