CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37491/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] presso il TRIBUNALE DI CATANZAROavverso l'ordinanza n. 671/21 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE RIESAME CATANZAROnel procedimento a carico dì: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la discussione orale tra le parti, anche alla luce della richiesta dì trattazione orale da parte della difesa dell'indagato; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] della DDA di Catanzaro ricorre contro l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame della stessa città, pur confermando l'ordinanza del Gip di applicazione a carico dì FALCONE Leonardo la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di usura aggravata dall'essere stata commessa ai danni di soggetto in stato di bisogno ed esercente attività imprenditoriale, ha tuttavia escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. 2. L'imputazione a carico del Falcone riguarda l'avere imprestato a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'agenzia di viaggi "Volare che piacere" in [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 25.000, facendosi consegnare a garanzia un assegno in bianco e la somma dì euro 3.000 mensili fino alla restituzione del capitale.3. Posto che non vi erano dubbi sul fumus commissi delicti e sull'aggravante di avere commesso il fatto ai danni di imprenditore in difficoltà economica, e posto che anche sulle esigenze cautelarí il Riesame confermava il provvedimento del Gip, ravvisando le stesse e ritenendo che unica misura applicabile fosse la custodia cautelare in carcere, il provvedimento impugnato escludeva, invece, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. 4. Secondo il Riesame, gli elementi integranti la circostanza aggravante non ricorrevano né sotto il profilo dell'utilizzo della metodologia mafiosa nella commissione del fatto, né sotto il profilo dell'agevolazione dell'associazione mafiosa. 4.1. Sotto il primo profilo, il Tribunale riteneva che, pur avendo la parte lesa affermato di sapere che il Falcone apparteneva a famiglia di 'ndrangheta dedita ai prestiti, tuttavia non era emerso alcun elemento che indicasse l'utilizzo del metodo mafioso nella commissione del reato quale la sottoposizione a minacce. [OSCURATO:PERSONA], poi, non era mai stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, cosicché il riferimento compiuto dalla parte lesa alla "famiglia" appariva più un riferimento impersonale che specifico all'indagato. Infine, anche il possibile riferimento, compiuto dall'indagato, a terzi componenti della sua famiglia quali erogatori del prestito veniva interpretato dal Tribunale come mero espediente per indurre la parte lesa al rispetto delle scadenze, senza che però, in concreto, alcun terzo fosse mai intervenuto nel rapporto tra il Falcone e lo Scalese 4.2. Sotto il profilo dell'agevolazione della cosca di appartenenza, l'operazione del caso di specie veniva ritenuta compiuta a titolo individuale dal Falcone senza che venisse in rilievo la sua appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso. Secondo l'ordinanza, deponevano in tal senso il fatto che tra lo Scalese ed il Falcone vi fosse una conoscenza personale che risaliva a molti anni addietro, ed il fatto che l'assegno dato in garanzia dalla parte lesa fosse stato trovato nell'abitazione dell'indagato (a conferma del fatto che nessun altro soggetto era coinvolto nell'operazione). 5. Contro tale ordinanza ricorrono i Pm della DDA di Catanzaro deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. ed inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 c.p. dedotta ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. 5.1. Sotto il primo aspetto, lamentano che l'ordinanza non ha considerato un episodio determinante per rivelare l'utilizzo del metodo mafioso: quando [OSCURATO:PERSONA], la parte lesa, per un certo periodo addusse un ricovero in ospedale come scusa per sottrarsi alle richieste di pagamento, [OSCURATO:PERSONA], padre di Leonardo, soggetto apicale della "locale" di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro e successivamente arrestato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. telefonava al fidanzato della sorella di Scalese, operatore socio sanitario, chiedendo notizie sulle condizioni di salute di Scalese e di essere aggiornato sull'evolvere delle stesse. Questo, secondo i Pm, era un chiaro messaggio alla parte lesa indicante che il capo della cosca locale era a diretta conoscenza ed era interessato all'operazione posta in essere dal figlio Leonardo ed era del tutto idoneo a creare nella parte lesa un forte stato di soggezione. L'ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe considerato questo fatto. 5.2. Inoltre, secondo i Pm ricorrenti l'ordinanza impugnata non avrebbe dato il giusto significato all'affermazione della parte lesa secondo cui [OSCURATO:PERSONA] più volte gli avrebbe ricordato che i suoi ritardi nei pagamenti creavano problemi con i soggetti terzi ai quali doveva riferire. Secondo i Pm, si tratta di un chiaro messaggio in stile "mafioso" erroneamente svalutato dal Tribunale. 6. Il sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, le cui conclusioni sono state ribadite nella discussione orale in udienza, con cui ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnato provvedimento, previo riconoscimento dell'aggravante in questione. 7. Il ricorso è fondato. 8. Sussiste, innanzi tutto, l'interesse del Pm ricorrente ad impugnare, determinando il riconoscimento dell'aggravante un aumento di pena superiore a quello ordinario, trattandosi di circostanza ad effetto speciale. 9. L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. consiste nell'aver commesso il fatto attraverso due modalità che possono sussistere anche alternativamente: avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis c.p. oppure al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. 10. Tra le due modalità che possono dare vita alla sussistenza dell'aggravante, nel caso di specie si controverte più di quella dell'utilizzo del metodo mafioso, di natura oggettiva, a differenza della seconda che, secondo quanto affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. un., n. 8545/20 del 19/12/2019, Rv. 278734-01), ha natura soggettiva. La difesa ha messo in luce, per smentire la sussistenza dell'aggravante nella forma agevolativa nel caso di specie, il fatto che l'assegno che la parte lesa aveva consegnato all'indagato quale garanzia della restituzione del prestito, è stato ritrovato, nel corso di una perquisizione, nell'abitazione dell'indagato, a dimostrazione del fatto che l'operazione sarebbe stata condotta "a titolo individuale" dal Falcone, anche in virtù della conoscenza personale di vecchia data con la parte lesa, e non nell'interesse della consorteria mafiosa. 11. Tuttavia, come detto, è sull'utilizzo della modalità del metodo mafioso che occorre soffermarsi, con rilievo assorbente, nella presente vicenda. 11.1. In particolare, la stessa ordinanza fa riferimento, tra gli altri, ad un episodio in cui l'indagato, recatosi presso l'esercizio della parte lesa, affermò che avrebbe dovuto riferire a terzi sui ritardi nei pagamenti restitutori da parte di quest'ultima. 12. Ora, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'aggravante nella forma dell'utilizzo del "metodo mafioso" è una fattispecie avente natura oggettiva, in quanto si riferisce alle modalità della condotta e non alle caratteristiche soggettive dell'agente (Sez. 6, n. 29816 del 29/3/2017, Rv. 270602), e che può manifestarsi anche attraverso un comportamento evocativo della forza intimidatoria dell'associazione mafiosa in forma larvata o implicita (Sez. 5, n. 21562 del 3/2/2015, Rv. 263706-01). 12.1. Essa non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo, risultando sufficiente che le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice dell'agire mafioso, poiché l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa, o comunque agisca su suo mandato, comporta il determinarsi di uno stato di peculiare soggezione della vittima stessa, che agevola la sua soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione, così facilitando l'esecuzione del reato e rendendone poi difficoltosa la repressione (Sez. 6, n. 41772 del 13/6/2017, Rv. 271103-01). 12.2. E' però necessario che l'associazione mafiosa, delle cui forza intimidatrice l'autore del reato si avvale, deve essere se non realmente esistente quanto meno percepita come tale dalla persona offesa, avendo la violenza o la minaccia assunto veste tipicamente mafiosa. 12.3. In altri termini, come è stato osservato in dottrina, la tipicità dell'atto intimidatorio necessario per la configurabilità di detta circostanza aggravante è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento in sé considerato, bensì al metodo utilizzato ed al contesto in cui si inserisce, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto deve risultare concretamente evocatrice di quella particolare efficacia intimidatrice che deriva dall'esistenza percepibile di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall'art. 416-bis, date dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di omertà ed assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 16888 del 20/3/2019, n.m.). 12.4. Nel presente caso la stessa ordinanza riferisce che la parte lesa sapeva perfettamente che l'indagato apparteneva a famiglia di 'ndrangheta. 13. Ora, sez. 5, n. 32533 del 19/11/2020, n.m., ha affermato che, per la sussistenza dell'aggravante nella forma evocata, è sufficiente che la condotta assuma veste tipicamente mafiosa e cioè che l'agente ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto.13.1. In materia specifica di estorsione (situazione molto simile a quella della presente vicenda), poi, è stata ravvisata l'aggravante nella condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato. (sez. 2, n. 21323 del 24/06/2020, n.m.). 13.2. Nel presente caso, inoltre, occorre anche considerare che dagli atti emerge che la parte lesa era consapevole del fatto l'indagato era parte di una famiglia identificata come mafiosa, e quest'ultimo ha fatto riferimento a "terzi" interessati alla situazione che si stava svolgendo tra i due; l'evocazione di "terzi" dietro all'operazione, da parte di soggetto che la parte lesa sapeva appartenere a famiglia di 'ndrangheta, è del tutto idonea a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. In senso analogo, sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222). 13.3. Inoltre, sez. 2, n. 10976/18 del 29/11/2017, n.m., ha stabilito che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. 13.4. Alla stessa conclusione si può giungere anche sulla base della sentenza sez. 5, n. 39341 del 1/7/2009 citata nell'ordinanza, perché la stessa afferma che è importante che l'autore del reato richiami anche implicitamente la forza del vincolo che promana dal sodalizio e di ciò la vittima si renda conto. 14. Alla luce di tali principio, l'ordinanza impugnata appare da annullare già solo sulla base di questo profilo, con assorbimento dei restanti, per vizio nella motivazione, emergente dallo stesso provvedimento impugnato. La stessa ordinanza, infatti, riporta il sopra citato episodio ma riconduce la condotta dell'indagato ad un mero espediente per indurre la parte lesa a pagare, evidenziando così, essa stessa, una forma di soggezione, di pressione sulla parte lesa, in un ambiente quale quello descritto nell'ordinanza stessa. Manifesta, cioè, l'avvalersi della forza di intimidazione del prospettato vincolo associativo (perché nella specie non si tratta di una minaccia generica, ma proveniente da un soggetto che la stessa parte lesa sa appartenere a famiglia mafiosa) e della condizione di assoggettamento che ne deriva in capo alla parte lesa. Eppure, pur consapevole di tutto ciò, contraddittoriamente o comunque illogicamente, né dà un'interpretazione che appare da rivalutare alla luce dei principi sopra espressi sulla ricorrenza dell'aggravante in questione. 15. Occorre, quindi, rinviare il procedimento al Tribunale del Riesame di Catanzaro per nuovo esame dei fatti alla luce di quanto s