CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 luglio 2024
Cassazione n. 41481/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] de Macoris (Repubblica Dominicana) 20/10/1987 avverso l'ordinanza n. 71/24 della Corte di appello di Milano del 22/07/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuta in attesa di estradizione richiesta dalle autorità della Repubblica Dominicana, suo paese di origine, con l'accusa provvisoria di avere conferito un mandato omicidiario, sebbene non arrivato ad attuazione, in danno del cognato [OSCURATO:PERSONA], in data 10 aprile 2023, ravvisando la persistenza di un attuale pericolo di fuga, fronteggiabile unicamente con la misura di massimo rigore. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della estradanda, che deduce motivazione apparente, tenuto conto del radicamento della ricorrente sul territorio italiano, essendo coniugata da oltre un decennio con un cittadino italiano e divenuta cittadina italiana in forza del vincolo coniugale, oltre che svolgendo in Italia l'occupazione di badante a domicilio; la difesa lamenta, inoltre, omessa motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati dall'applicazione di braccialetto elettronico, a soddisfare le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La Corte di appello ha rigettato l'istanza di revoca e/o sostituzione della misura cautelare di massimo rigore a suo tempo proposta dall'estradanda per le seguenti ragioni: 1) il reato per cui è stata richiesta l'estradizione è grave, punito nel Paese richiedente con la pena massima di trenta anni di reclusione; 2) l'estradanda è stata tratta in arresto in un appartamento diverso da quello di residenza; 3) dalle conversazioni intercettate si ricava che il marito, per quanto di nazionalità italiana, sarebbe disposto a seguire la moglie anche all'estero ragioni ritenute dimostrative della sussistenza di elementi sintomatici di un concreto pericolo di fuga. Dal suo canto, la difesa evidenzia, oltre alle descritte deduzioni, che la ricorrente, persona semplice ed intellettualmente modesta, non gode nemmeno di particolari risorse economiche per potersi allontanare dal territorio italiano. Tanto premesso, osserva il Collegio che la motivazione articolata dalla Corte di appello appare congrua rispetto alla persistenza delle esigenze cautelari che in materia di estradizione si atteggiano, peraltro, in maniera del tutto peculiare, essendo indissolubilmente connesse all'esigenza di impedire che il soggetto richiesto in consegna si sottragga alla procedura e che lo Stato richiesto possa concretamente assolvere all'obbligo di cooperazione assunto in base ai trattati e/o alle convenzioni internazionali sottoscritti. Essendo, tuttavia, applicabili, in forza del rinvio operato dall'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, considerando tutte le circostanze della fattispecie, ivi compresa la personalità dell'estradando (Sez. F, n. 32770 del 13/08/2012, Cucu, Rv. 253005). Deve allora riconoscersi che la sussistenza di un effettivo pericolo di fuga è stato debitamente considerato nel caso in esame dalla Corte di merito, le cui valutazioni risultano sorrette da compiuta e coerente motivazione con riferimento alla posizione della ricorrente sul territorio, alla sua personalità, alla circostanza che il tentato omicidio per cui è imputata sarebbe stato commissionato a un sicario nei confronti del cognato per motivi economici, al lavoro svolto, alle ragioni della sua domiciliazione in luogo diverso da quello risultante come residenza e, sotto diversi profili, al suo effettivo radicamento nello Stato, tutti elementi che, invece, la difesa della ricorrente pretenderebbe fossero valutati in maniera diversa da questa Corte di legittimità. 3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna della ricorrete al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-comma 1 -ter, d