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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 gennaio 2021

Cassazione n. 36982/2022

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99/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8199/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 78/2021depositata in data 5.1.2021; N. 8199/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Ca mpania rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 1817 /201 9 della C.T.P. di Caserta, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a d atto di recupero notificatogli il 24.4.2018 per il pagamento degli interessi ex art. 20 d.P.R. n. 602/1973 - per indebito utilizzo in compensazione del credito IVA , avvenuto anticipatamente in seno alla dichiarazione per l’anno 2013- oltre alle sanzioni e al credito indebitamente compensato, per complessivi € 10.710,72; nel confermare la prima decisione, la C.T.R. osservò in particolare che correttamente la C.T.P. aveva ritenuto essere maturata la decadenza ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, giacché l’atto impositivo era stato notificato oltre il termine di quattro anni; non poteva infatti ritenersi applicabile il termine “raddoppiato” di otto anni perché nella specie non ricorreva alcuna ipotesi di fatto penalmente rilevante per cui sia previsto un obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., giacché la disposizione punitiva di cui all’art. 10-quaterdel d.lgs. n. 74/2000, che punisce l’indebita compensazione, riguarda l’utilizzo di crediti non spettanti per importo superiore ad € 50.000,00, limite nella specie senz’altro non superato; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; N. 8199/21R.G. consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/1999,per non aver la C.T.R. tenuto conto che , secondo tale ultima disposizione,l’ipotesi della sussistenza di obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.costituisce solo uno dei casi, dalla stessa disciplinati , in cui il termine di accertamento è ottennale, anziché quello quadriennale ordinario; la citata disposizione, infatti, trova applicazione anche in relazione all’indebita compensazione di crediti inesistenti, tali da intendersi anche i crediti semplicemente non spettanti, come nella specie, in cui il contribuente aveva proceduto alla compensazione stessa in tempi anticipati rispetto a quelli di legge; avrebbe dunque errato la C.T.R. nel ritenere suff iciente – ai fini del rigetto dell’appello – la considerazione per cui nella specie non poteva configurarsi l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., giacché il termine di decadenza ottennale trovava comunque giustificazione al lume del citato art. 27, comma 16; 1.2 –sulla questione agitata col mezzo che precede, la Sezione Tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 35536 del 2 dicembre 2022 , ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazionealle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenzadi legittimità; ritiene pertanto il Collegio l’opportunità di attendere l’esito di tale percorso, con conseguente rinvio del ricorso a nuovo ruolo, dinanzi alla Sezione Tributaria; P.Q.M. rinvia il ricorso a nuovo ruolo, dinanzi alla Sezione Tributaria.

N. 8199/21R.G.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
99/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8199/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 78/2021depositata in data 5.1.2021; N. 8199/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Ca mpania rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 1817 /201 9 della C.T.P. di Caserta, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a d atto di recupero notificatogli il 24.4.2018 per il pagamento degli interessi ex art. 20 d.P.R. n. 602/1973 - per indebito utilizzo in compensazione del credito IVA , avvenuto anticipatamente in seno alla dichiarazione per l’anno 2013- oltre alle sanzioni e al credito indebitamente compensato, per complessivi € 10.710,72; nel confermare la prima decisione, la C.T.R. osservò in particolare che correttamente la C.T.P. aveva ritenuto essere maturata la decadenza ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, giacché l’atto impositivo era stato notificato oltre il termine di quattro anni; non poteva infatti ritenersi applicabile il termine “raddoppiato” di otto anni perché nella specie non ricorreva alcuna ipotesi di fatto penalmente rilevante per cui sia previsto un obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., giacché la disposizione punitiva di cui all’art. 10-quaterdel d.lgs. n. 74/2000, che punisce l’indebita compensazione, riguarda l’utilizzo di crediti non spettanti per importo superiore ad € 50.000,00, limite nella specie senz’altro non superato; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; N. 8199/21R.G. consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/1999,per non aver la C.T.R. tenuto conto che , secondo tale ultima disposizione,l’ipotesi della sussistenza di obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.costituisce solo uno dei casi, dalla stessa disciplinati , in cui il termine di accertamento è ottennale, anziché quello quadriennale ordinario; la citata disposizione, infatti, trova applicazione anche in relazione all’indebita compensazione di crediti inesistenti, tali da intendersi anche i crediti semplicemente non spettanti, come nella specie, in cui il contribuente aveva proceduto alla compensazione stessa in tempi anticipati rispetto a quelli di legge; avrebbe dunque errato la C.T.R. nel ritenere suff iciente – ai fini del rigetto dell’appello – la considerazione per cui nella specie non poteva configurarsi l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., giacché il termine di decadenza ottennale trovava comunque giustificazione al lume del citato art. 27, comma 16; 1.2 –sulla questione agitata col mezzo che precede, la Sezione Tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 35536 del 2 dicembre 2022 , ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazionealle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenzadi legittimità; ritiene pertanto il Collegio l’opportunità di attendere l’esito di tale percorso, con conseguente rinvio del ricorso a nuovo ruolo, dinanzi alla Sezione Tributaria; P.Q.M. rinvia il ricorso a nuovo ruolo, dinanzi alla Sezione Tributaria. N. 8199/21R.G. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 1
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