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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 31780/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza n. 47435 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Settima Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela; sentito il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del 3 aprile 2024, ha proposto ricorso ex art. 625- bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 10 ottobre 2023 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 ottobre 2022 con la quale è stata confermata la condanna alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 200 di multa, emessa nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. 2.

Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina in tema di errore di fatto nel giudizio di legittimità, adducendo che l'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso non ha tenuto conto che in data 5 ottobre 2023 era stata depositata tramite PEC la remissione della querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione sottoscritta della stessa e contestuale dichiarazione di accettazione da parte dell'imputato, rappresentato per procura dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria (come da atto allegato al ricorso). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dagli atti allegati al ricorso risulta che la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio della discussione, inizialmente fissata per l'udienza del 20 giugno 2023, per consentire l'acquisizione dell'annunciata remissione di querela, effettivamente formalizzata e depositata a mezzo PEC in data 5 ottobre 2023.

Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile a querela della persona offesa, andava dichiarato estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. 2.

Trova quindi applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso — come avvenuto nella specie — sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 - 01).

Pertanto, essendo evidente l'errore di fatto in cui è incorsa la Corte di Cassazione per non avere preso cognizione della remissione di querela, deve essere dispostc\ la revoca dell'ordinanza impugnata unitamente all'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Roma perché il reato è estinto per remissione di querela.

Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali, non risultando diversamente convenuto nell'atto di remissione.

P. Q. M. Revoca l'ordinanza n. 47435 del 10 ottobre 2023 della Settima Sezione penale di questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma n. 9520 del 3 ottobre 2022 perché il reato è estinto per remissione della querela.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 1'11 giugno 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza n. 47435 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Settima Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela; sentito il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del 3 aprile 2024, ha proposto ricorso ex art. 625- bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 10 ottobre 2023 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 ottobre 2022 con la quale è stata confermata la condanna alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 200 di multa, emessa nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. 2. Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina in tema di errore di fatto nel giudizio di legittimità, adducendo che l'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso non ha tenuto conto che in data 5 ottobre 2023 era stata depositata tramite PEC la remissione della querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione sottoscritta della stessa e contestuale dichiarazione di accettazione da parte dell'imputato, rappresentato per procura dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria (come da atto allegato al ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dagli atti allegati al ricorso risulta che la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio della discussione, inizialmente fissata per l'udienza del 20 giugno 2023, per consentire l'acquisizione dell'annunciata remissione di querela, effettivamente formalizzata e depositata a mezzo PEC in data 5 ottobre 2023. Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile a querela della persona offesa, andava dichiarato estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. 2. Trova quindi applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso — come avvenuto nella specie — sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 - 01). Pertanto, essendo evidente l'errore di fatto in cui è incorsa la Corte di Cassazione per non avere preso cognizione della remissione di querela, deve essere dispostc\ la revoca dell'ordinanza impugnata unitamente all'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Roma perché il reato è estinto per remissione di querela. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali, non risultando diversamente convenuto nell'atto di remissione. P. Q. M. Revoca l'ordinanza n. 47435 del 10 ottobre 2023 della Settima Sezione penale di questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma n. 9520 del 3 ottobre 2022 perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11 giugno 2024 Il C
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