CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25309/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è inammissibile. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso devono ritenersi inammissibili, in quanto contenenti unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso a contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al dato ponderale della sostanza nonché alle univoche risultanze dell'attività di intercettazione telefonica. Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla sua non occasionalità desumibile anche dai precedenti dell'imputato. Il motivo attinente alla corretta effettuazione del giudizio di bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche è manifestamente infondato atteso che - contrariamente alla prospettazione del ricorrente - la recidiva specifica è stata ritualmente contestata nel capo di imputazione. Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla sua non occasionalità desumibile anche dai precedenti dell'imputato. Infine, manifestamente infondato è anche il motivo attinente al richiesto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4, cod.pen., alla luce della congrua motivazione della Corte territoriale facente riferimento alla non concreta offensività della condotta in considerazione del non modesto valore economico dello stupefacente. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav