CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4222/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4 FONTANE, 161 -ST. NCTM, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] DELLA CARITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 160, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7249/2018 depositata il16/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 16/11/2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il lodo arbitrale emesso in Roma il 14/5/2014 in relazione alla lite insorta tra la Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità - [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo a un contratto di affitto di azienda alberghiera intercorso tra le parti; con il lodo indicato, gli arbitri avevano accolto la domanda proposta dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità - [OSCURATO:PERSONA] (di seguito O DG) (in qualità di concedente) con la quale era stata rivendicato, tra l’altro, l’accertamento dell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di affittuaria) all’obbligazione di pagamento della somma di euro 400.000,00 a titolo di garanzia in relazione all’esecuzione, da parte della concedente, di taluni lavori di riqualificazione della struttura alberghiera concessa in affitto, secondo gli accordi sottoscritti tra le parti; con la medesima decisione, gli arbitri avevano respinto le altre domande concernenti l’accertamento dei diversi inadempimenti contestati tra le parti, accogliendo la sola domanda proposta in via riconvenzionale dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l’accertamento del canone dovuto in relazione alle annualità dal 2010 al 2014; pronunciando sull’impugnazione del lodo avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello ha evidenziato la correttezza della decisione degli arbitri in relazione: 1) al rigetto della domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento della ODG in relazione al (preteso) obbligo di procedere all’aggiornamento delle licenze amministrative e degli altri titoli necessari all’esercizio dell’attività alberghiera; 2) al rigetto della domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento della ODG in relazione al (preteso) obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dagli accordi intercorsi tra le parti (secondo la c.d. tabella Belocchi); 3) alla concreta determinazione dei canoni dovuti dalla società affittuaria per le annualità dal 2010 al2014; 4) alle questioni concernenti l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] all’obbligo di versare l’importo di euro 400.000 a favore di ODG, nonostante quest’ultima non avesse provveduto ai dovuti lavori di riqualificazione, con la conseguente violazione delle norme applicabili in tema di imputabilità dell’inadempimento e di eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c.; 5) alle questioni concernenti il mancato riconoscimento dell’avvenuta proroga della durata della scadenza del contratto e della riduzione del canone di affitto; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha sottolineato come, in relazione a ciascuno dei punti indicati, gli arbitri avessero esaminato la documentazione sottoposta al relativo esame sulla base di criteri interpretativi ragionevolmente congrui e giuridicamente corretti, associando a ciascuna decisione una motivazione sufficientemente idonea a rendere ragione dell’iter logico-giuridico seguito, sì da escludere il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della nullità del lodo impugnato; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di nove motivi d’impugnazione; la Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità –[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha presentato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1617, 2555 e 2562 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente posto a carico della società affittuaria l’obbligo di procedere all’aggiornamento delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività aziendale, dovendo viceversa ritenersi proprio della parte concedente l’obbligo di espletare detti adempimenti, essendo la stessa tenuta a garantire, per tutto l’arco del rapporto contrattuale, che l’azienda rimanga in stato da servire all’uso e alla produzione per cui è destinata; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come le argomentazioni illustrate nel loro complesso nella censura in esame risultino, tra loro, irriducibilmente contraddittorie; varrà considerare, a titolo di esempio, il contrasto tra le indicazioni contenute nell’intestazione del motivo (riferito alla violazione di norme di diritto) e la successiva esposizione, in cui (oltre al totale difetto di identificazione della giurisprudenza che sarebbe stata considerata nel lodo impugnato) si sostiene che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’“appello” in parte qua, salva, tuttavia, la successiva riproduzione, da parte della società ricorrente, di un brano della motivazione con cui la corte territoriale ha riconosciuto l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo per la mancata indicazione delle norme di diritto che sarebbero state da quest’ultimo violate con riguardo all’identificazione del soggetto tenuto all’esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi al contratto di affitto; parimenti contraddittorio, rispetto alla prospettiva aperta dall’intestazione del motivo di ricorso, deve ritenersi il preteso denunciato contrasto tra il brano appena richiamato della motivazione della corte territoriale e il tenore della parte dell’“atto di appello” riprodotta, che la società ricorrente ha considerato asseritamente di per sé idoneo, attraverso il richiamo ai diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, a integrare i presupposti per l’identificazione delle norme giuridiche violate, salvo poi argomentare la rilevanza, nella specie, degli artt. 1617 e 2562 c.c., evocando nuovamente infine il lodo in modo assolutamente assertorio (con un generico richiamo alle pagg. 121 e 122), senza neppure specificare quale fosse l’orientamento giurisprudenziale (criticato dalla ricorrente, ma) condiviso nel lodo stesso; osserva, pertanto, il Collegio come, ferma la genericità e la sostanziale contraddittorietà dell’andamento argomentativo seguito nella doglianza in esame, l’odierna censura debba ritenersi propriamente inammissibile in ragione del mancato esatto adempimento, da parte della società ricorrente, degli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall’art. 366 n.6 c.p.c., avendo la [OSCURATO:SOCIETA] del tutto trascurato di procedere ad una (quantomeno indiretta) riproduzione del contenuto del lodo più volte richiamato, vieppiù a fronte di una motivazione della sentenza impugnata lungamente motivata in relazione alla condivisione delle argomentazioni illustrate nel lodo con riferimento all’esegesi dell’accordo contrattuale; è peraltro appena il caso di segnalare, da ultimo, l’impossibilità di cogliere, nel brano dell’atto di “appello” riprodotto dalla società ricorrente, l’indicazione (neppure indiretta) delle norme di diritto che sarebbero state violate dal lodo, con la conseguente (implicita) riaffermazione dell’esattezza della censura di inammissibilità dell’impugnazione del lodo fatta propria dalla corte territoriale; con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per essersi il giudice d’appello sottratto all’obbligo di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità sollevate in relazione al lodo impugnato per mancata applicazione delle regole di interpretazione contrattuale, allorché gli arbitri hanno ritenuto di attribuire, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., l’obbligo di procedere all’aggiornamento delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività aziendale; il motivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale, nel considerare la contestazione della pretesa violazione, da parte degli arbitri, delle regole di interpretazione contrattuale previste dal codice civile, abbia puntualmente rilevato la mancata specificazione, ad opera della società impugnante, dei punti in relazione ai quali gli arbitri si sarebbero discostati dai criteri legali di ermeneutica negoziale asseritamente dagli stessi violati (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); a fronte di tale rilievo, la società ricorrente ha del tutto mancato di riprodurre, in questa sede, i contenuti dell’“atto di appello” in ipotesi idonei a contraddire quanto affermato dalla corte territoriale, con la conseguenza che legittimamente quest’ultima ha rimarcato l'impugnabilità del lodo per violazione delle norme di interpretazione dei contratti alla sola condizione dell'espressa e specifica indicazione delle norme di ermeneutica negoziale asseritamente violate, e del modo in cui gli arbitri se ne sarebbero discostati: indicazione e specificazione nella specie totalmente mancanti; con il terzo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per essersi il giudice d’appello sottratto all’obbligo di pronunciarsi in ordine alla sussistenza, dedotta da [OSCURATO:SOCIETA], di uno specifico accordo di ripartizione delle opere di manutenzione a carico di ODG (in relazione alla c.d. ‘tabella Belocchi’ del 2 agosto 2011) rispetto al quale quest’ultima è risultata totalmente inadempiente; e per aver trascurato – anche in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – l’esame del fatto decisivo consistito nell’esistenza e nell’operatività di tale specifico accordo; il motivo è inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come la censura in esame non risulti adeguatamente correlata ai contenuti della motivazione, avendo la società ricorrente considerato solo parzialmente i contenuti della sentenza impugnata, senza tener conto di quanto da quest’ultima osservato (cfr. le pagg. 4-5) a proposito della disciplina applicabile al difetto di motivazione del lodo (secondo il regime precedente la riforma del 2006), e sulla non condivisibilità, alla luce dei ridetti principi di diritto sul difetto di motivazione del lodo (cfr. pag. 9), del motivo d’impugnazione sollevato dalla [OSCURATO:SOCIETA] circa la pretesa omessa motivazione sui punti posti a oggetto dell’odierna censura; la società ricorrente, oltre a trascurare del tutto la considerazione di tale condivisione espressa dal giudice a quo (ponendosi in tal modo in contrasto con il consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte che impone la necessaria, preliminare, identificazione delle ragioni dell’erroneità della decisione impugnata: cfr. Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, Rv. 643334 – 01), ha dunque del tutto omesso di assumere alcuna posizione critica in relazione alla premessa metodologica fatta propria dalla corte territoriale nelle pagine 9-11 della sentenza impugnata, finendo, per altro verso, sotto le forme di una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. o degli artt. 115 e 116 c.p.c., per prospettare una disarticolazione del ragionamento probatorio seguito dal collegio arbitrale, di cui, viceversa, la corte territoriale ha sottolineato la piena congruità, sotto il profilo logico- giuridico, segnatamente con riguardo all’agevole ricostruibilità dell'iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione; la pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] di ritenere decisivo, ai fini dell'accertamento istruttorio della responsabilità contrattuale della concedente, l'esame di uno (la tabella Belocchi dell'agosto 2011) piuttosto che di un altro documento (lo studio Belocchi del giugno 2011) (come ritenuto dalla corte territoriale sulla scorta del ragionamento degli arbitri), costituisce un evidente tentativo di proporre una rilettura nel merito dei fatti di causa valutati dagli arbitri, la cui denuncia deve ritenersi non consentita (non solo in sede di impugnazione del lodo arbitrale, ma anche, e a fortiori) in questa sede di legittimità; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ripartito tra le parti l’onere della prova in merito all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dalla richiamata ‘tabella Belocchi’, conseguentemente escludendo illegittimamente il ricorso del corrispondente inadempimento di ODG; il motivo è inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente rilevato il mancato assolvimento, da parte dell’odierna società ricorrente, dell’onere di indicazione della norma pretesamente violata dagli arbitri, e come la stessa abbia omesso di considerare la motivazione elaborata dalla corte d’appello nella sua interezza, segnatamente in relazione al punto concernente la ritenuta impossibilità di sindacare la correttezza della motivazione dettata dagli arbitri con riguardo all’avvenuto adempimento, da parte di ODG, degli obblighi di manutenzione straordinaria (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); varrà peraltro sottolineare come il motivo in esame, mentre, da un lato, reitera le medesime inammissibili argomentazioni di cui al terzo motivo di ricorso (con riguardo alla prospettata rilettura degli elementi di prova indispensabili ai fini del giudizio), dall'altro, denuncia infondatamente una scorretta ripartizione, ad opera della corte territoriale, dell'onere della prova in ordine all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che, al contrario, la corte d'appello ha esaminato approfonditamente (cfr. pagg. 9-12 della sentenza impugnata), escludendo il ricorso di alcuna violazione, da parte degli arbitri, dei principi di ripartizione degli oneri probatori sulla base di un ragionamento del tutto immune di vizi in termini logico-giuridici; con il quinto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di accertare la nullità del lodo arbitrale, dedotta da [OSCURATO:SOCIETA], in ragione dell’omessa motivazione sulla determinazione del canone per gli anni 2013-2014 (riportata nella sola parte dispositiva), nonché in ragione della contraddittorietà di tale statuizione rispetto al riconoscimento, da parte degli stessi arbitri, della propria incompetenza a decidere sui fatti verificatisi successivamente all’instaurazione del procedimento arbitrale; il motivo è inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come, attraverso la censura in esame, la società ricorrente si sia limitata ad assumere come oggetto di critica una brevissima parte della motivazione, del tutto trascurando le relative articolazioni precedenti e successive, omettendo di correlarsi adeguatamente ai contenuti della medesima motivazione affidandosi a passaggi argomentativi del tutto privi di specificità; è peraltro per il caso di rilevare come la corte territoriale abbia legittimamente sottolineato l’avvenuta corretta interpretazione, da parte del lodo, degli accordi raggiunti dalle parti sull'entità del canone dagli stessi convenuto (anche per gli anni 2013 e 2014), sottolineando come tale questione esulasse totalmente dall'aspetto relativo alla valutabilità dei comportamenti esecutivi delle parti successivi all'introduzione del giudizio arbitrale, trattandosi, infatti, di interpretare testi contrattuali formati ben prima dell’inizio del giudizio arbitrale, e non già di valutare l’entità di comportamenti esecutivi delle parti successivi a tale termine; la stessa corte territorialeha peraltro sottolineato (pagg. 13- 15 della sentenza impugnata) come gli arbitri avessero diffusamente motivato le ragioni poste a fondamento della determinazione del canone in relazione agli anni in esame, in modo tale da escludere il ricorso di alcuna nullità del lodo per vizio di motivazione; con il sesto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di accertare lanullità del lodo, dedotto da [OSCURATO:SOCIETA], trascurando di pronunciarsi sull’eccezione sollevata da quest’ultima in relazione al punto concernente la riduzione del canone di affitto; il motivo è infondato; osserva il Collegio come l’odierna società ricorrenteabbia del tutto erroneamente rilevato l’omissione qui denunciata, avendo la corte territoriale espressamente sottolineato (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata) – con argomentazioni totalmente ignorate dall’odierna ricorrente – l’avvenuta rilevazione, da parte degli arbitri, dell'inesistenza di ragioni sufficienti a giustificare la riduzione del canone di affitto, in tal modo implicitamente disattendendo l’eccezione sul punto sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]; con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per essersi la corte territoriale sottratta all’obbligo di pronunciarsi sull’eccezione di inadempimento sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in sede arbitrale rispetto agli inadempimenti della controparte, con particolare riguardo alla mancata consegna e all’inesistenza della documentazione tecnica riguardante l’esecuzione, da parte di ODG, dei lavori di riqualificazione della struttura alberghiera; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come l’odierna società ricorrente abbia riportato quanto dedotto nella comparsa conclusionale depositata dinanzi agli arbitri e, successivamente, quanto indicato nell’atto d’impugnazione del lodo, senza tuttavia evocare in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, i meccanismi di reciprocità contrattuale connaturati all’operatività della norma di cui all’art.1460 c.c. in tema di exceptio inadimpleti contractus; ciò posto, quanto dedotto nella censura in esame risulta del tutto insufficiente a surrogare tale irriducibile carenza argomentativa in ordine alle ragioni dell’eccezione qui evocata, con la conseguente impossibilità per l’odierno Collegio di riscontrare l’effettività dell’omissione di pronuncia qui espressamente denunciata, tanto più a fronte dell’espressa menzione, ad opera della corte territoriale, dell’avvenuta specifica interpretazione degli atti processuali da parte degli arbitri nel senso della mancata sollevazione di alcuna specifica eccezione di inadempimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al punto in esame; con l’ottavo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dei principi in tema di interpretazione negoziale (di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di accertare – anche in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. –l’avvenuta proroga del contratto di affitto tra le parti; il motivo è infondato; osserva preliminarmente il Collegio come, anche attraverso la censura in esame, la società ricorrente si sia limitata ad assumere come oggetto di critica una sola parte della motivazione della sentenza impugnata (di cui alla pag. 19), del tutto trascurando le relative articolazioni precedenti e successive, omettendo di correlarsi adeguatamente ai contenuti della medesima motivazione affidandosi a passaggi argomentativi del tutto privi di specificità; varrà in ogni caso considerare come la società ricorrente si sia sostanzialmente limitata, attraverso l’odierna doglianza, a proporre una possibile reinterpretazione della volontà negoziale delle parti sulla base di una propria soggettiva rilettura degli atti: in tal senso, anche la specifica indicazione dei singoli parametri normativi di ermeneutica negoziale richiamati in ricorso non vale a individuare i termini di una prospettabile violazione di legge, quanto invece, propriamente, una proposta rilettura dei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede di legittimità; con il nono motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile la documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] nel corso del giudizio d’appello, trattandosi di documentazione formatasi successivamente all’instaurazione di tale giudizio di gravame; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, nel proporre la doglianza in esame, la società ricorrente abbia del tutto trascurato di articolare alcuna argomentazione a sostegno dell’eventuale decisività dei fatti che sarebbero attestati dalla documentazione respinta dalla corte d'appello, con la conseguente impossibilità di verificare l'ammissibilità di una censura concernente la violazione di una regola processuale senza che ne sia concretamente verificabile la corrispondente concreta lesione delle ragioni sottostanti della parte; varrà al riguardo sottolineare l’applicabilità, al caso di specie, del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858 - 01); è peraltro appena il caso di rilevare come, anche nella prospettiva dell’eventuale denuncia della violazione di un principio di diritto regolatore del giusto processo, ai sensi dell’art. 360-bis n.2 c.p.c., la censura concernente una simile violazione (e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c.) deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020 -03); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli access