CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
butaria di secondo grado delVeneto n. 1086 del 2023, depositata il 16 novembre 2023, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10780/2024Numero sezionale 3342/2026Numero di raccolta generale 13642/2026Data pubblicazione 11/05/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della societàTantik s.r.l. degli avvisi di accertamento n. SDC T6Z03VO04941, n. SDCT6Z03VO0077, n. SDC T6Z03VO1339, relativi agli anni di imposta 2011,2012 e 2015 con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato atassazione l’IVA corrispondente agli acconti incassati ma non fatturati inoccasione della cessione di immobili ai clienti e ad operazioni inesistentiriferibili ai rapporti intercorsi con altra società del gruppo di dirittoargentino.2. La CGT di primo grado di Verona aveva rigettato i ricorsi della societàcontribuente e confermato gli atti impositivi con la sentenza n. 148 del 2018che aveva definito le impugnazioni degli avvisi di accertamento degli annidi imposta 2011 e 2012, e con la sentenza n. 211 del 2019 che avevadefinito l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno diimposta 2015.3. La CGT di secondo grado del Veneto, adita in appello dalla societàcontribuente, riunite le impugnazioni proposte avverso le due sentenze,aveva definito il giudizio in modo contraddittorio, accogliendo l’appello dellacontribuente ma confermando gli avvisi di accertamento, con unamotivazione del tutto avulsa dall’oggetto della controversia edevidentemente relativa ad altra causa.4. Con ricorso del 24 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate aveva richiestoalla CGT di secondo grado del Veneto la correzione dell’errore materiale incui era incorsa nella redazione della sentenza ma, con ordinanza n. 263 del2024, la Corte di merito aveva dichiarato inammissibile l’istanza e ritenutonecessaria l’impugnazione del provvedimento con ricorso per cassazione.5. Avverso la sentenza della CGT secondo grado l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un solo motivo e la societàcontribuente non si è difesa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10780/2024Numero sezionale 3342/2026Numero di raccolta generale 13642/2026Data pubblicazione 11/05/20261. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha dedotto, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 36 comma2 n. 3, 4 e 5 d.lgs. n. 546 del 1992 e la nullità radicale della sentenza perla non corrispondenza della motivazione e del dispositivo all’oggetto delgiudizio.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La CGT di secondo grado del Veneto nella sentenza impugnata, dopoaver correttamente identificato le parti del giudizio e riunito le impugnazionipendenti avverso le due sentenze della CGT di primo grado di Verona controgli avvisi di accertamento in questione, ha steso una motivazione su seimotivi di appello proposti dal Comune di Peschiera del Garda avverso unasentenza relativa all’impugnazione da parte di tale "[OSCURATO:SOCIETA]" diavvisi di accertamento per mancato pagamento dell’ICI negli anni dal 2010al 2014 ed ha adottato una decisione di accoglimento del gravame conconferma degli atti impositivi, evidentemente relativa ad una controversiadiversa.1.3. Nella fattispecie descritta la Corte ha affermato il principio secondocui «La sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma conmotivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti,è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapportocontroverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso delprocesso può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione,determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché sipossa procedere alla sua rinnovazione.» (Cass. n. 2766 del 2020).In fattispecie analoga, relativa ad ordinanza emessa dalla Corte, le SezioniUnite, chiamate a valutare il rimedio più corretto alla discordanza tra lacorretta intestazione del provvedimento e la motivazione e il dispositivorelativi ad altra causa hanno ritenuto di dare continuità all’orientamento giàformatosi nella giurisprudenza di legittimità a sezione semplice secondo cui«poiché è mancata una pronuncia effettivamente riferibile al ricorso daNumero registro generale 10780/2024Numero sezionale 3342/2026Numero di raccolta generale 13642/2026Data pubblicazione 11/05/2026esaminare, può dirsi che difetti il giudizio sulla proposta impugnazione e cheil provvedimento emesso sia giuridicamente inesistente (o radicalmentenullo), sicché l'incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che ilgiudice, cui è apparentemente da attribuire la pronuncia inesistente, puòprocedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo delgiudizio, questa volta valido (v. in tal senso, Cass. n. 40883 del 2021; Cass.n. 16497 del 2019; Cass. n. 6162 del 2014 e Cass. n. 30067 del 2011; direcente non massimata, Cass. n. 2263 del 2023). In tale ipotesi, è statoritenuto che non sia esperibile il procedimento di correzione dell'erroremateriale e neppure quello di revocazione per errore revocatorio, in quanto,a differenza di quel che si verifica in detti due casi, la decisionemancherebbe del tutto e la Corte, dovendo riconoscere di non avervi ancoraprovveduto, è tenuta a procedere allo svolgimento del giudizio sul ricorsonon esaminato.» (Cass. Sez. U. n. 11032 del 2025; Cass. n. 32848 del2025).1.4. In sintesi, la pronuncia emessa fra le parti a definizione del giudizio,recante la motivazione ed il dispositivo privi di corrispondenza con l’oggettodella controversia e relativi ad altra causa, è un provvedimentogiuridicamente inesistente o radicalmente nullo, non altrimenti emendabileche con la sua rinnovazione da parte del giudice a cui è imputabile l’esercizioincompiuto della giurisdizione.2. In accoglimento del ricorso va, pertanto, dichiarata la nullità dellasentenza impugnata che deve essere cassata con rinvio alla CGT di secondogrado del Veneto, che provvederà alla rinnovazione dell’atto conclusivo delgiudizio di appello e alla liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, acui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 10780/2024Numero sezionale 3342/2026Numero di raccolta generale 13642/2026Data pubblicazione 11/05/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO