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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26771/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché note di trattazione cartolare nell'interesse del ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con ordinanza del 22 novembre 2022, il Tribunale di Crotone ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento datato 8 agosto 2022 con il quale il g.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto l'istanza relativa al dissequestro della macchina operatrice semovente, oggetto di sequestro preventivo del 4 marzo 2022.

2. Nell'interesse del Fuoco, che agisce quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta nullità dell'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum, rilevando come, nel verbale delle operazioni di sopralluogo, si era accertato che, in epoca successiva al sequestro, le operazioni di furto e di asportazione del materiale inerte erano proseguite, all'evidenza con mezzi diversi da quello sequestrato.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che con l'atto di appello si era rappresentato che la società [OSCURATO:PERSONA], facente parte del gruppo Fuoco, era titolare di concessione edilizia per attività di estrazione di materiale inerte, talché era stata richiesta la facoltà di utilizzare il mezzo sequestrato per tale attività o presso la discarica gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA].

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Crotone, successivamente al procedimento di riesame, si era proceduto all'interrogatorio del Fortino, al fine di chiarire alcuni aspetti della vicenda.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché note di trattazione cartolare nell'interesse del ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Come emerge dall'esame del provvedimento impugnato, la ratio decidendi della decisione del Tribunale di Crotone di respingere l'appello risiede nell'assenza di elementi di novità rispetto al quadro indiziario posto a base del provvedimento genetico di apposizione del vincolo.

In effetti, questa Corte ha chiarito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez.

U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648).

Ne discende che assume rilievo logico preliminare il terzo motivo con il quale il ricorrente affronta la questione, ma in termini di assoluta genericità, sostenendo, ma senza illustrare per quali ragioni, che il Fortino, nel corso del suo interrogatorio, avrebbe chiarito alcuni aspetti della vicenda.

La doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Se i chiarimenti ai quali si riferisce il ricorso sono quelli indicati nel provvedimento impugnato (e altro non si può affermare, attesa l'assoluta genericità del terzo motivo), ossia che il mezzo era stato utilizzato, dopo alcuni interventi di sostituzione di parti meccaniche e di manutenzione, la censura è priva di specificità, perché neppure si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si sottolinea la significatività dell'accertamento relativo all'impiego della pala meccanica per caricare materiale inerte su un altro mezzo.

Il tema poi del decorso del tempo è del tutto genericamente prospettato, posto che la funzione del vincolo è quella di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di essa ovvero agevolare la commissione di altri reati.

2. Inammissibile è comunque anche il primo motivo.

Premesso, alla luce di quanto sopra rilevato, che non emergono elementi di novità quanto al fumus, si osserva che l'esistenza di furti di materiale inerte con l'utilizzo di mezzi diversi, in epoca successiva al sequestro, è un dato assolutamente neutro sul piano logico, posto che in questa sede si discute della pertinenza della pala meccanica sequestrata alla commissione del furto oggetto dell'accertamento della sezione forestale dei carabinieri.

In definitiva, l'esistenza di altri successivi delitti della stessa specie nulla aggiunge e nulla toglie alle ragioni che hanno condotto all'imposizione del sequestro del quale si tratta.

Il Tribunale, peraltro, ha ribadito come sia emerso che la pala de qua sia stata utilizzata prima per caricare il materiale su altro veicolo e poi per ostruire la strada ai carabinieri in modo da consentire al mezzo sul quale il materiale era stato posto di allontanarsi.

Del tutto assertivamente si contesta quindi sia la pertinenza del bene al reato sia la concreta sussistenza del pericolo della commissione di altri reati della stessa specie.

