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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29211/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRI1TO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 29 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lvo n. 286/1998, commesso il 9 aprile 2018, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge ricorrendo la insussistenza del fatto trattandosi di così detto falso grossolano; ritenuto che il motivo ripropone questione di fatto già esaminata dal giudice di appello che ha rilevato che erano stati necessari alcuni accertamenti onde verificare l'autenticità, o meno, del documento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRI1TO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 29 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lvo n. 286/1998, commesso il 9 aprile 2018, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge ricorrendo la insussistenza del fatto trattandosi di così detto falso grossolano; ritenuto che il motivo ripropone questione di fatto già esaminata dal giudice di appello che ha rilevato che erano stati necessari alcuni accertamenti onde verificare l'autenticità, o meno, del documento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 29211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris