CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 22110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza de iberata il 13/02/2018, il Tribunale di Lecce dichiarava ' z [OSCURATO:PERSONA] „„iesponsabile dei reati — commessi il 13/01/2012 - di .4k diffamazione (per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], attribuendogli, con una missiva indirizzata a soggetti diversi, comportamenti scorretti relativi al paziente, poi deceduto, [OSCURATO:PERSONA]) e di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Lecce, con sentenza deliberata il 21/09/2020, ha assolto l'imputato dal reato di calunnia, ha rideterminato la pena per il residuo reato di diffamazione in mesi 1 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 595 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della comunicazione con più persone; il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 51 e 595 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta non corrispondenza al vero del contenuto dell'esposto; il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 63 e 52 d. Igs. n. 274 del 2000; il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 163 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della sospensione condizionale della pena. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. E' stato acquisito il certificato del Comune di [OSCURATO:PERSONA] attestante la morte dell'imputato avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché, poiché la morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non ancora divenuta irrevocabile, determina la caducazione delle statuizioni civili e ne impedisce la conferma nel successivo grado del giudizio (Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2009, Leonardi, Rv. 243865), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio - agli effetti penali e agli effetti civili - per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per morte dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il