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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48791/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti; esaminati l'ordinanza impugnata il ricorso g ZA 4tA1_0 ni)a, 0-2 ,7,4ktir<;(1 (1011,(1 P irma OSSERVATO che il giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente ritenuto ostativo all'applicazione della disciplina della continuazione, richiesta da Rocco LOGOZZO ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il notevole lasso temporale intercorrente tra i fatti di cui alle imputazioni (2006-2008 e 2015), in assenza di ulteriori indici sintomatici, diversi dalla sola omogeneità delle fattispecie valutate (art. 73, D.P.R. 309/1990), dai quali desumere una, seppur generica, consapevole programmazione originaria tale da giustificare la sussistenza, nella specie, di un unico disegno criminoso; che, a fronte delle logiche argomentazioni svolte dal giudice a qua, il ricorrente muove censure non deducibili in questa sede, in quanto espressive di una non consentita rilettura delle emergenze istruttorie; RITENUTO pertanto, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti; esaminati l'ordinanza impugnata il ricorso g ZA 4tA1_0 ni)a, 0-2 ,7,4ktir<;(1 (1011,(1 P irma OSSERVATO che il giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente ritenuto ostativo all'applicazione della disciplina della continuazione, richiesta da Rocco LOGOZZO ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il notevole lasso temporale intercorrente tra i fatti di cui alle imputazioni (2006-2008 e 2015), in assenza di ulteriori indici sintomatici, diversi dalla sola omogeneità delle fattispecie valutate (art. 73, D.P.R. 309/1990), dai quali desumere una, seppur generica, consapevole programmazione originaria tale da giustificare la sussistenza, nella specie, di un unico disegno criminoso; che, a fronte delle logiche argomentazioni svolte dal giudice a qua, il ricorrente muove censure non deducibili in questa sede, in quanto espressive di una non consentita rilettura delle emergenze istruttorie; RITENUTO pertanto, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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