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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24296/2026

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o, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;resistenteavverso il decreto di convalida del trattenimento del Giudice di Pace diTorino n. cronol. 21734/2026 del 22/06/2026;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon decreto prot. 338/2026 del 19/06/2026 il Prefetto di Torinoha disposto l’espulsione di [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998.

Il decreto è statoNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026notificato in pari data, unitamente al provvedimento del Questore dellaProvincia di [OSCURATO:PERSONA]. 86/2026 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è statodisposto il trattenimento del cittadino straniero.Con decreto n. cronol. 21734/2026 del 22/06/2026 il Giudice diPace di Torino ha convalidato il trattenimento, precisando, per quantoin questa sede di interesse, quanto segue: «… rilevato che lo straniero,per il tramite del proprio difensore di fiducia, si è opposto alla convalidaritenendo che il trattenuto abbia manifestato la volontà di richiedere laprotezione internazionale ma non è stato convocato dalla questura e,pertanto, il decreto di espulsione è manifestatamente illegittimo inquanto vi è stato un tentativo di regolarizzare la propria posizione sulterritorio nazionale; ritenuto che l’eccezione di illegittimità del decretodi espulsione per intervenuta manifestazione di volontà di richiedereprotezione internazionale via PEC prima dell'adozione del decretoespulsivo e successiva mancata convocazione da parte della Questuraè infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.

Occorre muoveredalla distinzione, ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità, trala nozione sostanziale e la nozione formale di richiedente protezioneinternazionale: la prima designa la condizione del soggetto che hamanifestato la volontà di chiedere la protezione, la seconda quella delsoggetto la cui domanda sia stata recepita e formalizzata dall'autoritàcompetente mediante la verbalizzazione delle dichiarazioni el'acquisizione della documentazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, delD.Lgs. n. 25 del 2008 (Cass. Pen., Sez.

I, sent. n. 37700/2025).

Laformalizzazione costituisce passaggio necessario e propedeuticoall'esame della domanda, che avviene su base individuale in ragionedelle dichiarazioni rese e della documentazione allegata, sussistendoun onere di specifica allegazione dei fatti rilevanti da parte delrichiedente.

Nel caso di specie, la volontà di richiedere la protezioneinternazionale è stata manifestata a mezzo PEC dal difensore, ma nonNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026risulta che a tale comunicazione abbia fatto seguito la presentazionepersonale dello straniero presso l'ufficio di polizia territorialmentecompetente per la verifica dell'identità e la formalizzazione delladomanda.

Quanto alla dedotta mancata convocazione da parte dellaQuestura, si osserva che, a fronte di una comunicazione inviata amezzo PEC dal difensore, l'onere di attivarsi per la formalizzazione delladomanda grava in capo al richiedente, il quale deve presentarsi pressol'ufficio di polizia competente.

Inoltre, la difesa non ha adeguatamentedocumentato che il trattenuto sia stato iscritto in una lista di attesa peressere chiamato e per recarsi presso gli uffici della Questura per iltramite dell’Arcidiocesi di Torino in virtù del protocollo d’intesa con laQuestura di Torino.

Pertanto, si ritiene che Il termine di cui all'art. 26,comma 2-bis, del D.Lgs. n. 25 del 2008 — di natura procedimentale —presuppone comunque che il richiedente abbia reso possibilel'adempimento mediante la propria presentazione.

Ne deriva che, almomento dell'adozione del decreto di espulsione, non risultavainstaurata alcuna procedura di protezione internazionale, né puòritenersi acquisito in capo allo straniero lo status che gli avrebbeconsentito di beneficiare del diritto di rimanere sul territorio nazionale.Il decreto espulsivo è stato legittimamente emesso nei confronti di unsoggetto privo di titolo di soggiorno e la successiva — e allo stato nonformalizzata — manifestazione di volontà non ne inficia la validità,potendo al più incidere sulla sua efficacia esecutiva in sede di convalidadel trattenimento».Avverso il provvedimento di convalida del trattenimento ilricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi didoglianza.Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria difensiva.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Anna MariaNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026Soldi, ha depositato propria memoria con la quale ha chiestol’accoglimento del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«1.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.per violazione delle norme sulla competenza funzionale e sul ritoapplicabile.»Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di Pace era stato chiamatoa verificare la legittimità del trattenimento disposto ex art. 14 d.lgs. n.286 del 1998, ma egli aveva già assunto la qualità di richiedenteprotezione internazionale già prima che venisse adottato il decreto diespulsione.La parte ha precisato che la Questura di Torino ha predisposto unprotocollo con alcune associazioni presenti sul territorio, tra cui l'[OSCURATO:PERSONA], che si occupano di effettuare la prenotazionedell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezioneaccedendo ad un determinato link, aggiungendo che, nel corsodell'udienza di convalida, è emerso che - prima del decreto prefettiziodi espulsione del 19/06/2026 - il ricorrente aveva già manifestato lavolontà di chiedere protezione internazionale tramite PEC inviata allaQuestura di Torino dal proprio difensore in data 19/02/2026 e si eraulteriormente attivato, recandosi presso l’Ufficio per la PastoraleMigranti in data 21/04/2026, proprio al fine di ottenere laformalizzazione della domanda, in questo modo attenendosi alleindicazioni fornite dalla Questura di Torino.2.

Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguentecensura: «1.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, nn.3 e 4, c.p.c. per erroneo mancato riconoscimento della qualitàsostanziale di richiedente protezione internazionale, per travisamentodel principio affermato da Cass. pen. n. 37700/2025 e per motivazioneNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026contraddittoria sul punto decisivo della volontà di chiedere protezioneinternazionale.»Il ricorrente ha censurato la decisione del Giudice di Pace nellaparte in cui ha convalidato il trattenimento ordinario ex art. 14 d.lgs.n. 286 del 1998 sulla base dell’erroneo presupposto che egli fosse unostraniero irregolare, destinatario di un legittimo decreto di espulsione,essendo entrato in Italia il 28/06/2023 senza chiedere il permesso disoggiorno, rigettando l’eccezione difensiva relativa alla manifestazionedi volontà di presentare domanda di protezione internazionale primadell’espulsione, in ragione del fatto che, in mancanza di presentazionepersonale presso l’ufficio di polizia e di formalizzazione mediantemodello C3 della domanda stessa, non poteva ritenersi instaurataalcuna procedura di protezione internazionale né acquisito lo status dirichiedente.Ad opinione della parte, il Giudice di Pace avrebbe dovuto darerilievo al fatto che il ricorrente aveva esibito al menzionato Giudice laPEC del 19/02/2026 con ricevuta di consegna, a mezzo della quale erastata già manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionaleed era stato richiesto un appuntamento per la formalizzazione delladomanda, ed avrebbe anche dovuto considerare che lo stessoricorrente, in data 21/04/2026, si era recato proprio presso una dellesedi indicate dal sito della Questura di Torino per l’accesso allaprocedura di protezione internazionale, e precisamente presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell'Arcidiocesi di Torino, seguendo ledisposizioni dell’Autorità amministrativa, come risultante dalladichiarazione in atti.In sintesi, secondo il cittadino straniero, l’irregolarità delsoggiorno non poteva essere valutata isolatamente, come se la PEC del19/02/2026 e la successiva attivazione presso l’UPM del [OSCURATO:DATA_NASCITA]fossero giuridicamente inesistenti.

Tali elementi incidevanoNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026direttamente sul potere espulsivo e, conseguentemente, sullalegittimità del trattenimento disposto per eseguire l’espulsione.3.

Occorre preliminarmente rilevare che, nella propria memoriadifensiva, il Ministero dell’interno ha precisato quanto segue:successivamente alla convalida del trattenimento, e precisamente indata 23/06/2026, il cittadino straniero ha formalizzato la domanda diprotezione internazionale; il Questore di Torino ha, poi, disposto iltrattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015,ritenendo che la domanda di protezione internazionale fosse statapresentata al manifesto solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzionedell’espulsione; con decreto del 25/06/2026, tuttavia, il Tribunale diTorino non ha convalidato il trattenimento, ritenendo che la domandadi protezione internazionale non poteva considerarsi meramentestrumentale, in quanto dalle produzioni della difesa emergeva che lostraniero aveva manifestato l’intenzione di chiedere protezioneinternazionale prima dell’adozione del decreto di espulsione.Effettuate tali precisazioni, il Ministero ha, comunque, chiesto ilrigetto del ricorso, affermando che il decreto del Tribunale di Torino del25/06/2026, che non ha convalidato il trattenimento disposto ai sensidell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, ha determinato lacessazione del trattenimento, ma in relazione a un diversoprocedimento, instaurato dopo la formalizzazione della domanda diprotezione internazionale, che aveva alcuna incidenza sul precedentetrattenimento ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 e sulla relativaconvalida, che era stata legittimamente pronunciata dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando la domanda di protezione nonera stata ancora formalizzata.4.

Sempre in via preliminare occorre precisare che la mancataconvalida del decreto di trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6,comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015 non comporta l’automatica cessazioneNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026della materia del contendere in ordine alla legittimità del trattenimentodisposto con il precedente decreto di trattenimento, disposto ai sensidell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, poiché, anche se il trattenimentocessa, il cittadino straniero conserva l’interesse a ricorrere perchévenga accertata l’illegittimità della privazione della libertà personale inorigine eseguita in virtù di un titolo diverso da quello non convalidato,eseguito prima di quello non convalidato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 19493 del 08/07/2021 sia pure in fattispecie diversa).5.

Occorre pertanto esaminare subito il secondo motivo diricorso, che si rivela fondato, rendendo superfluo l’esame del primo, daritenersi assorbito.5.1.

Com’è noto, secondo l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n.142 del 2015 è «richiedente protezione internazionale» lo straniero cheha presentato domanda di protezione internazionale, ovvero hamanifestato la volontà di chiedere tale protezione.Questa Corte ha già precisato, già in base alla disciplinaprevigente al d.l. n. 100 del 2026, che, in tema di protezioneinternazionale, sussiste il diritto del cittadino straniero, giunto incondizioni di clandestinità sul territorio nazionale, e come talesuscettibile di espulsione, di presentare istanza di protezioneinternazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione dellarelativa procedura, evidenziando che, quantunque l'istanza sia inoltrataa mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda,l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore perl'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi daalcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione cheimpedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzialle Commissioni designate (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9597 del10/04/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21910 del 09/10/2020).Conseguentemente, questa Corte ha cassato con rinvio la decisione cheNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026aveva respinto l’impugnazione del provvedimento di espulsione,nonostante l'inoltro via PEC della domanda di protezione internazionaleprima dell’adozione del menzionato provvedimento di espulsione,affermando che la stessa dovesse essere necessariamente formalizzatamediante sottoscrizione della relativa modulistica, davanti aicompetenti organi di Polizia.5.2.

Tale principio è senza dubbio applicabile al caso di specie,ove, in base al disposto dell’art. 17 d.l. n. 100 del 2026, si applica ladisciplina previgente al d.l. n. 100 del 2026, poiché, come già precisatoda questa Corte, assume rilievo il momento in cui è manifestata dalcittadino straniero la volontà di richiedere protezione internazionale,anche non formalizzata, dovendosi ritenere questo il momento in cui èpresentata la domanda di protezione internazionale (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 14851 del 18/05/2026).Il ricorrente ha, infatti, dedotto di avere manifestato la volontàdi chiedere la protezione internazionale prima dell’entrata in vigore delmenzionato d.l., come pure è confermato dalla disciplina transitoriacontenuta nell’art. 17, comma 4, d.l. cit., ove è stabilito che «4.

Aiprocedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito allapresentazione della domanda di protezione internazionale in dataanteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplinaprevigente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma iltribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimentidiversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.»5.3.

In questo caso, il Giudice di pace non si è adeguato aiprincipi enunciati, poiché ha ritenuto che la domanda di protezioneinternazionale dovesse essere necessariamente formalizzata mediantesottoscrizione della relativa modulistica, davanti ai competenti organidi Polizia, per poter far sorgere il diritto del richiedente asilo a restarenel territorio nazionale.Numero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/20266.

In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso e assorbitoil primo, il provvedimento impugnato deve essere cassato.La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessarioalcun ulteriore accertamento in fatto, con una statuizione di nonconvalida del decreto di trattenimento e conseguente dichiarazioned’inefficacia dello stesso.La cassazione del decreto di convalida priva di efficacia ex tunc ilprovvedimento di trattenimento, trattandosi dell’esercizio di un potereautoritativo di carattere eccezionale, rigidamente modulato sullanecessità della convalida da parte dell’organo giurisdizionale in untermine di legge, il cui inutile decorso priva di efficacia il provvedimentostesso.7.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrenteè ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombenteun’Amministrazione statale (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8561 del26/03/2021).In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vannoliquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanzarivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi delsuccessivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio dicassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice cheha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del13/05/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va dispostain favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi disoccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2,Numero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583del 29/10/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che dilegittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che haemesso il provvedimento qui impugnato.

P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso, cassa il decreto di convalida del trattenimento delGiudice di Pace di Torino n. cronol. 21734/2026 del 22/06/2026;decidendo nel merito, non convalida il decreto di trattenimento delcittadino straniero [OSCURATO:PERSONA], emesso dal [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ne dichiara l’inefficacia.Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Questore diTorino per gli adempimenti consequenziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 24 luglio 2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;resistenteavverso il decreto di convalida del trattenimento del Giudice di Pace diTorino n. cronol. 21734/2026 del 22/06/2026;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon decreto prot. 338/2026 del 19/06/2026 il Prefetto di Torinoha disposto l’espulsione di [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. Il decreto è statoNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026notificato in pari data, unitamente al provvedimento del Questore dellaProvincia di [OSCURATO:PERSONA]. 86/2026 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è statodisposto il trattenimento del cittadino straniero.Con decreto n. cronol. 21734/2026 del 22/06/2026 il Giudice diPace di Torino ha convalidato il trattenimento, precisando, per quantoin questa sede di interesse, quanto segue: «… rilevato che lo straniero,per il tramite del proprio difensore di fiducia, si è opposto alla convalidaritenendo che il trattenuto abbia manifestato la volontà di richiedere laprotezione internazionale ma non è stato convocato dalla questura e,pertanto, il decreto di espulsione è manifestatamente illegittimo inquanto vi è stato un tentativo di regolarizzare la propria posizione sulterritorio nazionale; ritenuto che l’eccezione di illegittimità del decretodi espulsione per intervenuta manifestazione di volontà di richiedereprotezione internazionale via PEC prima dell'adozione del decretoespulsivo e successiva mancata convocazione da parte della Questuraè infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Occorre muoveredalla distinzione, ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità, trala nozione sostanziale e la nozione formale di richiedente protezioneinternazionale: la prima designa la condizione del soggetto che hamanifestato la volontà di chiedere la protezione, la seconda quella delsoggetto la cui domanda sia stata recepita e formalizzata dall'autoritàcompetente mediante la verbalizzazione delle dichiarazioni el'acquisizione della documentazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, delD.Lgs. n. 25 del 2008 (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 37700/2025). Laformalizzazione costituisce passaggio necessario e propedeuticoall'esame della domanda, che avviene su base individuale in ragionedelle dichiarazioni rese e della documentazione allegata, sussistendoun onere di specifica allegazione dei fatti rilevanti da parte delrichiedente. Nel caso di specie, la volontà di richiedere la protezioneinternazionale è stata manifestata a mezzo PEC dal difensore, ma nonNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026risulta che a tale comunicazione abbia fatto seguito la presentazionepersonale dello straniero presso l'ufficio di polizia territorialmentecompetente per la verifica dell'identità e la formalizzazione delladomanda. Quanto alla dedotta mancata convocazione da parte dellaQuestura, si osserva che, a fronte di una comunicazione inviata amezzo PEC dal difensore, l'onere di attivarsi per la formalizzazione delladomanda grava in capo al richiedente, il quale deve presentarsi pressol'ufficio di polizia competente. Inoltre, la difesa non ha adeguatamentedocumentato che il trattenuto sia stato iscritto in una lista di attesa peressere chiamato e per recarsi presso gli uffici della Questura per iltramite dell’Arcidiocesi di Torino in virtù del protocollo d’intesa con laQuestura di Torino. Pertanto, si ritiene che Il termine di cui all'art. 26,comma 2-bis, del D.Lgs. n. 25 del 2008 — di natura procedimentale —presuppone comunque che il richiedente abbia reso possibilel'adempimento mediante la propria presentazione. Ne deriva che, almomento dell'adozione del decreto di espulsione, non risultavainstaurata alcuna procedura di protezione internazionale, né puòritenersi acquisito in capo allo straniero lo status che gli avrebbeconsentito di beneficiare del diritto di rimanere sul territorio nazionale.Il decreto espulsivo è stato legittimamente emesso nei confronti di unsoggetto privo di titolo di soggiorno e la successiva — e allo stato nonformalizzata — manifestazione di volontà non ne inficia la validità,potendo al più incidere sulla sua efficacia esecutiva in sede di convalidadel trattenimento».Avverso il provvedimento di convalida del trattenimento ilricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi didoglianza.Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria difensiva.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Anna MariaNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026Soldi, ha depositato propria memoria con la quale ha chiestol’accoglimento del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.per violazione delle norme sulla competenza funzionale e sul ritoapplicabile.»Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di Pace era stato chiamatoa verificare la legittimità del trattenimento disposto ex art. 14 d.lgs. n.286 del 1998, ma egli aveva già assunto la qualità di richiedenteprotezione internazionale già prima che venisse adottato il decreto diespulsione.La parte ha precisato che la Questura di Torino ha predisposto unprotocollo con alcune associazioni presenti sul territorio, tra cui l'[OSCURATO:PERSONA], che si occupano di effettuare la prenotazionedell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezioneaccedendo ad un determinato link, aggiungendo che, nel corsodell'udienza di convalida, è emerso che - prima del decreto prefettiziodi espulsione del 19/06/2026 - il ricorrente aveva già manifestato lavolontà di chiedere protezione internazionale tramite PEC inviata allaQuestura di Torino dal proprio difensore in data 19/02/2026 e si eraulteriormente attivato, recandosi presso l’Ufficio per la PastoraleMigranti in data 21/04/2026, proprio al fine di ottenere laformalizzazione della domanda, in questo modo attenendosi alleindicazioni fornite dalla Questura di Torino.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguentecensura: «1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, nn.3 e 4, c.p.c. per erroneo mancato riconoscimento della qualitàsostanziale di richiedente protezione internazionale, per travisamentodel principio affermato da Cass. pen. n. 37700/2025 e per motivazioneNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026contraddittoria sul punto decisivo della volontà di chiedere protezioneinternazionale.»Il ricorrente ha censurato la decisione del Giudice di Pace nellaparte in cui ha convalidato il trattenimento ordinario ex art. 14 d.lgs.n. 286 del 1998 sulla base dell’erroneo presupposto che egli fosse unostraniero irregolare, destinatario di un legittimo decreto di espulsione,essendo entrato in Italia il 28/06/2023 senza chiedere il permesso disoggiorno, rigettando l’eccezione difensiva relativa alla manifestazionedi volontà di presentare domanda di protezione internazionale primadell’espulsione, in ragione del fatto che, in mancanza di presentazionepersonale presso l’ufficio di polizia e di formalizzazione mediantemodello C3 della domanda stessa, non poteva ritenersi instaurataalcuna procedura di protezione internazionale né acquisito lo status dirichiedente.Ad opinione della parte, il Giudice di Pace avrebbe dovuto darerilievo al fatto che il ricorrente aveva esibito al menzionato Giudice laPEC del 19/02/2026 con ricevuta di consegna, a mezzo della quale erastata già manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionaleed era stato richiesto un appuntamento per la formalizzazione delladomanda, ed avrebbe anche dovuto considerare che lo stessoricorrente, in data 21/04/2026, si era recato proprio presso una dellesedi indicate dal sito della Questura di Torino per l’accesso allaprocedura di protezione internazionale, e precisamente presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell'Arcidiocesi di Torino, seguendo ledisposizioni dell’Autorità amministrativa, come risultante dalladichiarazione in atti.In sintesi, secondo il cittadino straniero, l’irregolarità delsoggiorno non poteva essere valutata isolatamente, come se la PEC del19/02/2026 e la successiva attivazione presso l’UPM del [OSCURATO:DATA_NASCITA]fossero giuridicamente inesistenti. Tali elementi incidevanoNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026direttamente sul potere espulsivo e, conseguentemente, sullalegittimità del trattenimento disposto per eseguire l’espulsione.3. Occorre preliminarmente rilevare che, nella propria memoriadifensiva, il Ministero dell’interno ha precisato quanto segue:successivamente alla convalida del trattenimento, e precisamente indata 23/06/2026, il cittadino straniero ha formalizzato la domanda diprotezione internazionale; il Questore di Torino ha, poi, disposto iltrattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015,ritenendo che la domanda di protezione internazionale fosse statapresentata al manifesto solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzionedell’espulsione; con decreto del 25/06/2026, tuttavia, il Tribunale diTorino non ha convalidato il trattenimento, ritenendo che la domandadi protezione internazionale non poteva considerarsi meramentestrumentale, in quanto dalle produzioni della difesa emergeva che lostraniero aveva manifestato l’intenzione di chiedere protezioneinternazionale prima dell’adozione del decreto di espulsione.Effettuate tali precisazioni, il Ministero ha, comunque, chiesto ilrigetto del ricorso, affermando che il decreto del Tribunale di Torino del25/06/2026, che non ha convalidato il trattenimento disposto ai sensidell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, ha determinato lacessazione del trattenimento, ma in relazione a un diversoprocedimento, instaurato dopo la formalizzazione della domanda diprotezione internazionale, che aveva alcuna incidenza sul precedentetrattenimento ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 e sulla relativaconvalida, che era stata legittimamente pronunciata dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando la domanda di protezione nonera stata ancora formalizzata.4. Sempre in via preliminare occorre precisare che la mancataconvalida del decreto di trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6,comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015 non comporta l’automatica cessazioneNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026della materia del contendere in ordine alla legittimità del trattenimentodisposto con il precedente decreto di trattenimento, disposto ai sensidell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, poiché, anche se il trattenimentocessa, il cittadino straniero conserva l’interesse a ricorrere perchévenga accertata l’illegittimità della privazione della libertà personale inorigine eseguita in virtù di un titolo diverso da quello non convalidato,eseguito prima di quello non convalidato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 19493 del 08/07/2021 sia pure in fattispecie diversa).5. Occorre pertanto esaminare subito il secondo motivo diricorso, che si rivela fondato, rendendo superfluo l’esame del primo, daritenersi assorbito.5.1. Com’è noto, secondo l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n.142 del 2015 è «richiedente protezione internazionale» lo straniero cheha presentato domanda di protezione internazionale, ovvero hamanifestato la volontà di chiedere tale protezione.Questa Corte ha già precisato, già in base alla disciplinaprevigente al d.l. n. 100 del 2026, che, in tema di protezioneinternazionale, sussiste il diritto del cittadino straniero, giunto incondizioni di clandestinità sul territorio nazionale, e come talesuscettibile di espulsione, di presentare istanza di protezioneinternazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione dellarelativa procedura, evidenziando che, quantunque l'istanza sia inoltrataa mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda,l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore perl'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi daalcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione cheimpedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzialle Commissioni designate (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9597 del10/04/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21910 del 09/10/2020).Conseguentemente, questa Corte ha cassato con rinvio la decisione cheNumero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026aveva respinto l’impugnazione del provvedimento di espulsione,nonostante l'inoltro via PEC della domanda di protezione internazionaleprima dell’adozione del menzionato provvedimento di espulsione,affermando che la stessa dovesse essere necessariamente formalizzatamediante sottoscrizione della relativa modulistica, davanti aicompetenti organi di Polizia.5.2. Tale principio è senza dubbio applicabile al caso di specie,ove, in base al disposto dell’art. 17 d.l. n. 100 del 2026, si applica ladisciplina previgente al d.l. n. 100 del 2026, poiché, come già precisatoda questa Corte, assume rilievo il momento in cui è manifestata dalcittadino straniero la volontà di richiedere protezione internazionale,anche non formalizzata, dovendosi ritenere questo il momento in cui èpresentata la domanda di protezione internazionale (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 14851 del 18/05/2026).Il ricorrente ha, infatti, dedotto di avere manifestato la volontàdi chiedere la protezione internazionale prima dell’entrata in vigore delmenzionato d.l., come pure è confermato dalla disciplina transitoriacontenuta nell’art. 17, comma 4, d.l. cit., ove è stabilito che «4. Aiprocedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito allapresentazione della domanda di protezione internazionale in dataanteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplinaprevigente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma iltribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimentidiversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.»5.3. In questo caso, il Giudice di pace non si è adeguato aiprincipi enunciati, poiché ha ritenuto che la domanda di protezioneinternazionale dovesse essere necessariamente formalizzata mediantesottoscrizione della relativa modulistica, davanti ai competenti organidi Polizia, per poter far sorgere il diritto del richiedente asilo a restarenel territorio nazionale.Numero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/20266. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso e assorbitoil primo, il provvedimento impugnato deve essere cassato.La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessarioalcun ulteriore accertamento in fatto, con una statuizione di nonconvalida del decreto di trattenimento e conseguente dichiarazioned’inefficacia dello stesso.La cassazione del decreto di convalida priva di efficacia ex tunc ilprovvedimento di trattenimento, trattandosi dell’esercizio di un potereautoritativo di carattere eccezionale, rigidamente modulato sullanecessità della convalida da parte dell’organo giurisdizionale in untermine di legge, il cui inutile decorso priva di efficacia il provvedimentostesso.7. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrenteè ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombenteun’Amministrazione statale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del26/03/2021).In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vannoliquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanzarivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi delsuccessivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio dicassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice cheha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del13/05/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va dispostain favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi disoccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass.,Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2,Numero registro generale 15665/2026Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 24296/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583del 29/10/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che dilegittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che haemesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso, cassa il decreto di convalida del trattenimento delGiudice di Pace di Torino n. cronol. 21734/2026 del 22/06/2026;decidendo nel merito, non convalida il decreto di trattenimento delcittadino straniero [OSCURATO:PERSONA], emesso dal [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ne dichiara l’inefficacia.Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Questore diTorino per gli adempimenti consequenziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 24 luglio 2026.La PresidenteMaria Acierno
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