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto deduce di avere con l'atto di appello indicato alcune necessità imprenditoriali di impiego del bene ma poi sviluppa considerazioni - eccentriche rispetto all'affermazione appena ricordata - che paiono investire il tema della riconducibilità del reato al terzo (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700 - 0), che, tuttavia, incontra la preclusione endoprocessuale della quale s'è detto supra sub

1. Del pari, non risulta dedotto che sia stata introdotta in sede di appello la questione della proporzionalità, che è peraltro manifestamente infondata, posto che il rapporto tra valore della pala e valore dei beni sottratti è del tutto inconducente, alla luce della finalità di prevenire la commissione di altri reati.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché note di trattazione cartolare nell'interesse del ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con ordinanza del 22 novembre 2022, il Tribunale di Crotone ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento datato 8 agosto 2022 con il quale il g.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto l'istanza relativa al dissequestro della macchina operatrice semovente, oggetto di sequestro preventivo del 4 marzo 2022. 2. Nell'interesse del Fuoco, che agisce quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità dell'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum, rilevando come, nel verbale delle operazioni di sopralluogo, si era accertato che, in epoca successiva al sequestro, le operazioni di furto e di asportazione del materiale inerte erano proseguite, all'evidenza con mezzi diversi da quello sequestrato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che con l'atto di appello si era rappresentato che la società [OSCURATO:PERSONA], facente parte del gruppo Fuoco, era titolare di concessione edilizia per attività di estrazione di materiale inerte, talché era stata richiesta la facoltà di utilizzare il mezzo sequestrato per tale attività o presso la discarica gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Crotone, successivamente al procedimento di riesame, si era proceduto all'interrogatorio del Fortino, al fine di chiarire alcuni aspetti della vicenda. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché note di trattazione cartolare nell'interesse del ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Come emerge dall'esame del provvedimento impugnato, la ratio decidendi della decisione del Tribunale di Crotone di respingere l'appello risiede nell'assenza di elementi di novità rispetto al quadro indiziario posto a base del provvedimento genetico di apposizione del vincolo. In effetti, questa Corte ha chiarito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648). Ne discende che assume rilievo logico preliminare il terzo motivo con il quale il ricorrente affronta la questione, ma in termini di assoluta genericità, sostenendo, ma senza illustrare per quali ragioni, che il Fortino, nel corso del suo interrogatorio, avrebbe chiarito alcuni aspetti della vicenda. La doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Se i chiarimenti ai quali si riferisce il ricorso sono quelli indicati nel provvedimento impugnato (e altro non si può affermare, attesa l'assoluta genericità del terzo motivo), ossia che il mezzo era stato utilizzato, dopo alcuni interventi di sostituzione di parti meccaniche e di manutenzione, la censura è priva di specificità, perché neppure si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si sottolinea la significatività dell'accertamento relativo all'impiego della pala meccanica per caricare materiale inerte su un altro mezzo. Il tema poi del decorso del tempo è del tutto genericamente prospettato, posto che la funzione del vincolo è quella di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di essa ovvero agevolare la commissione di altri reati. 2. Inammissibile è comunque anche il primo motivo. Premesso, alla luce di quanto sopra rilevato, che non emergono elementi di novità quanto al fumus, si osserva che l'esistenza di furti di materiale inerte con l'utilizzo di mezzi diversi, in epoca successiva al sequestro, è un dato assolutamente neutro sul piano logico, posto che in questa sede si discute della pertinenza della pala meccanica sequestrata alla commissione del furto oggetto dell'accertamento della sezione forestale dei carabinieri. In definitiva, l'esistenza di altri successivi delitti della stessa specie nulla aggiunge e nulla toglie alle ragioni che hanno condotto all'imposizione del sequestro del quale si tratta. Il Tribunale, peraltro, ha ribadito come sia emerso che la pala de qua sia stata utilizzata prima per caricare il materiale su altro veicolo e poi per ostruire la strada ai carabinieri in modo da consentire al mezzo sul quale il materiale era stato posto di allontanarsi. Del tutto assertivamente si contesta quindi sia la pertinenza del bene al reato sia la concreta sussistenza del pericolo della commissione di altri reati della stessa specie. 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto deduce di avere con l'atto di appello indicato alcune necessità imprenditoriali di impiego del bene ma poi sviluppa considerazioni - eccentriche rispetto all'affermazione appena ricordata - che paiono investire il tema della riconducibilità del reato al terzo (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700 - 0), che, tuttavia, incontra la preclusione endoprocessuale della quale s'è detto supra sub 1. Del pari, non risulta dedotto che sia stata introdotta in sede di appello la questione della proporzionalità, che è peraltro manifestamente infondata, posto che il rapporto tra valore della pala e valore dei beni sottratti è del tutto inconducente, alla luce della finalità di prevenire la commissione di altri reati. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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