CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 32866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Rovigo ha rigettato le richieste di riesame proposte da SPINELLO Chiara e TADDEI Patrizia avverso il decreto di sequestro preventivo (rectius "ordinanza in materia di misura cautelare personale e reale"), emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 13/10/2021 e finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto al capo 8) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione la SPINELLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento al periculum in mora. Si censura l'ordinanza per aver disatteso il motivo di riesame, fondato sulla mancanza di motivazione in ordine al predetto requisito, utilizzando brani del provvedimento del G.i.p. concernenti la misura personale. Si deduce che, in tal modo, era stato leso il diritto di difesa, sia perchè il G.i.p. aveva ritenuto di non doversi soffermare sul presupposto del periculum, sia anche perché i brani valorizzati dal Tribunale riguardavano le diverse imputazioni di ricettazione, ed un prospettato pericolo risalente al 2017. Si censura altresì il tentativo di integrazione della motivazione, trattandosi di attività preclusa al Tribunale del riesame in caso di motivazione assente. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo incensurabile il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve perciò essere rigettato. 2. L'impugnazione della SPINELLO ha ad oggetto l'ordinanza del Tribunale di Rovigo, che ha confermato il provvedimento emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale impositivo del sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato continuato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a lei ascritto in concorso. Le doglianze difensive riguardano il solo profilo della ritenuta sussistenza del periculum in mora, censurato in una duplice prospettiva: da un lato, si deduce l'illegittimità del provvedimento del Tribunale per avere il Collegio provveduto ad integrare una motivazione del G.i.p. che, quanto a tale presupposto, era del tutto assente. D'altro lato, la ricorrente ha lamentato l'inconferenza e comunque il carattere risalente del periculum prospettato dal Tribunale. 3. Entrambe le prospettazioni non possono essere condivise. 3.1. Deve anzitutto osservarsi che, se è vero che il G.i.p. aveva mostrato di aderire all'indirizzo interpretativo che riteneva non necessario motivare, nella fase applicativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, anche sulla sussistenza del perículum in mora (indirizzo che peraltro era già stato poco prima sconfessato da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), è anche vero che il G.i.p., con lo stesso provvedimento, ha applicato alla SPINELLO la misura degli arresti domiciliari in relazione alla medesima accusa di sottrazione fraudolenta (oltre che per alcune ipotesi di ricettazione). Tale natura "mista" del provvedimento genetico ha consentito al Tribunale di cogliere, nella parte dedicata alla trattazione del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, alcuni passaggi motivazionali certamente idonei a comprovare anche l'esigenza di anticipare gli effetti della futura confisca. In particolare, il Collegio rodigino ha valorizzato le considerazioni svolte dal G.i.p. in ordine alla 2 costante mancata registrazione delle operazioni commerciali, al rinvenimento di una cospicua somma contante non tracciata, alla reiterata violazione della normativa di settore, alla consolidata relazione della SPINELLO con persone dedite a delitti contro il patrimonio, alla necessità di una misura detentiva per evitare che l'indagata possa continuare a gestire l'attività e a occultarne gli illeciti proventi. Le argomentazioni del G.i.p. sono state integrate dal Tribunale con il rilievo per cui la SPINELLO aveva distratto l'intero patrimonio personale avvalendosi di tre società costituite nel giro di un anno e mezzo: circostanza indicativa di una marcata capacità a delinquere e di un concreto pericolo di definitiva sottrazione delle somme alle pretese dell'Erario, ove non sottoposte a sequestro (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Il percorso argomentativo del Tribunale, fin qui riassunto, resiste alle censure difensive. Deve invero ritenersi legittima, nell'analisi dell'unico provvedimento applicativo di misura cautelare personale e reale nei confronti della SPINELLO, la rilevazione da parte del Tribunale di linee argomentative indiscutibilmente utili a delineare non solo l'esigenza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma anche la necessità di anticipare, con il sequestro, gli effetti della confisca. Linee che il Tribunale ha inteso integrare con le ulteriori considerazioni qui appena richiamate, altrettanto pertinenti e certamente rituali proprio perché è stata integrata una motivazione che, per le ragioni esposte, non può in alcun modo ritenersi "mancante", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (disposizione applicabile, come è noto, anche ai procedimenti di riesame avverso misure cautelari reali: cfr. Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01). 2.3. Inammissibili appaiono, infine, le censure relativi alla pertinenza ed adeguatezza delle argomentazioni poste a sostegno del sequestro. Al di là di quanto appena osservato, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (cfr. ad es., proprio in una fattispecie di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Deve evidentemente escludersi, alla luce di quanto in precedenza esposto, che la motivazione del Tribunale di Rovigo presenti vizi scrutinabili in questa sede. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso della SPINELLO, che deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.3 P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc