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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42194/2022

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente ha dichiarato il falso sulle sue condizioni patrimoniali nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, depositata in cancelleria - con ivi allegata la copia del documento di identità - per l'istanza di riabilitazione.

Per l'art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono trasmesse (ove non sottoscritte davanti al pubblico ufficiale) con la copia del documento di identità.

Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.

2. Relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza adeguatamente motiva rilevando la personalità del ricorrente gravato da precedenti penali significativi.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente ha dichiarato il falso sulle sue condizioni patrimoniali nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, depositata in cancelleria - con ivi allegata la copia del documento di identità - per l'istanza di riabilitazione. Per l'art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono trasmesse (ove non sottoscritte davanti al pubblico ufficiale) con la copia del documento di identità. Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. 2. Relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza adeguatamente motiva rilevando la personalità del ricorrente gravato da precedenti penali significativi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/1
Sentenza Cassazione n. 42194/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris