CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02764/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivonei confronti della parte controricorrente, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. 7. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, nei confronti del medesimo non va adottata alcuna statuizione sulle spese. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. C ondanna l a parte ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] antistatario. Dà atto della sussistenza dell’obbligo per la partericorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se do