CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23063/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - intimata – Avverso la sentenza n. 3668/6/2021 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata in data 21 aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la cartella di pagamento n. 29320090025563007 era stato richiesto alla ricorrente il pagamento di complessivi € 11.655,36 iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, ex [OSCURATO:PERSONA] di Acireale, a seguito di controllo automatizzato (art. 36 bis DPR Dichiarazione integrativa 600/73) della dichiarazione Mod. Unico/2006 per l’anno 2005. Nello specifico, l’importo richiesto era stato iscritto a ruolo per € 8.512,00 a titolo di disconoscimento del credito Irpef riportato dagli anni precedenti, oltre interessi e sanzioni. La contribuente impugnava tale cartella innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania chiedendone l’annullamento stante la spettanza del credito Irpef maturato negli anni precedenti. Sul punto aveva dedotto che tale credito era stato regolarmente riportato nel [OSCURATO:PERSONA]/2004 presentato per l’anno 2003 ma che, per mero errore dell’intermediario, lo stesso non era stato inizialmente indicato nell’anno 2004. Per tale ragione, entro i termini per procedere all’accertamento ex art. 43 DPR 600/73, la contribuente aveva presentato, in forma cartacea, la dichiarazione Mod. Unico/2005 per l’anno 2004 ove veniva riportato il credito d’imposta nascente già dall’anno precedente. 2. In entrambi i gradi del giudizio di merito la ricorrente risultava soccombente. Ha proposto, quindi, ricorso in cassazione avverso la sentenza di secondo grado (riportata in epigrafe), affidato a un unico motivo, mentre l’Agenzia è rimasta intimata. Da ultimo la contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia “VIOLAZIONE E /O [OSCURATO:PERSONA] ’ART. 2, COMMI 8 E 8 BI, D.P.R. N. 322/19 98, 1 E S. D.P.R. N. 600/73, 22 D.P.R. N. 917/1986, 53 COST. E 10 L. 212/2000 [OSCURATO:PERSONA] 'ART. 360, COMMA 1, N. 3, C. P. C.” Si sostiene che la CTR ha negato l’utilizzabilità del credito d’imposta maturato nel 2003 e riportato dalla contribuente nella dichiarazione Mod. Unico/2006 per l’anno 2005 - oggetto di controllo automatizzato ex art 3 6bis DPR 600/73 di cui alla cartella impugnata –sul presupposto che tale credito non era stato indicato nella (prima) dichiarazione presentata per l’anno 2004 e che la dichiarazione integrativa per tale periodo d’imposta era stata presentata oltre il termine di cui all’art. 2, comma 8 bis, del d.p.r. 322/1998. Tale statuizione - ad avviso del la contribuente - si porrebbe in evidente contrasto con l’interpretazione dominante secondo cui “la dichiarazione fiscale, in generale, ha natura di atto non negoziale e non dispositivo, recante una mera esternazione di scienza e di giudizio, integrante un momento dell’iter procedimentale inteso all’accertamento di tale obbligazione ed al soddisfacimento delle ragioni erariali che ne sono l’oggetto, come tale emendabile e ritrattabile quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che sulla base della legge devono restare a suo carico” (Cass., SS.UU., sent. n. 15063/2002). Pertanto “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul l'obbligazione tributaria” (Cass., SS.UU., Sent. 13378/2016). Ciò in quanto “la natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., il disposto dell'art. 10, dello Statuto del contribuente - secondo cui i rapporti tra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede - nonché il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, comportano poi l'inapplicabilità in tale sede, delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa”. 2.Il motivo è fondato. Questa Corte ha, in plurime occasioni , osservato che la dichiarazione fiscale ha natura di mera dichiarazione di scienza, e dunque premesso che è pacifico dagli atti che l'amministrazione non ha mai contestato dal punto di vista "sostanziale" il credito del contribuente, ma si è limitata a rilevare soltanto l'intempestività della sua deduzione nell’ambito della dichiarazione integrativa, deve ritenersi che«in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, da dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria» (in tal senso v. Cass. Sez. U. 30/06/2016, n. 13378; conf. Cass. 11/05/2018, n. 11507; Cass. 30/10/2018, n. 27583; Cass. 28/11/2018, n. 30796). A tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. 3. Da tanto consegue l’accoglimento del ricorso, con la derivante cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla CGT della Sicilia, che provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, che, in diversa composizione , provvederà