Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30533/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 221-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46/48, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente - avverso la sentenza n. 339/2021della CORTE D'APPELLO di LECCE, sezione distaccata di TARANTO, depositata il 14/10/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.6.2016 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Taranto, chiedendo dichiararsi l’intervenuta usucapione della piena proprietà di un immobile.

Si costituiva il fallimento convenuto, resistendo alla domanda, mentre rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 2699/2018 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda nei confronti del suo fallimento.

Con la sentenza impugnata, n.339/2021, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame proposto dalla Vigilante avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il fallimento Autoarmentano di [OSCURATO:PERSONA].

Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONEPrima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.

Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 221-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46/48, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente - avverso la sentenza n. 339/2021della CORTE D'APPELLO di LECCE, sezione distaccata di TARANTO, depositata il 14/10/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.6.2016 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Taranto, chiedendo dichiararsi l’intervenuta usucapione della piena proprietà di un immobile. Si costituiva il fallimento convenuto, resistendo alla domanda, mentre rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 2699/2018 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda nei confronti del suo fallimento. Con la sentenza impugnata, n.339/2021, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame proposto dalla Vigilante avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il fallimento Autoarmentano di [OSCURATO:PERSONA]. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEPrima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso. Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 30533/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris