Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 24732/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

so l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Chietivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, CristinaMarzagalli, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Chieti, a seguito di giudizio diriesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio diun’autovettura, emesso in data 4 marzo 2026 dal Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Vasto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato, inconcorso con altri, per il reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro temporeMargherita [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terza interessata.2.1.

Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 125, 253, 355, 324 e 50 cod. proc. pen., nonché dell’art. 112 Cost.,assumendo che il Tribunale avrebbe illegittimamente fondato la decisione supresupposti estranei alla natura del sequestro probatorio, attribuendo alla misurauna finalità di futura confisca, tipica del sequestro preventivo ex art. 321 cod.proc. pen., in tal modo sostituendosi al Pubblico Ministero nell’individuazione delleragioni della cautela reale e trascurando di verificare la sussistenza delle concreteesigenze probatorie richieste dall’art. 253 cod. proc. pen.Sotto diverso profilo, la ricorrente deduce che il provvedimento impugnatosarebbe affetto da radicale carenza motivazionale, in quanto non indicherebbe lespecifiche esigenze probatorie perseguite mediante il sequestro né le ragioni percui l’apprensione del bene sarebbe necessaria ai fini dell’accertamento dei fatti, inviolazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alcontenuto necessario del decreto di sequestro probatorio.2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla nozione di “persona estranea al reato” e aipresupposti del sequestro su beni di terzi, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 253,324, 325 e 125 cod. proc. pen., deducendosi che il Tribunale avrebbe escluso talequalità sulla base di elementi congetturali, quali la contiguità temporale deitrasferimenti e i rapporti personali, senza individuare concreti elementi idonei adimostrare una partecipazione, anche colposa, della società ai reati ipotizzati o uneffettivo vantaggio tratto dall’illecito.La società ricorrente censura, altresì, l’omessa valutazione di circostanzedecisive, tra cui la regolarità formale dell’operazione di acquisto, l’assenza dicontestazioni penali o amministrative a suo carico e gli elementi emergenti dalladocumentazione in atti che confermerebbero la sua estraneità ai fatti, nonché lacontraddittorietà della motivazione nella parte in cui richiama in astratto la nozionedi vantaggio da reato, senza individuare in concreto il beneficio conseguito.2.3.

Con il terzo motivo, viene dedotta la violazione dei principi in tema dibuona fede del terzo acquirente, anche alla luce dell’art. 1153 cod. civ., nonchédegli artt. 240 cod. pen., 253 e 125 cod. proc. pen., assumendosi che il Tribunaleabbia erroneamente valorizzato elementi neutri, quali la rapidità dellacompravendita, e abbia omesso di considerare le verifiche effettivamente eseguitedalla società, quali la consultazione dei registri pubblici, la stipula del contratto conoperatore professionale e la regolare trascrizione al PRA, rendendo unamotivazione meramente apparente circa la pretesa mancanza di diligenza.Si deduce, inoltre, che il giudice del riesame avrebbe illegittimamenteinvertito l’onere della prova, pretendendo dalla società la dimostrazione dellaliceità dell’operazione e della propria buona fede, in contrasto con i principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tutela del terzo estraneoe di presunzione di buona fede dell’acquirente.Infine, la ricorrente evidenzia che tutte le circostanze documentaliacquisite, relative alla regolarità dei passaggi di proprietà, all’assenza di anomalierisultanti dai registri pubblici e alla provenienza del bene da operatoreprofessionale, sarebbero state completamente omesse o travisate dal Tribunale,integrando una violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza emera apparenza della motivazione.In tale prospettiva, la difesa conclude nel senso che la società [OSCURATO:PERSONA].r.l. debba qualificarsi quale terzo in buona fede, del tutto estraneo ai reaticontestati, con conseguente illegittimità del disposto sequestro probatorio.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dilegge in ordine alla titolarità dell’azione penale, all’onere della prova e ai limitidella cognizione del giudice del riesame, in relazione agli artt. 50, 325 e 533 cod.proc. pen., nonché agli artt. 27 e 112 Cost., deducendo che il Tribunale avrebbeindebitamente introdotto nuove ipotesi accusatorie non contestate dal PubblicoMinistero.

In particolare, avrebbe fondato la decisione su mere congetture,qualificando la società come “schermo giuridico” e attribuendo finalità elusiveall’operazione di acquisto del veicolo, nonché estendendo il sospetto di illiceità adulteriori circostanze prive di riscontri investigativi.La ricorrente lamenta inoltre un’indebita inversione dell’onere della prova,essendole stata richiesta la dimostrazione della liceità della propria attività, nonchéil superamento dei limiti cognitivi del giudizio di riesame, attraverso lavalorizzazione di condotte non contestate e di precedenti di polizia del dante causanon pertinenti ai fatti oggetto di indagine.Deduce, infine, la violazione degli artt. 324 e 325 cod. proc. pen.,assumendo che il Tribunale abbia integrato le carenze motivazionali del decreto disequestro, individuando esigenze probatorie non indicate dal Pubblico Ministero esostituendosi all’organo dell’accusa nella ricostruzione del quadro indiziario.2.5.

Con il quinto motivo, viene dedotta la violazione di legge e l’omessamotivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’emissione e ilmantenimento del sequestro probatorio, nonché in relazione ai principi diproporzionalità e adeguatezza della misura reale, anche con riferimento agli artt.125, comma 3, 253 e 324 cod. proc. pen.Si evidenzia che il veicolo era già stato compiutamente identificatomediante la documentazione acquisita e che la protrazione del vincolo arrecava ungrave pregiudizio ad un soggetto terzo estraneo al reato.Si assume che il Tribunale non si sia confrontato con tali censure,omettendo di indicare le attività investigative che giustificavano il mantenimentodel sequestro e di verificare l’attualità della sua funzione probatoria.Si deduce, infine, la violazione del principio di proporzionalità, osservandoche il sacrificio imposto al diritto di proprietà della società sarebbe ingiustificato esproporzionato rispetto alle esigenze probatorie perseguite.2.6.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 240 cod.pen. e 253 cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale abbia valorizzato lapossibile futura confisca del bene per giustificare il mantenimento del sequestroprobatorio.

Assume che tale prospettiva, meramente eventuale e subordinataall’accertamento del reato, non possa supplire alla mancanza di concrete esigenzeprobatorie.Sostiene, pertanto, che il giudice del riesame abbia indebitamentesovrapposto le finalità del sequestro probatorio a quelle del sequestro preventivofinalizzato alla confisca, utilizzando il primo in funzione anticipatoria della seconda.2.7.

Con il settimo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere il Tribunale confuso l’attività sociale della EB [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con la singola operazione di acquisto del veicolo sottoposto a sequestro,escludendo indebitamente l’estraneità dello [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si assumeche il giudice abbia attribuito rilievo a elementi fattuali non pertinenti,sovrapponendo il piano dell’attività societaria a quello dell’atto negoziale, e abbiaritenuto un coinvolgimento dello stesso soggetto sulla base di meri rapportipersonali e di un apporto materiale privo di riscontri circa un’effettiva ingerenzanella gestione sociale.

Ne sarebbe derivata una valutazione meramentecongetturale, utilizzata per porre in dubbio, senza adeguato supporto probatorio,l’estraneità sia dello [OSCURATO:PERSONA] sia della società ai fatti di reato, con conseguenteviolazione dei criteri di individuazione del terzo estraneo e vizio motivazionale.2.8.

Con l’ottavo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla mancata dimostrazione della fittizietà del trasferimento del veicolo eall’indebita valorizzazione di meri precedenti di polizia del dante causa.

Si assumeche l’ordinanza impugnata non abbia considerato come dagli atti non emerganoelementi idonei a ritenere simulato il passaggio di proprietà, risultando, alcontrario, la regolarità formale e sostanziale delle operazioni documentate.

IlTribunale avrebbe fondato il proprio convincimento su mere congetture e suprecedenti di polizia non riferiti alla ricorrente né collegati ai fatti oggetto digiudizio, senza fornire riscontri concreti circa la fittizietà dell’operazione.

Nederiverebbe una motivazione apparente o inesistente, in quanto priva di elementifattuali idonei a sostenere l’ipotesi accusatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, limitatamente al primo ed alquinto motivo di ricorso.2.

Sono inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto, sesto, settimo edottavo, che possono essere esaminati congiuntamente per l'omogeneità dellequestioni dedotte.2.1.

Questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelarireali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere propostoricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientranola mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramenteapparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, manon l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimitàsoltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art.606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 –01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez. 5, n. 8434del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255 - 01).Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge, questa Corte ha precisato che, in tale nozione, si devono comprendere siagli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentoo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01;Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 6, n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01).2.2.

Per quanto riguarda, in particolare, il sequestro probatorio, lagiurisprudenza di legittimità ha affermato che, in sede di riesame, il Tribunale èchiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando ilfumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, nongià nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa,bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda lanotizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisireprove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione delbene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autoritàgiudiziaria (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez.2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01; Sez. 3, n. 15254 del10/03/2015, Previtero, Rv. 263053-01).Diversamente da quanto si richiede in caso di sequestro preventivo, ovel'accertamento del fumus ha ad oggetto l'individuazione di concreti elementi atti aconfigurare la sussistenza del reato, nel sequestro probatorio, il fumus, per laspecificità delle ragioni che giustificano la misura reale, deve essere valutato conriferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendereutile l'espletamento di ulteriori indagini, da parte della pubblica accusa,sull'oggetto del reato stesso o su cosa ad esso pertinente, ai fini dell'acquisizionedi prove certe o di ulteriori elementi di reità; indagini non esperibili senza lasottrazione della disponibilità della cosa all'indagato ovvero l'acquisizione della suadisponibilità da parte dell'Autorità giudiziaria.

Pertanto, i concreti elementi indicatidal pubblico ministero devono essere valutati esclusivamente al fine di verificarela configurabilità del reato e la necessità dell'acquisizione probatoria cui ilsequestro è finalizzato ma non per effettuare un giudizio di merito sulla fondatezzadell'accusa (Sez.

U, n.23/97 del 20/11/1996, Bassi, cit.; Sez. 6, n. 38910 del23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016 - 01).2.3.

Tali principi assumono specifica rilevanza nei casi in cui il vincolo realesia fondato sulla ipotizzata commissione di reati che presuppongono laprovenienza del bene da un delitto, quali la ricettazione, il riciclaggio,l’autoriciclaggio o il reimpiego, con riguardo ai quali la Corte ha affermato che, aifini della configurabilità del fumus, è necessaria una, sia pur sommaria,individuazione del reato presupposto, il quale costituisce elemento strutturale dellerichiamate incriminazioni.In particolare, è stato chiarito che, ai fini della configurabilità del fumus deireati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt.648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto,quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuatoquantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione intutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022,Cremonese, Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv.277020-01).Ne consegue che, anche in sede cautelare reale, il reato presupposto deveessere individuato almeno nella sua tipologia, atteso che esso integra un elementoessenziale delle fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod.pen.

Pertanto, l’accertamento del fumus commissi delicti richiede che risultiquantomeno delineata l’esistenza di una specifica categoria di illecito presupposto,senza che sia necessaria una compiuta ricostruzione dei relativi estremi storico-fattuali.2.4.

Nella fattispecie, il Collegio ritiene che il Tribunale abbiaadeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti deireati ipotizzati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1 cod. pen., posti a fondamentodel sequestro probatorio dell’autovettura disposto dalla polizia giudiziaria esuccessivamente convalidato dal Pubblico Ministero con decreto del 4 marzo 2026.In particolare, il Tribunale, sulla base degli elementi fattuali puntualmenterichiamati nell’ordinanza impugnata e all’esito di una compiuta ricostruzione dellavicenda negoziale sottesa alla acquisizione del bene, ha evidenziato come il veicolooggetto del vincolo, formalmente intestato alla società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,che lo aveva acquistato in data 14 gennaio 2026 mediante contratto dicompravendita con permuta, sia stato individuato, sulla base degli elementiraccolti nella fase delle indagini, quale bene proveniente da una condotta diappropriazione indebita, asseritamente consumata in danno della societàLeorental [OSCURATO:SOCIETA]., quale delitto presupposto degli ipotizzati reati di cui agli artt.648-bis e 648-ter.1 cod. pen.Ne consegue che il giudice del riesame ha correttamente ravvisato l’astrattaconfigurabilità dell’ipotesi di reato prospettata dall’accusa e la pertinenza del benerispetto ai fatti oggetto di indagine, fornendo una motivazione immune daidenunciati vizi di legittimità.In tale prospettiva, le deduzioni concernenti la pretesa estraneità dellasocietà ricorrente e la sua buona fede nell’acquisto del bene attengono a profiliche non incidono sulla legittimità del vincolo probatorio, il quale trovagiustificazione nell’esigenza di assicurare l’accertamento dei fatti e nonpresuppone l’anticipata definizione delle questioni inerenti alla titolarità del beneo alla riferibilità soggettiva dell’illecito.Deve, infine, osservarsi che del tutto infondata è la censura articolata conil sesto motivo di ricorso, mediante la quale la ricorrente assume che il Tribunaleavrebbe giustificato il mantenimento del sequestro in ragione della futuraconfiscabilità del bene, risultando tale assunto smentito dal contenuto stessodell’ordinanza impugnata, dalla cui motivazione non emerge alcun riferimento allaprospettiva della confisca quale autonoma ragione giustificativa del vincolo reale.3.

Sono fondati il primo e il quinto motivo di ricorso, relativi alla mancataadeguata esplicitazione delle esigenze probatorie giustificative del sequestro edella loro attuale sussistenza.3.1.

La Corte ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio -così comeil decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo direato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia contospecificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n.36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01; Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004,Bevilacqua, Rv. 226713 - 01).Ne discende che la motivazione del provvedimento cautelare reale assumeuna connotazione funzionale, dovendo evidenziare che le esigenze diaccertamento del fatto non possano essere soddisfatte mediante strumentialternativi meno incisivi sul diritto di disporre del bene, e che, pertanto, il ricorsoal sequestro si ponga come misura necessaria e non surrogabile.3.2.

Nel caso in esame, la motivazione posta a fondamento della misurarisulta del tutto carente con riguardo all’individuazione delle concrete esigenzeprobatorie che giustificano il mantenimento del sequestro.L’ordinanza impugnata non chiarisce, infatti, quali specifiche attivitàinvestigative rendano necessario il mantenimento dell’apprensione del veicolo, néindividua gli accertamenti ai quali il bene sarebbe concretamente funzionale ai finidella ricostruzione del fatto e dell’acquisizione della prova.Difetta del tutto, quindi, l’esplicitazione del necessario nesso distrumentalità tra il bene sottoposto a vincolo e le finalità istruttorie perseguite,richiesto in materia di sequestro probatorio.4.

Per le considerazioni esposte, l’ordinanza deve, pertanto, essereannullata con rinvio al Tribunale di Chieti, competente ai sensi dell’art. 324,comma 5, cod. proc. pen. per un nuovo esame.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diChieti competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Chietivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, CristinaMarzagalli, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Chieti, a seguito di giudizio diriesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio diun’autovettura, emesso in data 4 marzo 2026 dal Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Vasto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato, inconcorso con altri, per il reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro temporeMargherita [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terza interessata.2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 125, 253, 355, 324 e 50 cod. proc. pen., nonché dell’art. 112 Cost.,assumendo che il Tribunale avrebbe illegittimamente fondato la decisione supresupposti estranei alla natura del sequestro probatorio, attribuendo alla misurauna finalità di futura confisca, tipica del sequestro preventivo ex art. 321 cod.proc. pen., in tal modo sostituendosi al Pubblico Ministero nell’individuazione delleragioni della cautela reale e trascurando di verificare la sussistenza delle concreteesigenze probatorie richieste dall’art. 253 cod. proc. pen.Sotto diverso profilo, la ricorrente deduce che il provvedimento impugnatosarebbe affetto da radicale carenza motivazionale, in quanto non indicherebbe lespecifiche esigenze probatorie perseguite mediante il sequestro né le ragioni percui l’apprensione del bene sarebbe necessaria ai fini dell’accertamento dei fatti, inviolazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alcontenuto necessario del decreto di sequestro probatorio.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla nozione di “persona estranea al reato” e aipresupposti del sequestro su beni di terzi, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 253,324, 325 e 125 cod. proc. pen., deducendosi che il Tribunale avrebbe escluso talequalità sulla base di elementi congetturali, quali la contiguità temporale deitrasferimenti e i rapporti personali, senza individuare concreti elementi idonei adimostrare una partecipazione, anche colposa, della società ai reati ipotizzati o uneffettivo vantaggio tratto dall’illecito.La società ricorrente censura, altresì, l’omessa valutazione di circostanzedecisive, tra cui la regolarità formale dell’operazione di acquisto, l’assenza dicontestazioni penali o amministrative a suo carico e gli elementi emergenti dalladocumentazione in atti che confermerebbero la sua estraneità ai fatti, nonché lacontraddittorietà della motivazione nella parte in cui richiama in astratto la nozionedi vantaggio da reato, senza individuare in concreto il beneficio conseguito.2.3. Con il terzo motivo, viene dedotta la violazione dei principi in tema dibuona fede del terzo acquirente, anche alla luce dell’art. 1153 cod. civ., nonchédegli artt. 240 cod. pen., 253 e 125 cod. proc. pen., assumendosi che il Tribunaleabbia erroneamente valorizzato elementi neutri, quali la rapidità dellacompravendita, e abbia omesso di considerare le verifiche effettivamente eseguitedalla società, quali la consultazione dei registri pubblici, la stipula del contratto conoperatore professionale e la regolare trascrizione al PRA, rendendo unamotivazione meramente apparente circa la pretesa mancanza di diligenza.Si deduce, inoltre, che il giudice del riesame avrebbe illegittimamenteinvertito l’onere della prova, pretendendo dalla società la dimostrazione dellaliceità dell’operazione e della propria buona fede, in contrasto con i principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tutela del terzo estraneoe di presunzione di buona fede dell’acquirente.Infine, la ricorrente evidenzia che tutte le circostanze documentaliacquisite, relative alla regolarità dei passaggi di proprietà, all’assenza di anomalierisultanti dai registri pubblici e alla provenienza del bene da operatoreprofessionale, sarebbero state completamente omesse o travisate dal Tribunale,integrando una violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza emera apparenza della motivazione.In tale prospettiva, la difesa conclude nel senso che la società [OSCURATO:PERSONA].r.l. debba qualificarsi quale terzo in buona fede, del tutto estraneo ai reaticontestati, con conseguente illegittimità del disposto sequestro probatorio.2.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dilegge in ordine alla titolarità dell’azione penale, all’onere della prova e ai limitidella cognizione del giudice del riesame, in relazione agli artt. 50, 325 e 533 cod.proc. pen., nonché agli artt. 27 e 112 Cost., deducendo che il Tribunale avrebbeindebitamente introdotto nuove ipotesi accusatorie non contestate dal PubblicoMinistero. In particolare, avrebbe fondato la decisione su mere congetture,qualificando la società come “schermo giuridico” e attribuendo finalità elusiveall’operazione di acquisto del veicolo, nonché estendendo il sospetto di illiceità adulteriori circostanze prive di riscontri investigativi.La ricorrente lamenta inoltre un’indebita inversione dell’onere della prova,essendole stata richiesta la dimostrazione della liceità della propria attività, nonchéil superamento dei limiti cognitivi del giudizio di riesame, attraverso lavalorizzazione di condotte non contestate e di precedenti di polizia del dante causanon pertinenti ai fatti oggetto di indagine.Deduce, infine, la violazione degli artt. 324 e 325 cod. proc. pen.,assumendo che il Tribunale abbia integrato le carenze motivazionali del decreto disequestro, individuando esigenze probatorie non indicate dal Pubblico Ministero esostituendosi all’organo dell’accusa nella ricostruzione del quadro indiziario.2.5. Con il quinto motivo, viene dedotta la violazione di legge e l’omessamotivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’emissione e ilmantenimento del sequestro probatorio, nonché in relazione ai principi diproporzionalità e adeguatezza della misura reale, anche con riferimento agli artt.125, comma 3, 253 e 324 cod. proc. pen.Si evidenzia che il veicolo era già stato compiutamente identificatomediante la documentazione acquisita e che la protrazione del vincolo arrecava ungrave pregiudizio ad un soggetto terzo estraneo al reato.Si assume che il Tribunale non si sia confrontato con tali censure,omettendo di indicare le attività investigative che giustificavano il mantenimentodel sequestro e di verificare l’attualità della sua funzione probatoria.Si deduce, infine, la violazione del principio di proporzionalità, osservandoche il sacrificio imposto al diritto di proprietà della società sarebbe ingiustificato esproporzionato rispetto alle esigenze probatorie perseguite.2.6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 240 cod.pen. e 253 cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale abbia valorizzato lapossibile futura confisca del bene per giustificare il mantenimento del sequestroprobatorio. Assume che tale prospettiva, meramente eventuale e subordinataall’accertamento del reato, non possa supplire alla mancanza di concrete esigenzeprobatorie.Sostiene, pertanto, che il giudice del riesame abbia indebitamentesovrapposto le finalità del sequestro probatorio a quelle del sequestro preventivofinalizzato alla confisca, utilizzando il primo in funzione anticipatoria della seconda.2.7. Con il settimo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere il Tribunale confuso l’attività sociale della EB [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con la singola operazione di acquisto del veicolo sottoposto a sequestro,escludendo indebitamente l’estraneità dello [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si assumeche il giudice abbia attribuito rilievo a elementi fattuali non pertinenti,sovrapponendo il piano dell’attività societaria a quello dell’atto negoziale, e abbiaritenuto un coinvolgimento dello stesso soggetto sulla base di meri rapportipersonali e di un apporto materiale privo di riscontri circa un’effettiva ingerenzanella gestione sociale. Ne sarebbe derivata una valutazione meramentecongetturale, utilizzata per porre in dubbio, senza adeguato supporto probatorio,l’estraneità sia dello [OSCURATO:PERSONA] sia della società ai fatti di reato, con conseguenteviolazione dei criteri di individuazione del terzo estraneo e vizio motivazionale.2.8. Con l’ottavo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla mancata dimostrazione della fittizietà del trasferimento del veicolo eall’indebita valorizzazione di meri precedenti di polizia del dante causa. Si assumeche l’ordinanza impugnata non abbia considerato come dagli atti non emerganoelementi idonei a ritenere simulato il passaggio di proprietà, risultando, alcontrario, la regolarità formale e sostanziale delle operazioni documentate. IlTribunale avrebbe fondato il proprio convincimento su mere congetture e suprecedenti di polizia non riferiti alla ricorrente né collegati ai fatti oggetto digiudizio, senza fornire riscontri concreti circa la fittizietà dell’operazione. Nederiverebbe una motivazione apparente o inesistente, in quanto priva di elementifattuali idonei a sostenere l’ipotesi accusatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, limitatamente al primo ed alquinto motivo di ricorso.2. Sono inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto, sesto, settimo edottavo, che possono essere esaminati congiuntamente per l'omogeneità dellequestioni dedotte.2.1. Questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelarireali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere propostoricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientranola mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramenteapparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, manon l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimitàsoltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art.606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 –01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez. 5, n. 8434del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255 - 01).Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge, questa Corte ha precisato che, in tale nozione, si devono comprendere siagli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentoo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01;Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 6, n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01).2.2. Per quanto riguarda, in particolare, il sequestro probatorio, lagiurisprudenza di legittimità ha affermato che, in sede di riesame, il Tribunale èchiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando ilfumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, nongià nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa,bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda lanotizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisireprove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione delbene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autoritàgiudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez.2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01; Sez. 3, n. 15254 del10/03/2015, Previtero, Rv. 263053-01).Diversamente da quanto si richiede in caso di sequestro preventivo, ovel'accertamento del fumus ha ad oggetto l'individuazione di concreti elementi atti aconfigurare la sussistenza del reato, nel sequestro probatorio, il fumus, per laspecificità delle ragioni che giustificano la misura reale, deve essere valutato conriferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendereutile l'espletamento di ulteriori indagini, da parte della pubblica accusa,sull'oggetto del reato stesso o su cosa ad esso pertinente, ai fini dell'acquisizionedi prove certe o di ulteriori elementi di reità; indagini non esperibili senza lasottrazione della disponibilità della cosa all'indagato ovvero l'acquisizione della suadisponibilità da parte dell'Autorità giudiziaria. Pertanto, i concreti elementi indicatidal pubblico ministero devono essere valutati esclusivamente al fine di verificarela configurabilità del reato e la necessità dell'acquisizione probatoria cui ilsequestro è finalizzato ma non per effettuare un giudizio di merito sulla fondatezzadell'accusa (Sez. U, n.23/97 del 20/11/1996, Bassi, cit.; Sez. 6, n. 38910 del23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016 - 01).2.3. Tali principi assumono specifica rilevanza nei casi in cui il vincolo realesia fondato sulla ipotizzata commissione di reati che presuppongono laprovenienza del bene da un delitto, quali la ricettazione, il riciclaggio,l’autoriciclaggio o il reimpiego, con riguardo ai quali la Corte ha affermato che, aifini della configurabilità del fumus, è necessaria una, sia pur sommaria,individuazione del reato presupposto, il quale costituisce elemento strutturale dellerichiamate incriminazioni.In particolare, è stato chiarito che, ai fini della configurabilità del fumus deireati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt.648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto,quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuatoquantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione intutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022,Cremonese, Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv.277020-01).Ne consegue che, anche in sede cautelare reale, il reato presupposto deveessere individuato almeno nella sua tipologia, atteso che esso integra un elementoessenziale delle fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod.pen. Pertanto, l’accertamento del fumus commissi delicti richiede che risultiquantomeno delineata l’esistenza di una specifica categoria di illecito presupposto,senza che sia necessaria una compiuta ricostruzione dei relativi estremi storico-fattuali.2.4. Nella fattispecie, il Collegio ritiene che il Tribunale abbiaadeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti deireati ipotizzati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1 cod. pen., posti a fondamentodel sequestro probatorio dell’autovettura disposto dalla polizia giudiziaria esuccessivamente convalidato dal Pubblico Ministero con decreto del 4 marzo 2026.In particolare, il Tribunale, sulla base degli elementi fattuali puntualmenterichiamati nell’ordinanza impugnata e all’esito di una compiuta ricostruzione dellavicenda negoziale sottesa alla acquisizione del bene, ha evidenziato come il veicolooggetto del vincolo, formalmente intestato alla società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,che lo aveva acquistato in data 14 gennaio 2026 mediante contratto dicompravendita con permuta, sia stato individuato, sulla base degli elementiraccolti nella fase delle indagini, quale bene proveniente da una condotta diappropriazione indebita, asseritamente consumata in danno della societàLeorental [OSCURATO:SOCIETA]., quale delitto presupposto degli ipotizzati reati di cui agli artt.648-bis e 648-ter.1 cod. pen.Ne consegue che il giudice del riesame ha correttamente ravvisato l’astrattaconfigurabilità dell’ipotesi di reato prospettata dall’accusa e la pertinenza del benerispetto ai fatti oggetto di indagine, fornendo una motivazione immune daidenunciati vizi di legittimità.In tale prospettiva, le deduzioni concernenti la pretesa estraneità dellasocietà ricorrente e la sua buona fede nell’acquisto del bene attengono a profiliche non incidono sulla legittimità del vincolo probatorio, il quale trovagiustificazione nell’esigenza di assicurare l’accertamento dei fatti e nonpresuppone l’anticipata definizione delle questioni inerenti alla titolarità del beneo alla riferibilità soggettiva dell’illecito.Deve, infine, osservarsi che del tutto infondata è la censura articolata conil sesto motivo di ricorso, mediante la quale la ricorrente assume che il Tribunaleavrebbe giustificato il mantenimento del sequestro in ragione della futuraconfiscabilità del bene, risultando tale assunto smentito dal contenuto stessodell’ordinanza impugnata, dalla cui motivazione non emerge alcun riferimento allaprospettiva della confisca quale autonoma ragione giustificativa del vincolo reale.3. Sono fondati il primo e il quinto motivo di ricorso, relativi alla mancataadeguata esplicitazione delle esigenze probatorie giustificative del sequestro edella loro attuale sussistenza.3.1. La Corte ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio -così comeil decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo direato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia contospecificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n.36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,Bevilacqua, Rv. 226713 - 01).Ne discende che la motivazione del provvedimento cautelare reale assumeuna connotazione funzionale, dovendo evidenziare che le esigenze diaccertamento del fatto non possano essere soddisfatte mediante strumentialternativi meno incisivi sul diritto di disporre del bene, e che, pertanto, il ricorsoal sequestro si ponga come misura necessaria e non surrogabile.3.2. Nel caso in esame, la motivazione posta a fondamento della misurarisulta del tutto carente con riguardo all’individuazione delle concrete esigenzeprobatorie che giustificano il mantenimento del sequestro.L’ordinanza impugnata non chiarisce, infatti, quali specifiche attivitàinvestigative rendano necessario il mantenimento dell’apprensione del veicolo, néindividua gli accertamenti ai quali il bene sarebbe concretamente funzionale ai finidella ricostruzione del fatto e dell’acquisizione della prova.Difetta del tutto, quindi, l’esplicitazione del necessario nesso distrumentalità tra il bene sottoposto a vincolo e le finalità istruttorie perseguite,richiesto in materia di sequestro probatorio.4. Per le considerazioni esposte, l’ordinanza deve, pertanto, essereannullata con rinvio al Tribunale di Chieti, competente ai sensi dell’art. 324,comma 5, cod. proc. pen. per un nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diChieti competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24732/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris