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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 22143/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 30 settembre 2022 quando per contro il relativo termine di impugnazione l il 24 settembre ( della decisione r="1 assunta il 9 settembre è stata data lettura con contestuale deposito della motivazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/3/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 30 settembre 2022 quando per contro il relativo termine di impugnazione l il 24 settembre ( della decisione r="1 assunta il 9 settembre è stata data lettura con contestuale deposito della motivazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/202
Sentenza Cassazione n. 22143/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris