CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 13745/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/04/1987avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito precisati, sono inammissibili:- Il motivo del ricorso a firma dell’[OSCURATO:PERSONA], propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di violazione di legge in ordine allaqualificazione del fatto, contestato nei termini di riciclaggio, di cui all’art. 648-bis,cod. pen., invece che nei termini di ricettazione ex art. 648 cod. pen., nonché ilsecondo motivo, che deduce l’illogicità della motivazione in ordine al diniego disostituzione della pena detentiva con pena alternativa;- Il primo motivo del ricorso a firma dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’interessedel [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di violazione di legge, nonché il vizio dimanifesta illogicità della motivazione, in ordine alla qualificazione del fattocontestato nei termini di cui all’art. 648-bis cod. pen., e non già come ricettazioneai sensi dell’art. 648 cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio diomessa motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva conpena alternativa;- Il primo motivo del ricorso a firma dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di violazione di legge, nonché ilvizio di manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla qualificazione del fattocontestato nei termini di cui all’art. 648-bis cod. pen., e non già come ricettazioneai sensi dell’art. 648 cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio dimotivazione illogica inordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche;considerato, invero, che essi sono tutti non consentiti in quanto meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni puntuali in punto di responsabilità e di commisurazione della pena (sivedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata in relazione alla disamina deglielementi probatori sulla base dei quali la corte d’appello ha ritenuto corretto sussumere lecondotte dei due ricorrenti nella fattispecie di riciclaggio, non già di ricettazione, e sulla basedei quali escludere, per il [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, in assenza dielementi che ne giustifichino il riconoscimento, e, per il [OSCURATO:PERSONA], la pena sostitutiva, attesa laprognosi di recidività formulata in base ai precedenti specifici a suo carico), risolvendosi inuna proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01);considerato, quanto al denunciato vizio di omessa motivazione in relazione alla sostituzionedella pena detentiva in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non risulta che l’imputatoabbia avanzato una richiesta in tal senso dotata del requisito della specificità, così che questinon può dolersi dell’omessa pronuncia nei suoi confronti;rilevato, pertanto, che i ricorsi devonoessere dichiarati con la condanna dei ricorrentialpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]